Creato da allegra.gioia il 04/01/2012

Dark Mood

"CE QUE L'HOMME A CRU VOIR"ATTRAVERSO IL TUO CORPO, HO RITROVATO L'ULTIMA VITA DEL MIO CORPO, ATTRAVERSO IL TUO CORPO, HO RITROVATO L'ULTIMO SPLENDORE DEI SENSI CHE TU HAI VISSUTO ATTRAVERSO IL CORPO , E ATTRAVERSO IL MIO CORPO MI AVETE DATO IL SENSO DI UN DIO CHE È DESIDERIO D'AMORE...ANIMA CUM GAUDIO EPISTULA NON ERUBESCIT(COPYRIGHT © 2012 ALLEGRA GIOIA)

 

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Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio

Post n°2880 pubblicato il 01 Agosto 2019 da allegra.gioia
 

TENETE A MEMORIA-GENTE!

Consulenza Informatica

Quali sono gli illeciti (civili e penali) in cui è possibile incorrere

su Giugno 2019 alle ore 9:15
Il merito di Facebook è essenzialmente quello della facilità di utilizzo.

Chiunque, anche se digiuno di qualsiasi conoscenza relativa

alla programmazione di un sito, è in grado di pubblicare qualcosa di proprio.

Purtroppo sia per superficialità, sia per scarsa dimestichezza

con il mezzo virtuale, si è indotti a pensare che il nostro

mondo rimanga appannaggio di una schiera di pochi eletti (amici),

ignorando (e qualunque altro social network)

rischiamo di mettere letteralmente "in piazza" la parte più intima di noi.

Proprio per questo, se non si è a conoscenza delle normative

che regolano queste attività, si rischia seriamente (anche solo per ignoranza) di

incorrere in reati civili e penali.

In questa nota (che non vuole essere esaustiva dell'argomento)

ci proponiamo di elencare, in forma sintetica,

quanto previsto dalla Legge Italiana, dando la possibilità ai nostri fan

di approfondire gli argomenti tramite la consultazione

dei link indicati in fondo al nostro testo.

Premessa

Qualunque attività effettuata su Internet

(e di conseguenza anche su Facebook) è registrata sui siti

in cui viene eseguita (da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni,

in funzione della legislazione dello Stato di origine del gestore),

e l'autore è, generalmente, SEMPRE rintracciabile

da parte degli organi di controllo preposti

(Polizia Postale, Carabinieri, Guardia di Finanza)

e a seguito di un ordine di procedura

da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Sinteticamente (e per semplificare)

vi sono due tipologie di reati consumabili:

1 - Utilizzo di Facebook per intenti illeciti

In questo caso, il social network è un semplice mezzo

da utilizzare per ottenere qualcosa.

Sono considerati reati e punibili le seguenti azioni:

invio di materiale pubblicitario non autorizzato (spamming)

raccolta e l'utilizzo indebito di dati personali,

attività espressamente vietate dal T.U. sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003)

utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici (art. 615-quinquies)

utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi

informatici (art. 615-quater)

scambio di immagini pedopornografiche che integra gli estremi del reato ad es. di

cessione di materiale pedopornografico (art. 600-ter)

inviare messaggi di propaganda politica,

di incitamento all'odio e alla discriminazione razziale

2 - Utilizzo di Facebook per comunicare con altri utenti (in modo "sbagliato")

Alcuni reati più comuni, che se perpetrati a voce possono passare

quasi inosservati, su Facebook assumono delle caratteristiche

che risultano sanzionabili d'ufficio, anche in assenza di una denuncia da parte

dell'interessato.

Diffamazione

Il reato, punito dall'art. 595 c.p. con pene, nella forma aggravata,

fino a 3 anni di reclusione (con annesso diritto al risarcimento

nei confronti della parte lesa), prevede l'inserimento di frasi offensive

(battute "pesanti"), notizie riservate la cui divulgazione provoca pregiudizi,

foto denigratorie o comunque la cui pubblicazione ha ripercussioni negative,

anche potenziali, sulla reputazione della persona ritratta.

Sostituzione di persona e usurpazione di titoli e onori

La Cassazione, nel 2007, ha ritenuto che rientri in tale reato

il comportamento di chi crea un falso account di posta elettronica,

intrattenendo corrispondenze informatiche con altre persone

e spacciandosi per persona diversa (quindi come su FB).

Anche se per integrare il reato di cui all'art. 494 c.p.

è necessario il fine di conseguire un vantaggio o recare un danno,

tali requisiti sono intesi in modo molto ampio, come non comprensivi

solamente di vantaggi e/o danni di tipo economico ed è molto facile

ravvisarli nei casi concreti.

E' reato quindi (anche su Facebook) spacciarsi per persona diversa,

o utilizzare marchi, simboli o loghi per rappresentare ciò che non si è,

o trarre comunque in inganno altri utenti sulla propria professione.

