Creato da russocaio il 19/03/2007
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Post n°363 pubblicato il 11 Marzo 2014 da russocaio
Ho aspettato questo momento x sette anni Interrogazione a risposta immediata presentato da CRIPPA Davide Mercoledì 16 ottobre 2013, seduta n. 98
— Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che: il Governo italiano non ha mai stabilito come debbano avvenire i controlli di routine previsti dalla legge sui contatori dell'energia elettrica; il caos generato da tale mancanza ha finito con l'avvantaggiare solo Enel, ex monopolista, proprietaria delle reti e privatizzata nel 1997; Atto Camera L'interrogante, solleva una questione importante e condivisibile circa la necessità di disciplinare compiutamente ed in tempi rapidi i controlli metrologici relativi ai contatori dell'energia elettrica. Al riguardo, si rappresenta quanto segue: La legislazione in materia, è in effetti lacunosa ed ha probabilmente risentito anche della circostanza che almeno per tutti gli anni in cui la fornitura dell'energia elettrica era riservata allo Stato o ad imprese concessionarie, l'affidabilità della misurazione era nei fatti ritenuta connessa alla caratterizzazione pubblica del soggetto distributore. Inoltre, ha risentito dell'oggettiva difficoltà e complessità ad apportare innovazioni normative in un settore di misurazione che interessa un servizio pubblico essenziale di diffusione generalizzata, con milioni di punti di misurazione e che non consente applicazioni rigide e solo formalistiche delle norme, senza tener conto, peraltro, delle conseguenze in termini di possibili interruzioni di tale servizio pubblico. A suo tempo la legge 1 marzo 1968 n. 186 recante «Disposizioni concernenti la produzione di materiale, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici», applicabile in generale anche ai predetti contatori, prescriveva che essi debbano essere “realizzati e costruiti a regola d'arte”. Si considerano rispondenti a detti criteri se realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano. In detta disciplina rientrano i contatori elettrici e elettronici. Nulla dice invece la stessa legge in ordine alla periodicità dei controlli, neppure con riferimento a eventuali specifiche funzioni delle apparecchiature. Dal punto di vista della sicurezza dei prodotti, peraltro, sono intervenute in materia le seguenti successive disposizioni solo parzialmente applicabili, non rilevanti ai fini della misurazione e prive comunque di una disciplina di controlli periodici: Legge 18 ottobre 1977, n. 791 di attuazione della direttiva 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, modificata ed integrata dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 626 e 31 luglio 1997, n. 277; Del resto non era prevista dalle norme in materia di metrologia legale (Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure n. 7088 del 1890 e Regolamento per la Fabbricazione dei pesi e delle misure n. 226 del 1902) una specifica approvazione di modello per i contatori elettrici, né risulta che una tale approvazione sia mai stata richiesta da alcun fabbricante. Conseguentemente non erano previsti per i contatori elettrici, o non erano comunque attuabili in modo adeguato, controlli periodici destinati a verificare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica. Neppure il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 872, che era a suo tempo specificamente intervenuto in materia di contatori elettrici, che è rimasto sostanzialmente privo di concreta applicazione e che è stato comunque abrogato dal decreto legislativo n. 22/2007, di cui si dirà in seguito, conteneva prescrizioni in materia di controlli successivi per i contatori già installati. L'unico caso concreto e diffuso di verificazione periodica di contatori elettrici riguardava e riguarda le verifiche relative agli aspetti fiscali, effettuate solo su alcune gamme di contatori, sulla base di disposizioni adottate nell'ambito delle competenze del Ministero dell'economia e delle Finanze e della relativa competente Agenzia: verifiche oggi effettuate da laboratori accreditati. L'affermazione per la quale i controlli sul buon funzionamento e sulla corretta taratura dei contatori elettronici devono avvenire regolarmente a opera di un terzo, non trova riscontro nella normativa antecedente alla