“S.P.Q.R.”, LA DEMOCRAZIA E LA DIGNITÀ DEL POPOLO SOVRANO dalle Fonti Bibliche alla Costituzione italiana

L'Aquila Romana

21.5.2023 – La Costituzione Italiana conserva integro l’impianto dell’antica e originaria concezione dello Stato, che considerava il popolo in sé quale vero e proprio organo istituzionale, con funzioni di potere sovrano, come si può osservare in alcuni articoli.

Articolo 48: “il diritto di voto non può essere limitato.”

Per cui, per esempio, sono incostituzionali le liste dei candidati, all’interno delle quali il cittadino è obbligato a scegliere il proprio rappresentante.

Articolo 50: “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.”

Per cui, per esempio, il Parlamento deve mettere in calendario anche la discussione dei provvedimenti di iniziativa popolare, che, in forza di tale articolo, provengono in questo modo alle Camere.

Articolo 51: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici”.

Per cui, per esempio, non si deve per forza essere iscritto ad un apparato burocratico di partito, o essere designato da un partito per ricoprire un incarico pubblico.

Articolo 54: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”

Per cui, per esempio, va rispettato l’esercizio di tale dovere di fedeltà da parte di qualsiasi cittadino e non soltanto quando attiene a coloro, di cui vediamo il giuramento, recitato in televisione.

Dalla lettura di questi articoli della Costituzione italiana, si evince anche quanto l’esercizio dei diritti politici praticato sia divenuto distante da quello del disegno costituzionale.

L’impianto antico della Res Publica italica, che considerava il popolo quale organo istituzionale in sé, era racchiuso ed espresso nella formula “S.P.Q.R.”, Senatus Populusque Romanus, ossia “Il Senato e il Popolo romano”.

La formulazione usa una costruzione grammaticale particolare. La congiunzione “e”, in latino “atque”, dovrebbe trovarsi normalmente tra le parole Senatus e Populus. In casi eccezionali, invece, la congiunzione “atque” si sposta e si aggiunge tronca al secondo dei due termini, “Senatus Populusque”, quando si vuole indicare sussistente tra essi una congiunzione di particolare forza e organicità, tale da non essere una semplice giustapposizione, ma una vera e propria integrazione.

Perciò, il popolo della Res Publica italica non era una massa indistinta e soggiacente all’aristocrazia romana, o all’imperatore.
Era un popolo di CIVES: persone giuridiche, portatrici del dono della DWS, Luce Mitocondriale, intellettuale, salvifica e normativa, fondante la società.

I cittadini della Res Pubblica imperiale italica sono i soci fondatori del patto sociale, sul quale si reggono le istituzioni, e sono in quanto tali rappresentati nelle cariche sociali istituzionali. Il loro ruolo è quello di cofondatori insieme al Senato e di organo paritario con il Senato.

Tale è nelle fonti veterotestamentarie del Diritto delle Genti la Res Publica CWS YEWESTIN delle origini e tale è ancora l’impianto costituzionale della Repubblica Italiana. Dalle fonti bibliche, alla Costituzione italiana permane l’unica, originale Res Publica italica, fondata sul Depositum dottrinale Luce dei Popoli, per la sua Ratio ontologica salvifica.

Questo impianto è ciò, che fonda la democrazia, il potere sovrano del popolo.

In qualunque territorio nazionale, si può identificare esistente e funzionante la democrazia, a seconda, che esista e funzioni tale impianto costituzionale, oppure no.
Infatti, se come regione etnoterritoriale l’Italia è caratterizzata da una propria specifica identità di usi e costumi, pur tuttavia la democrazia in essa è la medesima cosa, che in qualsiasi altra regione etnoterritoriale del mondo.
Tal che si può affermare, che in qualunque parte del mondo la democrazia consiste in quel regime di regole costituzionali, per cui la popolazione di un dato territorio è riconosciuta fondatrice dello Stato e organo istituzionale.

Storicamente, nella Res Publica italica, vige il regime democratico costituzionale dell’impianto espresso nella formula giuridica S.P.Q.R., sia alla sua fondazione, sia nella fase cosiddetta “dei sette re di Roma”, sia nella sua fase imperiale.
L’impianto democratico costituzionale proveniva a Roma di ritorno, dall’Oriente, attraverso la Grecia, ed era l’ordinamento universale dell’imperium proto-italico vestino, che federava una pluralità di territori e popolazioni molto diverse tra loro per lingua, usi e costumi, ma profondamente accomunate dall’appartenenza allo stesso Aplogruppo Filogenetico, quello italico appunto.

In estrema sintesi, l’identità etnoterritoriale locale del mondo trovava una forma universale di governo nella democrazia costituzionale del regno proto-italico, imperiale, multietnico, multiculturale, la cui Cittadinanza assicurava la tolleranza di ogni diversità naturale e la PAX Vestina.
La forma storica e originale della Res Publica italica è una istituzione statuale democratica costituzionale, sacra, imperiale, perché il popolo è organo istituzionale, perché la sua Ratio ontologica è salvifica, perché al suo interno convivono le diverse regioni etnoterritoriali dell’Aplogruppo Filogenetico italico dell’Adamo Ancestrale, quello della creazione nel territorio dell’Eden.

Questo impianto fondamentale dell’Istituzione statuale, che si ritrova conservato nella Costituzione Italiana, intende il popolo come organo istituzionale, che esercita un potere sovrano e non come una massa acritica, facilmente dominabile e asservibile, quale è considerato dall’ideologia antistatuale e antiumana del Transumanesimo, che persegue lo scopo di acquisire il potere territoriale e sostituire la Specie umana con una forma di vita indifferenziata e biotecnologica.
La tutela della democrazia e della Specie umana si fa condannando le falsificazioni culturali, tanto quanto l’imposizione di formule di governo a mano armata.

“S.P.Q.R.”, LA DEMOCRAZIA E LA DIGNITÀ DEL POPOLO SOVRANO dalle Fonti Bibliche alla Costituzione italianaultima modifica: 2024-04-11T00:53:05+02:00da simonettaleopardi
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