Creato da kalikaam il 17/06/2010

DURA LEX, SED LEX

La Legge è dura ma è pur sempre Legge

 

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LA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA

Con l'entrata in vigore , il 5 novembre 2010, del d. m. Giustizia, 18 ottobre 2010, n. 180 - “DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI SULLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI” è ormai tutto pronto per il "debutto" della conciliazione.

Il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 ha imposto, per una serie di controversie, l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di poter adire un giudice, che si affiancherà alla concliazione facoltativa e quella demandata dal giudice.

Dal 20 marzo 2011 Il tentativo di conciliazione diventa obbligatorio per cause aventi ad oggetto:
- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

E già da alcuni mesi gli avvocati sono obbligati a fornire ai propri clienti un'informativa sulla possibilità di risolvere la propria controversia anche in maniera stragiudiziale.

In queste materie il tentativo di conciliazione diventa condizione di procedibilita' e deve essere esperito entro 4 mesi dalla proposizione della domanda. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non sia esperito nel termine di cui sopra si potra' comunque procedere con l'azione giudiziaria. In caso di mancato esperimento preventivo del tentativo, il giudice rileva tale circostanza e fissa un'udienza dopo la scadenza dei 4 mesi, assegnando alle parti un termine di 15 giorni per procedere al tentativo obbligatorio.

Questo tentativo (o meglio “mediazione”) si promuove con domanda ad un organismo di mediazione pubblico o privato a scelta della parte fra quelli iscritti in un apposito registro e segue un procedimento molto snello e informale.
Questi i possibili esiti della procedura:
- le parti trovano un accordo e “conciliano”, redigendo un apposito verbale che puo' essere poi omologato dal presidente del tribunale e diventi titolo esecutivo;
- le parti non trovano un accordo, il mediatore redige dunque un verbale nel quale da' atto del mancato accordo e formula una propria proposta di conciliazione.
Il contenuto di questa proposta giochera' un ruolo fondamentale nel procedimento giudiziario poiche' se la sentenza del giudice corrispondera' interamente al contenuto della proposta, la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta del conciliatore sara' condannata al pagamento delle spese sostenute dalla controparte.

 Lo scopo di questa riforma dovrebbe essere quello di garantire maggiore efficienza per i cittadini costretti ad adire le vie giudiziarie, alleggerimento per i Tribunali oberati da una grossa mole di cause e tempi celeri per dirimere le controversie.

Anche se, allo stato attuale, presenta molteplici punti critici:

In primo luogo, il tentativo obbligatorio di conciliazione non e' gratuito. Chi vorra' far causa dovra' infatti aggiungere ai costi attuali anche quello della mediazione

Inoltre, di non poco rilievo il fatto che in caso di controversie che richiedano particolari competenze tecniche, l'organismo di mediazione nominera' un consulente tecnico e le parti dovranno sopportare anche l'ulteriore costo di questa perizia che non sara' utilizzabile in giudizio. Per la stessa controversia mi trovero' dunque a pagare due consulenti tecnici, uno in fase di conciliazione e uno in giudizio, oltre l'eventuale consulente di parte.

Altro punto critico del decreto la competenza territoriale,  Il tentativo di conciliazione si esperisce “semplicemente” dove vuole chi decide per primo di presentare la domanda. Ad es. se Vivo a Foggia, ricevo la comunicazione di un tentativo di conciliazione obbligatorio a Milano (anche se poi per l'eventuale causa dovrà essere fatta presso il Giudice di Foggia) e saro' costretto ad andare a Milano perche' la mia assenza viene verbalizzata e il giudice della successiva causa puo' tenerne conto nella decisione. Ai costi di cui sopra dovro' dunque aggiungere i costi per partecipare alla conciliazione o per mandare qualcuno al mio posto.

 
 
 
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