citata direttiva europea 2004/22/CE con la quale i contatori elettrici di energia attiva sono stati inclusi, per la prima volta, nel campo di applicazione della normativa in materia di strumenti di misura (allegato MI-003 al D. Lgs), a partire dalla data di entrata in vigore (18 marzo 2007). Tale disposizione, peraltro, si applica solo ai nuovi contatori realizzati in conformità alle nuove norme, mentre fino al 30 ottobre 2016 è comunque consentita l'installazione di contatori realizzati secondo la meno stringente e meno completa disciplina precedente. È appena il caso di evidenziare che si tratta di una innovazione complessa, non tanto per la sua definizione tecnica, quanto per il suo impatto economico ed organizzativo, considerato che riguarderà nel tempo tutti i contatori di energia elettrica. Detta direttiva n. 2004/22/CE definisce i requisiti cui debbono esser conformi dispositivi e sistemi con funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà nella transazioni commerciali, per poter essere commercializzati e messi in servizio. La direttiva lascia, poi, agli Stati Membri la definizione dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi all'immissione in servizio degli strumenti di misura compresi nel campo di applicazione della direttiva stessa. Sinora il MiSE, con più decreti, ha disciplinato i controlli metrologici successivi per: strumenti per pesare a funzionamento automatico, sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, contatori di gas e dispositivi di conversione del volume. Attualmente è in corso di adozione il decreto relativo ai contatori d'acqua e di calore, mentre per i contatori elettrici, il tavolo deputato ad effettuare la relativa valutazione dell'impatto della regolamentazione, ha già effettuato l'esame della prima stesura del decreto relativo. La valutazione di conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili è effettuata sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 del D. Lgs 22/2007 dagli Organismi Notificati, previsti dallo stesso decreto. L'attività di vigilanza è definita negli artt. 16 e 17 del D. Lgs in base ai quali il Ministero dello Sviluppo Economico, sostanzialmente nei casi più gravi, può vietare o limitare l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di uno strumento di misura di uno specifico modello qualora non soddisfi i requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche, anche se correttamente installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante, ed adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato. Qualora il Ministero accerti che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare siano state apposte indebitamente, se non vi sono le condizioni di gravità che giustificano il ritiro dal mercato, assegna al fabbricante o al suo mandatario un termine per rendere lo strumento conforme alle disposizioni relative alla marcatura CE e alla marcatura metrologica supplementare. Con la completa attuazione della predetta Direttiva il quadro normativo applicabile ai contatori dell'energia elettrica sarà, quindi, molto meglio definito ed nel tempo i consumatori troveranno più adeguata tutela. Pertanto, quanto alla disciplina delle verifiche metrologiche successive all'immissione in servizio, il MiSe completerà prima possibile l'elaborazione dello specifico decreto destinato a disciplinare la verificazione periodica dei contatori elettrici di energia attiva che verrà già nelle prossime settimane, nella sua stesura definitiva, nuovamente sottoposto al tavolo per la valutazione dell'impatto regolamentare. Chiaro???? I contatori ENEL non sono OMOLOGATI pertanto non valgono come strumento fiscale (ci stanno imbrogliando da anni).
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Post n°362 pubblicato il 05 Marzo 2013 da russocaio
LA TRUFFA PERFETTA Finalmente ENEL ha commesso un'errore. Di recente ho cambiato casa, prima di trasferirmi ovviamente ho effettuato dei lavori. Per i primi mesi tutto normale consumavo dai 3 ai 5 Kw il mese, giusto il trapano e la tagliapiastrelle. Improvvisamente la bolletta di Ott-Nov 2012 mi arrivano 38 Kw, mi è parso strano visto che l'utilizzozo non era variato. Dopo qualche giorno scopro che il contatore non funzionava più, schiacciando il pulsante varie volte, in giorni e orari diversi non compariva nulla, nonostante tutto, avevo ancora la corrente. Dopo quasi due mesi in queste condizioni, a fine gennaio 2013 mi arriva la bolletta, giustamente trovo fatturati Kw 02 consumati. Vado poi a controllare il contatore e..... sorpresa, segna Kw 00003, i 1.200 Kw precedenti del vecchio proprietario "pof" sono spariti, come se il contatore fosse stato appena messo. Se ENEL in remoto per via telematica può azzerare 1.200 Kw allora può fare qualunque cosa, anche aggiungerli. |