Si potrebbe configurare (?) anche il caso previsto dall'art 613

(Stato di incapacità procurato mediante violenza),

in fase di integrazione (bis-ter) dove si sta discutendo in questi termini:

"La fattispecie è descritta come il comportamento di colui che,

salvo che il fatto costituisca più grave reato, ....

pone taluno in uno stato di soggezione continuativa

tale da escludere o da limitare grandemente la

libertà di autodeterminazione, utilizzando tecniche di condizionamento

della personalità o di suggestione, che possono far uso

unicamente sia di mezzi di carattere esclusivamente

psicologico sia di mezzi materiali.

" (Disegno di Legge - Resoconto sommario n. 171 del 08/06/2010).

Art. 494 Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio

o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore,

sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona,

o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato,

ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici,

è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro

a fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa

o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico,

o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario,

ovvero di una professione per la quale è richiesta

una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa

abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico,

è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità

o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche,

ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Offese a una confessione religiosa

Il reato di Vilipendio della religione dello Stato è stato modificato (2000).

Ecco gli articoli del Codice di Procedura Penale che trattano l'argomento:

Art. 402 Vilipendio della religione dello Stato

[Il 13 Novembre 2000 La corte costituzionale nella sentenza numero

508 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 402

del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato).

Il Testo riportava: "Chiunque pubblicamente vilipende

la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno"].

Art. 403 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone

Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa,

mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa

da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000

a chi offende una confessione religiosa, mediante

vilipendio di un ministro del culto.

Art. 404 Offese a una confessione religiosa

mediante vilipendio o danneggiamento di cose

Chiunque, in luogo destinato al culto,

o in luogo pubblico o aperto al pubblico,

offendendo una confessione religiosa,

vilipende con espressioni ingiuriose

cose che formino oggetto di culto,

o siano consacrate al culto, o siano destinate

necessariamente all'esercizio del culto,

ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose,

compiute in luogo privato da un ministro del culto,

è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. (...)"

 

 

Peculato (dipendenti pubblici)

Recentemente (2007) è fatto espresso divieto ai dipendenti pubblici

di utilizzare Internet (e quindi anche Facebook) nel luogo di lavoro.

E' stato messo in evidenza da una sentenza della Cassazione

che risponde di peculato il dipendente pubblico

che accede indebitamente a internet

(non dunque per attività autorizzate che a lui

competono per il lavoro che svolge),

anche quando il contratto di erogazione

del servizio stipulato dalla Pubblica amministrazione è un contratto a forfait

(che prevede cioè un pagamento di una tariffa fissa

indipendentemente dalla durata della navigazione).

Anche se tale comportamento non provoca

alcuna lesione al patrimonio della Pubblica Amministrazione è comunque

tale da ledere l'altro bene giuridico tutelato dalla norma

che punisce il peculato, cioè il buon andamento

della Pubblica Amministrazione.

Fonti utilizzate e consultabili:

Lotta allo spam, i rimedi possibili (IlSole24ore.com)

Il Codice in materia di protezione dei dati personali

Modificazioni ed integrazioni delle norme del codice penale

e del codice di procedura penale in tema

di criminalità informatica (LEGGE 23 dicembre 1993 n. 547)

Wikisource.org - Codice Penale - Libro II - Titolo IV

 

Commenti al Post:
LasCasino
LasCasino il 01/08/19 alle 22:02 via WEB
A me quel gruppo di amichette mi hanno fatto oscurare perché il mio alias assomigliava a quel xxxxx questo dimostra che più gruppi segnalano, fregatene non leggere le note di chi cerca baruffa lo fanno per segnalarti bacione belle le foto,stai meglio?non stancarti saluti.
 
 
allegra.gioia
allegra.gioia il 02/08/19 alle 10:48 via WEB
allora si..purtroppo ma sono solo supposizioni, e bisogna lasciarle al buio,vivono di chat..e per chi non chatta come me,è difficile capire..fai buone vacanze in Puglia e non ci pensare quelle due donne non meritano attenzione. ciao
 
allegra.gioia
allegra.gioia il 02/08/19 alle 10:56 via WEB
io non faccio post..molesti verso nessuno..il mio unico urlo è stato per i continui passaggi di personaggi sui tanti profili,personaggi bloccati per aver inviato inviti erotici pesanti con molti sotto nick,e ho chiesto di rendere facoltativo il box delle visite come per i blog. e cosi è stato fatto!!!!mentre per le minacce gravi di morte e continuo passaggio di un personaggio che lascia note offensive per quello ci pensa chi deve,siamo stufi di rispondere continuasse a ridere,come si dice? il riso abbonda sulla bocca degli????
 
 
allegra.gioia
allegra.gioia il 02/08/19 alle 10:59 via WEB
mentre per una donna..scusami ma sono costretta a chiudere il ricevimento posta..non è per scortesia..
 
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