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Post n°37 pubblicato il 19 Dicembre 2011 da c.baldo
Grazie di cuore a tutti i “Politici ed esperti vari” che hanno contribuito alla ideazione e stesura delle ultime “Manovre Finanziarie” o “Manovre di Stabilità”. Io per primo ho avuto modo di apprezzare gli sforzi disumani fatti per renderle giuste ed eque. Peccato, però, che sono convinto che tutto questo vale solo se mi dovessi limitare a non ragionare. Ho motivo di pensare che tutte queste manovre spingeranno sempre più persone a non produrre, quindi a licenziare i dipendenti oppure nei casi più tragici a chiudere l’azienda. Francamente avrei preferito che qualche povero imprenditore (piccola azienda) continuasse a lavorare anche se non pagava tutte le tasse, ma che continuasse a garantire lo stipendio ai suoi dipendenti (e consideriamo bene che in questi casi l’imprenditore almeno pagava le tasse per i suoi dipendenti, quindi garantiva entrate per lo Stato Italia) Di certo non ho gli elementi essenziali per poter analizzare e giudicare le varie poste del bilancio dello Stato ITALIA, ma di sicuro, ritengo che un tecnico serio nella situazione attuale avrebbe dovuto: 1) ridurre almeno alla metà il numero dei politici pagati; 2) ridurre i compensi dei politici pagati almeno del 50%; 3) ripristinare la tassa sui beni di lusso (tassa da pagare all’atto dell’acquisto e non usare lo spesometro, in quanto, con il sistema dello spesometro allo stato tocca dover fare indagini per cercare chi evade, rincorrere chi ha evaso, rischiare che chi non ha pagato le tasse riesca a farla franca perche…….); 4) istituire una addizionale sui redditi che superano un determinato reddito (tra l’altro penso che spesso chi guadagna oltre i 150.000,0 - 200.000,00 non se li suda i soldi); 5) istituire una imposta sui prodotti importati dai paesi dove c’è sfruttamento della mano d’opera; 6) creare sinergie tra la scuola, soprattutto le università e le aziende in modo tale che gli studenti avrebbero la possibilità di avere un primo impatto con il mondo del lavoro ed i bravi professori si rendessero utili al settore di appartenenza; 7) impostare un tetto massimo ai compensi per i dirigenti - soprattutto se, in qualche modo, vengono retribuiti da un ente pubblico. Quindi amici svegliamoci e finiamola di continuare a credere ai nostri Politici ed ai nostri Tecnici perché, secondo me, nel migliore dei casi sono incompetenti, oppure, mi resta da pensare che deliberatamente vogliono rubarci. |
Post n°36 pubblicato il 13 Dicembre 2011 da c.baldo
Ecco l'ennesima limitazione, dal 1991 a oggi, all'utilizzo di contante e titoli al portatore oltre una certa soglia, fissata a 1.000 euro. Nel tempo, la regolamentazione contro il riciclaggio di denaro sporco ha previsto che nel nostro Paese non possano essere effettuati trasferimenti di contante e titoli al portatore (per esempio assegni liberi, libretti di risparmio, certificati di deposito), tra soggetti diversi (ossia tra privati, siano persone fisiche o società) non in assoluto, ma al di sopra di un tetto via via modificato verso il basso. Ciò soprattutto in seguito al riscontro da parte delle autorità competenti di comportamenti illeciti, agevolati proprio dall'uso di strumenti di pagamento poco tracciabili. Ad esempio, sono da sempre vietati, nei termini visti, pagamenti di beni o servizi (come i generi di consumo oppure le prestazioni professionali) con denaro liquido. Un esercizio commerciale, un qualsiasi imprenditore, un libero professionista possono condurre in porto operazioni con la clientela, ma se la somma dovuta dal cliente è, a oggi, pari o superiore ai mille euro, l'acquisto del bene o la fornitura del servizio saranno comunque validi a ogni fine di legge, solo che l'infrazione alle regole dell'antiriciclaggio può costare a entrambi i contraenti (chi vende e chi compra) dall'uno per cento al 40% delle somme trattate. Si può evitare la sanzione usando uno strumento nominativo per il pagamento: un assegno non trasferibile e che rechi il nominativo del beneficiario, una carta di credito, un bonifico. Quindi, acquisti liberi, in contanti o con assegni senza nominatività e clausola di non trasferibilità fino a 999 euro. La regola si applica anche in caso di "frazionamenti". Chi dovesse effettuare uno dei