Creato da russocaio il 19/03/2007
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Conto Corrente Bancario

Post n°242 pubblicato il 23 Maggio 2008 da russocaio
 

Proposta di modifica UNILATERALE del contratto di Conto Corrente: Entro sessanta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese di chiusura...... omissis. Trascorso il predetto termine le modifiche si intendono approvate........ omissis. Le nuove norme si applicheranno dal 1° giugno 2008. Questo in sintesi quanto ricevuto dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia gruppo INTESA SANPAOLO.

Il problema è che la documentazione mi è giunta solo ieri (22-05-08) con posta ordinaria senza timbro postale, oltretutto sulla lettera della banca è riportata solo la dicitura APRILE. In sostanza mi restano nove giorni (compreso i festivi) per disdire il conto. Ditemi voi se è questo il modo di operare. Non ho motivi particolari per chiudere il conto, lo farò per pura ripicca a questo modo di fare della mia banca. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).

  1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
  2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
  3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
  4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

Esiste anche un sito anti banca: http://www.bancainmano.it/

 
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