Creato da russocaio il 19/03/2007
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Contatori Omologati-Meglio di NO!

Post n°52 pubblicato il 17 Ottobre 2007 da russocaio
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Agenzia Delle Dogane Circolare n.21/D 25/07/07

Link: http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/07022dl.htm

Con comunicazione prot. n. 1310 del 30 maggio 2007, questa Area centrale ha dato informazione dell’avvenuta pubblicazione, sul Supplemento Ordinario n. 73/L della Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2007, del Decreto legislativo n. 22 del 2 febbraio 2007 concernente l’attuazione della Direttiva 2004/22/CE, così detta MID, relativa agli strumenti di misura, della cui adozione si era data notizia con nota 3473 del 17 novembre 2004 della medesima Area. Si rammenta che le predette informative nonché le altre principali note ed istruzioni operative emanate in materia a decorrere dal 2004 sono raccolte, per la pratica consultazione da parte di tutti gli uffici dell’Agenzia, nell’apposita sezione intranet di quest’Area centrale, denominata "Tecnologie e Studi sulle misure fiscali". Con la presente circolare sono ora fornite le istruzioni operative connesse alla nuova normativa citata in premessa, per quanto di competenza di quest’Agenzia. Il decreto legislativo in parola, entrato in vigore il 18 marzo 2007 si applica agli strumenti da utilizzare per la misura d’alcuni prodotti (allegati da MI-001 a MI-010) e definisce i requisiti cui gli stessi debbono conformarsi per la loro commercializzazione e messa in servizio, anche per assolvere le funzioni d’imposizione fiscale. Lo stesso decreto legislativo prevede l’emanazione, con successivi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, di norme regolamentari che riconoscono gli organismi nazionali notificati che eseguiranno le valutazioni di conformità degli strumenti, nonché i criteri per l’esecuzione dei controlli.

Al riguardo, per quanto d’interesse di questa Agenzia, assumono rilevanza:

i contatori del gas (all. MI-002);

i contatori d’energia elettrica attiva e i trasformatori di misura (all. MI-003);

i contatori di calore (all. MI-004);

i sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua (all. MI-005);

gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (all. MI-006).

Il provvedimento normativo in commento fornisce, altresì, importanti definizioni, i requisiti essenziali e le valutazioni di conformità degli strumenti, nonché stabilisce gli obblighi di marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare di cui il fabbricante è responsabile.