pagamenti in più momenti successivi (anche non consecutivi) e la somma di questi sia riconducibile a un'unica operazione di acquisto, attuerebbe un trasferimento di denaro comunque sanzionabile in via amministrativa. Il che non avverrebbe, deve essere precisato, se si trattasse di acquisti di oggetti diversi anche presso lo stesso commerciante oppure, a maggior ragione, in punti vendita differenti. Non si deve poi dimenticare che il divieto si applica anche ai trasferimenti a titolo gratuito. Una donazione, un lascito ereditario, un'offerta, un prestito tra amici o parenti dovranno seguire la regola del contante. L'articolo 12 del decreto 201 del 6 dicembre prevede gli stessi limiti anche per i libretti di risparmio o postali al portatore (cioè senza intestazione o con intestazione di fantasia), che andranno riportati sotto i mille euro entro il 31 dicembre. Per poter, quindi, essere utilizzati ancora da soggetti diversi da chi li ha aperti, il saldo (ossia la somma massima contenuta e disponibile) dovrà fermarsi a mille euro. Va comunque ribadito che resta ferma l'obbligatorietà, già prevista dal decreto 231/2007 sull'antiriciclaggio, di produrre all'intermediario bancario o postale una certificazione, all'atto del prelievo o versamento da parte di un diverso portatore (rispetto a quello originario), che dia prova dell'avvenuta cessione. Lo stesso avverrebbe nel caso in cui si presentasse allo sportello un soggetto con dei certificati di deposito (titoli bancari tipicamente al portatore) (rispetto a quello originario), che dia prova dell'avvenuta cessione. Lo stesso avverrebbe nel caso in cui si presentasse allo sportello un soggetto con dei certificati di deposito (titoli bancari tipicamente al portatore) non accesi da lui in origine. Per poterli estinguere dovrebbe produrre idonea attestazione della loro provenienza. Si badi bene che i trasferimenti, se riguardano titoli al portatore, generano pagamenti che non possono essere rifiutati dalle banche e dalle poste; queste avranno solo l'obbligo di comunicare al ministero dell'Economia e delle Finanze e all'agenzia delle Entrate l'infrazione. A maggior ragione, ciò vale per gli assegni, ma in pratica solo quelli tratti su libretti senza la clausola prestampata di non trasferibilità, che è sempre possibile acquisire allo sportello versando una tassa di euro 1,50 per ogni modulo. È quindi opportuno evidenziare che le regole sul contante riguardano i "trasferimenti" che non transitano dagli intermediari abilitati, ma solo tra privati. Nessun limite è invece imposto ai prelevamenti o versamenti sui propri conti (o altrui con apposita delega) presso gli sportelli bancari o postali. |
Post n°35 pubblicato il 05 Dicembre 2011 da c.baldo
Manovra Monti. Ecco i punti fondamentali:
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Post n°34 pubblicato il 03 Ottobre 2011 da c.baldo
Il redditometro dal prossimo anno imbarcherà anche i dati dei rapporti finanziari. La versione definitiva del nuovo strumento di calcolo dei redditi «presunti» dei contribuenti sulla base delle spese effettuate sarà presentata a metà ottobre alle categorie, dopo di che sarà disponibile per i contribuenti il software per calcolare la correttezza della propria situazione fiscale. Intanto, sempre a metà ottobre, arriverà all'assemblea di Montecitorio il progetto di riforma fiscale. Il calendario è emerso ieri dal convegno sui 150 anni del Fisco unitario organizzato a L'Aquila dalla direzione regionale Abruzzo dell'agenzia delle Entrate. I dati finanziari ai quali l'agenzia ormai può accedere non sono più limitati ai soli "estremi" dei conti, ma permettono al Fisco di aprire lo sguardo anche sul mondo del risparmio. In pratica il redditometro sarà un tavolo a tre gambe: redditi, spese e risparmio; una fotografia completa delle disponibilità economiche dei contribuenti e dei loro comportamenti fiscali. E se la gamba del reddito dichiarato è troppo piccola, agli occhi del Fisco il tavolo non starà in piedi e il contribuente si troverà esposto al rischio di accertamenti; suffragati, peraltro, da dati di fatto che anche davanti al giudice fiscale hanno ottime possibilità di tenuta. I dati che la manovra di Ferragosto metterà a disposizione dell'amministrazione finanziaria per elaborare le liste selettive dei contribuenti ) entrano, infatti, direttamente nella realtà dei conti dei contribuenti, estendendosi anche alle operazioni fuori conto. Quanto al programma di calcolo a disposizione dei contribuenti, va ricordato che esso non prevede un accesso ai dati in possesso del Fisco, quindi i risultati della proiezione che il contribuente ottiene potrebbero essere differenti da quelli che risultano al Fisco. Il redditometro, con la capacità di individuazione di situazioni anomale che raggiunge per questa via, può segnare in effetti una novità molto importante, in un panorama che - come emerso nel convegno - nel corso degli anni è rimasto per tanti versi fossilizzato su temi ricorrenti. A 150 anni dall'unità, pur con tutte le differenze, si vede infatti come molti temi fiscali siano rimasti invariati. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha ricordato per esempio che negli anni '70 dell'Ottocento vennero pubblicati tre volte i dati delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e ora, a quasi un secolo e mezzo, l'argomento torna ancora nel dibattito attuale. Una delle grandi novità nel panorama fiscale italiano però è proprio l'agenzia delle Entrate: «Dalla creazione dell'agenzia e di Equitalia - afferma Befera - l'azione di riduzione dei costi di funzionamento ha portato a disposizione dello Stato un miliardo di euro. Un risultato che si accompagna a quelli sulla lotta all'evasione, in termini di efficacia dell'azione svolta». Un recupero di efficienza sottolineato anche dal direttore vicario dell'Agenzia: «Il rapporto tra tributi gestiti e costo della struttura, quando è nata l'agenzia era di 1,5, molto più alto della media degli altri paesi europei. Adesso siamo arrivati a un rapporto che è di 0,77». Per il presidente della commissione Finanze della Camera, gli interventi recenti volti a rendere più efficace la lotta all'evasione devono presto inserirsi in un disegno complessivo di riforma fiscale. «Occorre che i risultati che si raggiungono - spiega - non siano regressivi sui comportamenti, specialmente quelli di consumo dei contribuenti. Per questo serve un percorso graduale che segni un cambiamento di mentalità verso le imposte, nella consapevolezza che sarà sempre più difficile non pagarle». |
Post n°33 pubblicato il 20 Luglio 2011 da c.baldo
Via libera alle agevolazione per porre fine alle 170mila liti fiscali pendenti, una mossa – contenuta nella manovra correttiva – che dovrebbe portare alle casse dello Stato circa 112 milioni di euro. E’ questo l’effetto delle norme sulla chiusura delle liti fiscali fino a 20mila euro pendenti al 1° maggio 2011. Disposizioni che si ricollegano all'introduzione del reclamo preventivo e della mediazione delle future controversie fiscali dello stesso valore. Dunque possono essere chiuse le liti nate in seguito a provvedimento impositivo dell’agenzia delle Entrate: avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. Esclusi gli atti di liquidazione e riscossione delle imposte dovute: cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione, a meno che tali atti svolgano anche funzione impositiva (rettifiche di detrazioni non spettanti, per esempio). Il valore della liti deve essere al massimo di 20mila euro, considerando solo l’importo dovuto per l’imposta, esclusi interessi, indennità e sanzioni collegate al tributo. Per le controversie di valore fino a 2.000 euro è dovuto l'importo forfetario di 150 euro; per quelle di valore superiore, invece, l'importo da pagare è pari: - al 10% del valore, se nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio è risultata soccombente l'agenzia delle Entrate; - al 50% del valore se è soccombente il contribuente; - al 30% del valore, se la lite pende ancora nel primo grado di giudizio e non è stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare. In caso di soccombenza parziale, è dovuta una somma pari al 10% sulla quota in cui è soccombente l'amministrazione e al 50% sulla quota in cui è soccombente il contribuente. Le somme dovute dovranno essere versate in unica soluzione, entro il 30 novembre 2011. |
Inviato da: felisdgl0
il 17/01/2014 alle 19:08
Inviato da: gaia_dg10
il 02/03/2012 alle 00:12
Inviato da: COW_GIRL_2012
il 27/02/2012 alle 00:02
Inviato da: COW_GIRL_2012
il 26/02/2012 alle 23:56
Inviato da: tiziana_8866
il 26/02/2012 alle 18:15