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art. 612 C.P. (MINACCIA)

Post n°41 pubblicato il 11 Febbraio 2023 da ColorateEmozioni
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A me come guadagnate 

su tanti indirizzi non mi frega

ma è il perché insistete a mandare i vostri 

consigli su foto e indirizzi erotici

sul profilo mio e di mia moglie,

e di un altra coppia amici.

Che caruccia la bettona dalla faccia copiata

su corpi presi in prestito lo stesso i nick

che sono tra i loro passaggi

poi ritrovati sui profili di anziani navigatori

tutto un programma,l'erotico fumettista 

ma certo continuate pure ho richiesto di essere tracciato

nessuno vi vieta di fare un certo mestiere

ma non rompete a chi una volta si risolveva tutto

con una diffida,e se tornava rischiava 3 anni al gabbio!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente...
anche con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (2' comma)...
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

- a norma dell'art. 595 C.P. (DIFFAMAZIONE)
Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
(tale è considerato internet nella percezione normativa consolidatasi), ovvero in atto pubblico,
la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Blogging e diffamazione, responsabilità dell'ammi-nistratore del sito per i commenti dei lettori, in Archivio penale, n. 3, 2013.

Onore e reputazione: necessità di un ritorno alla tipicità dell'oggetto di tutela nell'ingiuria e nella diffamazione, in Cass. Pen., 1994, pag. 2552

Diffamazione a mezzo stampa, satira e internet: profili di responsabilità, in Danno e responsabilità, n. 10, 2005, pag. 1010 ss

 

- a norma dell'art. 612 C.P. (MINACCIA)
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito,
a querela della persona offesa con la multa fino a euro 51.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339,
la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

- a norma dell'art. 660 C.P. (MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono,
per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo
è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

 

 
 
 
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