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« L A M A N O V R A M O N T ILA MANOVRA FINANZIARIA »

LIMI ALL'USO DEL DENARO CONTANTE DAL 06/12/2011

Post n°36 pubblicato il 13 Dicembre 2011 da c.baldo
Foto di c.baldo

 

Ecco l'ennesima limitazione, dal 1991 a oggi, all'utilizzo di contante e titoli al portatore oltre una certa soglia, fissata a 1.000 euro. Nel tempo, la regolamentazione contro il riciclaggio di denaro sporco ha previsto che nel nostro Paese non possano essere effettuati trasferimenti di contante e titoli al portatore (per esempio assegni liberi, libretti di risparmio, certificati di deposito), tra soggetti diversi (ossia tra privati, siano persone fisiche o società) non in assoluto, ma al di sopra di un tetto via via modificato verso il basso. Ciò soprattutto in seguito al riscontro da parte delle autorità competenti di comportamenti illeciti, agevolati proprio dall'uso di strumenti di pagamento poco tracciabili.

Ad esempio, sono da sempre vietati, nei termini visti, pagamenti di beni o servizi (come i generi di consumo oppure le prestazioni professionali) con denaro liquido. Un esercizio commerciale, un qualsiasi imprenditore, un libero professionista possono condurre in porto operazioni con la clientela, ma se la somma dovuta dal cliente è, a oggi, pari o superiore ai mille euro, l'acquisto del bene o la fornitura del servizio saranno comunque validi a ogni fine di legge, solo che l'infrazione alle regole dell'antiriciclaggio può costare a entrambi i contraenti (chi vende e chi compra) dall'uno per cento al 40% delle somme trattate. Si può evitare la sanzione usando uno strumento nominativo per il pagamento: un assegno non trasferibile e che rechi il nominativo del beneficiario, una carta di credito, un bonifico.

Quindi, acquisti liberi, in contanti o con assegni senza nominatività e clausola di non trasferibilità fino a 999 euro. La regola si applica anche in caso di "frazionamenti". Chi dovesse effettuare uno dei pagamenti in più momenti successivi (anche non consecutivi) e la somma di questi sia riconducibile a un'unica operazione di acquisto, attuerebbe un trasferimento di denaro comunque sanzionabile in via amministrativa. Il che non avverrebbe, deve essere precisato, se si trattasse di acquisti di oggetti diversi anche presso lo stesso commerciante oppure, a maggior ragione, in punti vendita differenti. Non si deve poi dimenticare che il divieto si applica anche ai trasferimenti a titolo gratuito. Una donazione, un lascito ereditario, un'offerta, un prestito tra amici o parenti dovranno seguire la regola del contante.

L'articolo 12 del decreto 201 del 6 dicembre prevede gli stessi limiti anche per i libretti di risparmio o postali al portatore (cioè senza intestazione o con intestazione di fantasia), che andranno riportati sotto i mille euro entro il 31 dicembre. Per poter, quindi, essere utilizzati ancora da soggetti diversi da chi li ha aperti, il saldo (ossia la somma massima contenuta e disponibile) dovrà fermarsi a mille euro. Va comunque ribadito che resta ferma l'obbligatorietà, già prevista dal decreto 231/2007 sull'antiriciclaggio, di produrre all'intermediario bancario o postale una certificazione, all'atto del prelievo o versamento da parte di un diverso portatore (rispetto a quello originario), che dia prova dell'avvenuta cessione. Lo stesso avverrebbe nel caso in cui si presentasse allo sportello un soggetto con dei certificati di deposito (titoli bancari tipicamente al portatore) (rispetto a quello originario), che dia prova dell'avvenuta cessione.

Lo stesso avverrebbe nel caso in cui si presentasse allo sportello un soggetto con dei certificati di deposito (titoli bancari tipicamente al portatore) non accesi da lui in origine. Per poterli estinguere dovrebbe produrre idonea attestazione della loro provenienza. Si badi bene che i trasferimenti, se riguardano titoli al portatore, generano pagamenti che non possono essere rifiutati dalle banche e dalle poste; queste avranno solo l'obbligo di comunicare al ministero dell'Economia e delle Finanze e all'agenzia delle Entrate l'infrazione. A maggior ragione, ciò vale per gli assegni, ma in pratica solo quelli tratti su libretti senza la clausola prestampata di non trasferibilità, che è sempre possibile acquisire allo sportello versando una tassa di euro 1,50 per ogni modulo.

È quindi opportuno evidenziare che le regole sul contante riguardano i "trasferimenti" che non transitano dagli intermediari abilitati, ma solo tra privati. Nessun limite è invece imposto ai prelevamenti o versamenti sui propri conti (o altrui con apposita delega) presso gli sportelli bancari o postali.

 
 
 
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Un blog di: c.baldo
Data di creazione: 19/11/2008
 

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