A tale proposito, preme evidenziare che: l’utilizzo d’apparecchi di misura che consentono di accertare i prodotti come, ad esempio, gli alcoli, i prodotti petroliferi, il gas naturale, l’energia elettrica, permette l’accertamento fiscale, di prodotti sottoposti ad accisa, in maniera veloce e funzionale (e contestualmente sicura) nell’ambito di fabbriche, depositi ed impianti di produzione; il continuo sviluppo di nuove tecnologie nel settore delle misurazioni, nonché la contemporanea esigenza di garantire la tutela dell’erario impongono il coordinamento e l’attuazione di coerenti procedure operative, soprattutto nei settori a rischio già segnalati anche con le Linee guida per le attività di verifica e controllo fin dall’anno 2004. Deve rammentarsi, altresì, che ai fini metrologici gli strumenti di misura comunitari sono esentati dalla "verifica prima" nel nostro Paese sulla base del principio del mutuo riconoscimento previsto dall’art. 5 del decreto 28 marzo 2000 n. 179, a condizione che i risultati delle prove eseguite da altri enti metrici dell’Unione Europea (es. PTB in Germania) siano messi a disposizione degli Organi italiani competenti e garantiscano livelli di tutela equivalenti alla legislazione nazionale. Inoltre, il comma 3 dell’art. 22 del Decreto in parola, stabilendo le disposizioni transitorie per l’applicazione delle disposizioni introdotte, prevede, relativamente ai sistemi di misura "…per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data d’entrata in vigore del presente decreto" che gli stessi possano "... continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo d’utilizzazione". Ciò comporta che, relativamente alle installazioni pregresse su impianti in esercizio, trovando applicazione il citato comma 3 dell’art. 22 del D.lgs. n.22/07, non si rendono allo stato dovuti, alle condizioni ivi previste, ulteriori adempimenti. Per le nuove installazioni effettuate nei depositi, negli impianti soggetti a vigilanza fiscale, nonché in tutte le altre applicazioni nelle quali la misura assume valenza fiscale, possono essere installati esclusivamente misuratori ammessi alla verifica metrica ed alla legalizzazione con apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori – Ufficio D3 Strumenti di Misura – ovvero ai quali sia applicabile il principio di mutuo riconoscimento. In particolare, ai fini della fiscalizzazione dei suddetti apparecchi, i competenti Uffici delle dogane ovvero, laddove non ancora istituiti, gli Uffici tecnici di finanza, - per il seguito UD - considereranno idoneo lo strumento di misura che possederà, oltre agli specifici requisiti tecnici di cui al relativo allegato MI, anche i requisiti essenziali di cui all’Allegato 1 del decreto (affidabilità, idoneità, protezione dall’alterazione e durabilità). Nel caso d’installazione di contatori, l’esercente dovrà comunicarne preventiva al competente UD, corredandola con lo schema d’inserzione e con la descrizione degli strumenti stessi, che, comunque, dovranno sempre essere dotati di un totalizzatore non azzerabile della quantità misurata; inoltre, l’esercente dovrà curare gli adempimenti connessi alla preventiva verificazione metrica in loco, senza la quale i complessi stessi non potranno essere utilizzati ai fini fiscali. Nel corso della verifica di prima installazione i funzionari dell’Agenzia devono verificare prioritariamente l’esistenza dei dati permanentemente riportati sul corpo dello strumento. L’UD, eseguito il sopralluogo, appone i sigilli fiscali per impedirne la manomissione, redige apposito verbale, un esemplare del quale deve essere consegnato alla parte, e detta le prescrizioni tecnico-fiscali per la tutela degli interessi erariali. All’atto dell’entrata in esercizio i suddetti sistemi di misura devono essere tenuti in prova per un periodo tale da consentire un numero di rilevazioni sufficiente a verificarne la corretta funzionalità in condizioni operative. Terminato positivamente il periodo di prova la cui attestazione è rilasciata dall’UD, i predetti sistemi sono utilizzabili ai fini fiscali. Richiamando, nuovamente, l’attenzione sulla sensibilità della materia, connessa al corretto accertamento del regolare assoggettamento e versamento dell’accisa, la cui rilevanza è già stata segnalata anche nelle Linee guida per le attività di verifica e controllo fin dall’anno 2004, codeste Direzioni appronteranno idonei piani di controllo affinché gli UD territorialmente competenti sottopongano a verifica, almeno ogni sei mesi, gli interi complessi di misura operanti negli impianti, per verificare la corrispondenza dello stato di fatto alle condizioni tecnico-fiscali prescritte nel verbale di sopralluogo, convalidate a seguito del positivo esperimento del periodo di prova. Analoghi controlli vanno, ovviamente, disposti sugli impianti in esercizio, soprattutto nel caso gli stessi non siano ammessi alla verifica metrica. Degli esiti di tali controlli codeste Direzioni regionali vorranno riferire a questa Area centrale. Si fa presente, inoltre, che ulteriori istruzioni operative potranno essere emanate in relazione ad eventuali disposizioni fornite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico, già interessato da questa Agenzia per taluni profili applicativi della normativa in esame. Nelle more dei richiesti chiarimenti restano in vigore le direttive fin qui impartite in materia di taratura degli strumenti ed apparecchiature aventi rilevanza fiscale già in esercizio. Le Direzioni Regionali avranno cura di diramare le presenti istruzioni ai dipendenti Uffici e di monitorarne la corretta applicazione, segnalando alla scrivente ogni eventuale criticità o elemento utile al miglioramento della procedura di controllo. La presente circolare è stata esaminata dal Comitato Strategico e d’Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 luglio 2007.

 
 
 
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