Nel Gennaio 2007 ho ricevuto una bolletta esagerata di 96 euro per 550 KW, contro una media annua di 70 euro e 450 KW. Incazzato come una bestia ho chiesto un controllo del contatore, pagando inutilmente 60 euro per sentirmi dire che era tutto a posto. In seguito ho presentato un'esposto denuncia alla Procura di Udine (ancora nessun risultato) e ho aperto questo Blog. Nel Gennaio 2008 la bolletta è stata praticamente identica e si è stabilizzata sugli 80/90 a bimestre. Pochi giorni fà la nuova mazzata! Gennaio 2009 150 euro per 600 KW 50 euro e 50 KW in più eppure siamo sempre in quattro, nella stessa casa e stessi elettrodomestici. Và da se che le nostre abitudini sono identiche, cosa è cambiato? Evidentemente la Procura ha chiuso le indagini ed ENEL ha subito approfittato per caricarmi in remoto qualche decina di KW facendomi passare nella fascia di consumo più alta, che aggiunta agli aumenti dei prezzi porta a questo risultato! ENEL ha deciso che una famiglia media di 4 persone consuma 450 KW a bimestre e quelli sono fatturati d'ufficio, anche se consumi di meno, poi quando gli servono un pò di soldi per pagare i dividendi, aumenta i KW consumati agli utenti e il gioco è fatto. Il nuovo contatore non serve a un cazzo, non misura niente, la fatturazione è fatta seguendo standard fissi. Il contatore serve solo a caricarci dei KW a nostra insaputa o ad azzerare tutto con un tasto in caso di controllo. Faccio notare che il cosiddetto decreto salvaprezzi, và applicato entro il 28-02-09, sapendo questo ENEL ha razzolato quanto più soldi possibili prima di quella data. Altrimenti come fà a pagare i 10 miliardi dell'operazione ENDESA di pochi giorni fà? Adesso li denuncio ancora una volta e mi rivolgo anche al ministro competente (cosa che ho fatto senza risultato anche con il precedente governo). Vi invito a leggere quanto segue GLI AUMENTI SONO FINITI, DICE ENEL fonte: enel.it 03-12-08: E se il petrolio resterà a questi livelli potrà consentire alle famiglie italiane di risparmiare sulla bolletta energetica. Lo ha affermato l'Amministratore Delegato dell'Enel, Fulvio Conti, in un'intervista andata in onda a Domenica In. "Negli ultimi anni cittadini e imprese", ha spiegato Conti, "hanno subito gli effetti di un aumento straordinario del costo del petrolio, che nei mesi scorsi ha raggiunto un massimo di oltre 140 dollari al barile. Oggi è a quota 50 dollari. Se per tutto il 2008 il petrolio avesse avuto le quotazioni attuali, una famiglia italiana avrebbe risparmiato in media 200 euro l'anno di elettricità e gas". Secondo l'AD dell'Enel, ogni italiano "può fare la propria parte per abbassare il costo delle bollette. Pensate - ha detto - che con semplici gesti, come usare lampadine a basso consumo, spegnere elettrodomestici in stand by e usare la lavatrice in pieno carico e a basse temperature, una famiglia di quattro persone può risparmiare il 25% l'anno". Sulla situazione economica in generale Conti ha osservato che "la crisi è profonda e colpisce tutti. Ma il Governo e le imprese - ha aggiunto - stanno dimostrando di saper reagire prontamente e con efficacia. Dobbiamo riacquistare fiducia nella nostra capacità di superare le difficoltà. La crisi sarà lunga, ma io ho fiducia che saremo in grado di superarla con successo". L'AD di Enel ha ricordato che il gruppo elettrico, "malgrado la crisi, è stato in grado di continuare a offrire ai suoi azionisti un dividendo di 49 centesimi di euro, che rappresenta il 10 per cento del valore delle azioni. Stiamo continuando a fare investimenti per offrire ai nostri clienti energia in abbondanza nel rispetto dell'ambiente e a buon prezzo. Investimenti come la centrale a carbone pulito di Civitavecchia e il rigassificatore di Porto Empedocle, che danno un contributo importante all'economia del paese anche attraverso l'indotto: oggi lavorano per Enel più di 14 mila imprese, cioè un pezzo importante dell'imprenditoria italiana". Autorità per l’energia elettrica e il gas: Dal 1° gennaio 2009 bollette in calo
