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RAI: Stipendi dei Dirigenti

Post n°224 pubblicato il 07 Maggio 2008 da russocaio
 
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1. Da oltre un anno dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2007, la Radiotelevisione Italiana S.p.A. non ha ancora reso noto sul proprio sito web alcuna indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare di emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 3, comma 44 della legge 27 dicembre 2007, n. 244. Sulla pagina web della Rai dedicata alla pubblicazione di tali dati. Comunicazione dei dati relativi ad incarichi conferiti, ai sensi dell'art. 3, comma 44, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e della circolare DPCM 16/3/07. Appare la dicitura "Lavori in corso".

2. Da un'intervista del 26 febbraio 2008 alla trasmissione "Viva Voce" Radio24 di Nino Rizzo Nervo, membro del Consiglio di Amministrazione Rai, si evince che tale ente ha chiaramente violato la legge. Alla domanda del conduttore della trasmissione sulla mancata pubblicazione degli incarichi di consulenza, Rizzo Nievo ha risposto: Lei mi da una notizia che non conoscevo, io credevo che avesse gia' messo... francamente non lo sapevo, mi trovo impreparato, posso informarmi... Io sapevo soltanto che vi erano, in considerazione del tipo di azienda che e' la Rai, delle difficolta' di interpretazione sul cosa si intendesse per consulenze. Se si dovevano inserire, per esempio, perche' spesso si attivano queste figure contrattuali, anche le consulenze artistiche. ... Immagino gli uffici stiano lavorando insieme al ministero delle Finanze per sciogliere questi nodi e probabilmente quando saranno pronti li metteranno sul sito.

3. L'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in Suppl. ordinario n. 285 alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 300), "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008), prevede quanto segue: Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Per la legge quindi sussiste un danno erariale nei seguenti casi:

- quando i contratti vengono attuati, e i relativi importi pagati, senza la preventiva pubblicazione sul sito dell'amministrazione. Dunque, qualsiasi esecuzione del contratto i cui estremi non siano stati pubblicizzati e' illegittima, e parimenti e' illegittimo il successivo pagamento della prestazione. In questi casi, il danno erariale e' pari all'intero importo corrisposto al professionista, in quanto illegalmente erogato.

- quando gli importi pattuiti superano le soglie consentite dalla legge stessa;

4. Tale previsione trova la sua ratio nella volontà del legislatore di rendere immediatamente accessibili alla cittadinanza come agli organi di controllo i dati relativi alle consulenze esterne della Rai, sanzionando in modo esemplare le eventuali violazioni. Ben consapevole di ciò, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha immediatamente tentato di correggere il tiro con l'articolo 5 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio n. 152). Applicazione dell'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), con cui pretende di sostituirsi alla norma di legge, interpretando in maniera alquanto singolare il concetto di Sanzione. Si legge infatti: Quanto alla sanzione, la norma disciplina un'ipotesi di danno erariale con responsabilità solidale a carico dell'amministratore che ha disposto il pagamento e del destinatario, con fissazione di un importo pari al dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Dalle modalità di determinazione della sanzione si evince che la stessa è inflitta per il caso della sola violazione della norma contenuta nel primo periodo del comma è pertanto posta a presidio dell'obbligo di contenimento dei compensi nei limiti prefissati.

5. Una simile interpretazione e' illegittima poiche' contraria alla chiara lettera della legge, nello specifico all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Infatti, nel limitare il concetto di "l'ammontare eccedente la cifra consentita" ai soli casi di erogazioni superiori al tetto massimo, l'intento della direttiva e' quello di eludere le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di legge da parte della pubblica amministrazione. Oltreche' -ribadiamo- illegittima, tale interpretazione causa un maggior danno erariale nella misura in cui la sanzione atterrebbe solo alla parte eccedente il tetto massimo e non anche all'intero importo non autorizzato e dunque illegittimamente pagato. Ad esempio si consideri il caso di un compenso pari a € 100, ma superiore di € 10 al tetto massimo stabilito dalla legge e non pubblicizzato sul sito web della Rai: secondo l'interpretazione 'governativa', poiche' e' sanzionabile solo il superamento del tetto massimo, si produrrebbe una sanzione di € 100,00 (€ 10,00 x 10 volte); secondo la legge invece tale sanzione deve ammontare ad € 1.000, vale a dire l'intero importo illegittimamente corrisposto x 10 volte. Il maggior danno erariale prodotto dall'interpretazione della direttiva e' di tutta evidenza: da una parte permette l'erogazione di denari pubblici contra legem, dall'altra sanziona solo una frazione dell'ammontare illegittimamente erogato.

6. Ogni altra interpretazione della norma (compresa quella 'governativa' che pretende di sostituirsi al Parlamento nel ruolo di interpretazione autentica della legge stessa) contrasterebbe altresi' con la Costituzione italiana che pone a fondamento dell'organizzazione della pubblica amministrazione il suo buon andamento, nonche' contrasterebbe con un intero corpus normativo amministrativo che si fonda sulla trasparenza dell'attivita' della P.A., di cui l'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' espressione. Ogni altra interpretazione si tradurrebbe altresi' in una palese inapplicabilita' ed inutilita' di questa legge, che rimarrebbe priva di qualsivoglia sanzione o rimedio coercitivo. Ovvero, compensi che la legge definisce illegittimi in quanto non previamente pubblicizzati potrebbero tranquillamente continuare ad essere erogati. Infatti, lo sono tutt'ora.Alla luce delle osservazioni qui formulate di accertare i fatti descritti in premessa, se gli amministratori della Rai si siano resi responsabili di danno erariale per non aver previamente pubblicato sul proprio sito web l'indicazione nominativa dei professionisti e l'ammontare del compenso di emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 3, comma 44 della legge 27 dicembre 2007, n. 244.

SI CHIEDE

altresi', a norma degli artt. 90 e 408 c.p.p., di essere sentita per fornire elementi di prova nonche' di essere informata dell'eventuale archiviazione della presente istanza.

Con osservanza, Firenze, 12 marzo 2008

Vincenzo Donvito, presidente e legale rappresentate Aduc

Il misterioso messaggio sul sito RAI: http://www.contrattidiconsulenza.rai.it/main.aspx

 
 
 
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