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Interpello

Post n°2645 pubblicato il 03 Febbraio 2016 da deosoe

Interpello: co.co.co. per Enti e Federazioni Sportive Nazionali Share _n FacebookShare on Facebook+1+1Share _n TumblrShare on Tumblr

Interpello: co.co.co. per Enti e Federazioni Sportive Nazionali 0

di in 3 febbraio 2016 Ministero del lavoroInterpelli al Ministero del Lavoro

 

Interpelli al Ministero del Lavoro

 

In data 27 gennaio sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato un nuovo interpello al Ministero del Lavoro

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In data 27 gennaio sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato un nuovo interpello al Ministero. L'interpello è il numero 6/2016, è stato posto da CONI e ANCL e riguarda "discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI - ambito di applicazione art. 2, comma 2 lett. d), D.Lgs. n. 81/2015".

Leggi anche: archivio interpelli

Interpello al Ministero del Lavoro numero 6/2016 del 27/01/2016

Il CONI e l'ANCL, con separati atti, hanno avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere della Direzione generale del Ministero del Lavoro in merito alla corretta applicazione dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione di cui al comma 1 della medesima disposizione.

In particolare, gli interpellanti chiedono se il dettato normativo di cui alla lett. d) della citata disposizione possa essere riferito anche al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI.

Premessa

Ai sensi del disposto di cui all'art. 52, D.Lgs. n. 81/2015, viene sancito "il superamento del contratto di lavoro a progetto", mediante l'abrogazione degli artt. da 61 a 69 del D.Lgs. n. 276/2003.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato trova applicazione nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d), non rientrano invece nel campo di applicazione della disciplina sopra illustrata "le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della L. n. 289/2002".

Le collaborazioni sportive risultano inoltre sottratte all'applicazione dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, pertanto appare necessario fare riferimento anche alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.).

Il suddetto DPR ai fini della qualificazione dei redditi diversi si riferisce alle "indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche"

Conclusioni

Sembra chiaro quindi l'intento del Legislatore che al fine di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche ha utilizzato la locuzione "qualunque organismo comunque denominato" con un'accezione ampia in modo da ricomprendervi il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di promozione sportiva nonché qualsiasi altro sodalizio sportivo non professionale da essi riconosciuto, proprio in considerazione della valenza delle funzioni sociali dagli stessi svolte connesse al benessere psicofisico della persona e a finalità di carattere educativo e formativo.

In ragione delle motivazioni che hanno indotto il Legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato in risposta al quesito avanzato, il Ministero del Lavoro ritiene che esulino dall'applicazione della presunzione di subordinazione stabilita dall'art, 2 comma 1, in esame, anche le collaborazioni sportive rese in favore di tali ultimi organismi.

Interpello numero 6/2016 del 27/01/2016

 

 

  Interpello numero 6/2016 del 27/01/2016 (164,1 KiB, 9 download)

 

 
 
 
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