Milano, 19 dicembre 2008 - Buone notizie per i consumatori. Dal 1° gennaio, le bollette di energia elettrica e gas naturale diminuiranno rispettivamente del 5,1% e dell’1% con un risparmio complessivo di 36 euro su base annua, secondo le condizioni economiche di riferimento indicate dall’Autorità per l’energia; nel primo trimestre 2009, infatti, la spesa su base annua della famiglia tipo diminuirà di circa 25 euro per l’energia elettrica e di 11 euro per il gas naturale. In forte calo anche il Gpl (gas di petrolio liquefatto) , distribuito in rete: -14,2%, con una minore spesa di 115 euro su base annua, sempre per una famiglia tipo. www.autorita.energia.it
"Dopo le sofferenze per gli aumenti del 2008, ha commentato il Presidente dell’Autorità, Alessandro Ortis, inizia il percorso che porterà un 2009 con bollette più leggere. Dopo queste prime riduzioni per il primo trimestre del prossimo anno, possono infatti prevedersi ulteriori diminuzioni, particolarmente importanti per il gas, anche con il prossimo aggiornamento trimestrale di fine marzo. Va pure ricordato che le famiglie meno abbienti, beneficeranno, sempre nel 2009, anche dei bonus per l’energia elettrica e per il gas, con riduzioni aggiuntive del 15% circa. "Le delibere con gli aggiornamenti (ARG/elt 188/08, 189/08, 190/08, 191/08, ARG/gas 192/08 e 193/08) sono pubblicate sul sito L’Italia dipende ancora da importazioni nette di idrocarburi (petrolio e gas naturale) per oltre il 70% del proprio fabbisogno energetico. Perciò nei trimestri passati i consumatori hanno dovuto subire le conseguenze dei forti aumenti del greggio; ora, invece, al positivo aggiornamento delle condizioni di fornitura ha contribuito la recente e forte discesa dei prezzi dello stesso petrolio. Gli andamenti dei prezzi dei mercati internazionali dei prodotti petroliferi hanno quindi un forte impatto sulle componenti energia delle bollette. Tale impatto, per aumenti o diminuzioni, è temporalmente più ravvicinato per il Gpl e l’energia elettrica, più differito per il gas naturale. Infatti, i meccanismi di aggiornamento trimestrale delle bollette tengono necessariamente conto di contratti internazionali di approvvigionamento, di indici e di processi produttivi che caratterizzano in modo diverso i settori elettrico e gas. In particolare, per il Gpl contano le quotazioni internazionali del petrolio, con andamenti molto collegati, anche temporalmente, a quelle del petrolio. Per l’energia elettrica, i prezzi di riferimento vengono calcolati con un metodo che deve tenere conto di quanto speso dall’Acquirente unico (l’organismo deputato agli acquisti per i consumatori e le famiglie in maggior tutela) per l’approvvigionamento di energia elettrica sul mercato all’ingrosso fino al momento dell’aggiornamento trimestrale, e delle stime su quanto prevede di spendere nei successivi mesi. Per il gas, i prezzi di riferimento devono tener conto delle variazioni dei prezzi della materia prima (gas naturale) sul mercato internazionale, che seguono normalmente di alcuni mesi quelle del petrolio. Gli stessi prezzi di riferimento nazionali vengono opportunamente basati su indicatori legati non solo alle quotazioni medie di petrolio, ma anche a quelle di oli combustibili e gasolio dei nove mesi precedenti. Tale metodo di fissazione del costo della componente materia prima, per i prezzi di riferimento applicabili ai più piccoli consumatori (ad esempio le famiglie), garantisce comunque una certa stabilità, attenuando e diluendo nel tempo l’incidenza dei periodi di picco degli idrocarburi, sia in aumento che in diminuzione. Inoltre, al fine di assicurare la tempestiva attuazione del d.l. n. 185/08 (d.l. ‘anticrisi’) e permettere quindi che le famiglie possano beneficiare della diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi già dal primo trimestre 2009 (quindi entro il 28 febbraio 2009, come indicato dal decreto stesso), per l’aggiornamento dei prezzi di riferimento del gas, è stata rimossa la cosiddetta soglia di invarianza . In tal modo il segnale al ribasso delle quotazioni del petrolio (a cui è collegato con uno scivolamento temporale il prezzo del gas naturale) potrà essere trasmesso con minor differimento a beneficio più rapido delle famiglie. In sintesi, sempre