Art.12-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata,

 

nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore

 

e della sua reputazione.

 

Ogni individuo ha diritto a essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

 

(Dichiarazione dei diritti dell’uomo. art.12)

 

 

 

 

 

 

 

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Art.12-ultima modifica: 2021-09-01T10:08:39+02:00da ilcorrierediroma
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