per il gas naturale, fin d’ora è possibile prevedere diminuzioni più consistenti già con il prossimo aggiornamento trimestrale. Riferimento scheda A Le condizioni economiche di riferimento per la fornitura di energia elettrica, nel 1° trimestre 2009, implicano per le famiglie un prezzo di 17,147 centesimi di euro per kilowattora, con una diminuzione, per la fornitura tipo, del 5,1%. Per la famiglia tipo (con consumi medi di 2.700 kilowattora all'anno e una potenza impegnata di 3 KW) questo si traduce in una minore spesa annuale di circa 25 euro, incluse le imposte. Al netto delle imposte, il prezzo sarà di 14,760 centesimi di euro per kilowattora con una diminuzione del 5,4%. Basandosi sull’aggiornamento del 1° trimestre 2009, la spesa media annua tendenziale per l’energia elettrica della famiglia tipo sarà di circa 463 euro, così ripartita: 64,35% per i costi di approvvigionamento (costo di energia e dispacciamento); 14,54% per trasmissione, distribuzione e misura; 13,92% per imposte; 7,19 % per oneri generali di sistema. Per un consumatore non domestico, multiorario (con il 48% dei consumi in fascia oraria 1, il 36% dei consumi in fascia oraria 2 e il restante 16% in fascia oraria 3) con consumi da 65.000 kWh/anno e una potenza impegnata di 40 kW, si registra una riduzione del 5,3% rispetto al trimestre precedente e prezzo pari a 19,287 centesimi di euro per kilowattora. Tale riduzione tiene anche conto del passaggio dall’applicazione di corrispettivi monorari a corrispettivi differenziati sulla base delle fasce orarie di consumo e dell’introduzione del corrispettivo di gradualità (corrispettivo GF), come definito dalla delibera ARG/elt 171/08. 1)Le condizioni di riferimento o di maggior tutela sono i prezzi fissati dall’Autorità che devono essere obbligatoriamente offerti alle famiglie e alle piccole imprese che non abbiano ancora deciso di scegliere le offerte di un nuovo fornitore sul mercato. Si rammenta che tutti i consumatori sono liberi di scegliere fra le varie offerte emergenti sul mercato o fruire delle condizioni economiche di riferimento indicate dalla Autorità. In ogni caso, a qualsiasi tipo di scelta e fornitura si applicano gli standard e le regole fissate dalla Autorità per quanto riguarda la qualità tecnica e commerciale dei servizi.
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Dal nuovo sito http://www.abbonamenti.rai.it/ Anche se continuano a chiamarlo Canone (perchè poi?) Trattasi dell'imposta sulla detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione. Ultimamente era sorto il dubbio, che il canone Rai fosse dovuto anche per il personal computer, per i cellulari e per i videocitofoni. Le associazioni dei consumatori stanno lottando per ottenere chiarezza in merito a quest’ipotesi. Guardando il sito sul canone 2009 s’intuisce che qualcosa non va. Il canone, infatti, è ancora richiesto anche per il PC, ma solo alle famiglie, mentre alle imprese si applica un’interpretazione particolare della legge. Sul sito, trovate due sezioni, una dedicata al canone ordinario e una al canone speciale. Il canone ordinario va pagato da chiunque detenga, uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. Mentre nella sezione, canone speciale, quello riferito alle imprese, deve essere pagato solo da chi detiene uno o più apparecchi radiofonici o televisivi. Magicamente, per le imprese sparisce la dicitura "apparecchi atti o adattabili" ovvero, non è dovuto il pagamento del canone per i PC. Chi deve pagare l’Abbonamento Ordinario: Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone d’abbonamento TV. Trattandosi di un'imposta sul possesso o sulla detenzione dell'apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive. Chi deve pagare l’Abbonamento Speciale: Devono pagare il canone d’abbonamento speciale coloro che detengono uno o più apparecchi radiofonici o televisivi in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458. Le due direttive provengono dalla medesima legge, ma è interpretata in due differenti modi, a vantaggio delle imprese e a tutto svantaggio delle famiglie e degli utenti privati. In pratica non riuscendo ad incassare l'abbonamento sui PC presenti nelle POSTE e nelle BANCHE (che hanno fior di avvocati) hanno preferito ESONERARLI! BUON ANNO????? Ho qualche dubbio. |
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