RIFIUTARE LA VACCINAZIONE ANTI-COVID POTREBBE ESSERE LEGITTIMA DIFESA: LA SENTENZA DI LUCCA
È una sentenza importante quella emessa lo scorso 10 novembre dal Giudice di Pace di Lucca, con cui è stata annullata la sanzione amministrativa di 100 euro inflitta a una lavoratrice over 50 per la mancata adesione alla campagna vaccinale contro il Covid. La decisione si basa su diverse motivazioni ma quella che salta più all’occhio è la legittima difesa dovuta a comprovate reazioni avverse. Ma vediamolo più nello specifico.
Il Giudice ha accolto in via preliminare la rimostranza dell’avv. Emanuele Fusi, in rappresentanza della lavoratrice, riguardo l’emissione illegittima dell’avviso di addebito da parte dell’Agenzie delle Entrate. Secondo quanto rilevato, infatti, l’avviso non sarebbe stato preceduto dalla notifica dell’avvio del procedimento come previsto dall’art. 4 sexies del DL 44\2021, rendendo di fatto nullo l’addebito contestato.
Proseguendo nella lettura della sentenza, viene evidenziato come la vaccinazione per gli over 50 non rappresentava un obbligo giuridico, bensì un onere o semmai un dovere morale. Il Giudice richiama quindi l’articolo 32 della Costituzione che prevede la libertà di scelta individuale in materia sanitaria.
Oltretutto, si legge ancora nella sentenza, l’obbligo vaccinale per gli over 50 non appartenenti a specifiche categorie è poco chiaro sia dal punto di vista giuridico che sanitario, come dimostra anche il congelamento delle multe inflitte.
La parte più interessante della sentenza però è la lettera C, dove il Giudice di Pace affronta la questione degli effetti avversi. A causa delle prove medico scientifiche incontrovertibili emerse, infatti, non è da escludere nel rifiutare la vaccinazione, la causa di “giustificazione dello “stato di necessità o legittima difesa come prevista dall’articolo 4 della legge 689/81, eventualmente anche nella forma putativa”.
“MOSTRATECI I DATI SUI DANNEGGIATI DA VACCINO”, LA RICHIESTA DEL SINDACATO DI POLIZIA AL MINISTERO DEGLI INTERNI
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato sindacale dello SNAP indirizzato al Capo della Polizia e al Ministero dell’Interno in merito ai dati sui danneggiati da vaccino Covid19.
La scrivente Organizzazione Sindacale a fine anno 2022 ha inviato una missiva, indirizzata al
all’Ufficio Relazioni Sindacali della Polizia di Stato ed alla Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato,
avente ad oggetto:
“Evento tenutosi a Matera in data 07 e 08 ottobre 2022 denominato “Prevenzione e promozione della
salute per gli operatori della Polizia di Stato”.
In detta missiva, dopo aver evidenziato le dichiarazioni del Dr. GIORGIO Ernesto, Tenente Colonnello
ed ufficiale medico in servizio presso l’Aeronautica di Bari, nell’ambito del suddetto convegno tenutosi a
Matera, si sottoponevano i quesiti riportati nel seguente riquadro:
![](https://www.byoblu.com/wp-content/uploads/2023/11/QUESITI-SNAP.png)
L’Ufficio Relazioni Sindacali della Polizia di Stato, con nota di risposta del 27 luglio 2023, non forniva
riscontro esaustivo e completo riguardo alle nostre richieste di ostensione documentale dei quesiti di cui
sopra, limitandosi ad esporre dati generici. Di seguito, in riquadro, un estratto della nota pervenutaci:
![](https://www.byoblu.com/wp-content/uploads/2023/11/QUESITI-SNAP-2.png)
Avendo rilevato, dal tenore delle risposte pervenute, un atteggiamento fuorviante e non collaborativo
di codesta Amministrazione e, avendo ritenuto le stesse non del tutto pertinenti all’oggetto della domanda, la scrivente Organizzazione Sindacale ha provveduto a dare nuovo impulso al proprio team legale di riferimento (Studio Legale Parenti di Roma), il quale, in data 07 agosto u.s., ha inviato istanza di
ostensione di tutti i documenti relativi ai quesiti esplicitati nella seguente tabella:
![](https://www.byoblu.com/wp-content/uploads/2023/11/QUESITI-SNAP-3.png)
Stante l’assordante silenzio rilevato e considerato il notevole lasso di tempo trascorso, lo SNAP ha
dato un ulteriore mandato allo studio Parenti che, in data 03 novembre ’23, ha inviato una diffida
formale all’Ufficio Relazioni Sindacali della Polizia di Stato al fine di acquisire esaurienti dati dei
danneggiati della Polizia di Stato (documento allegato al presente).
Questa Organizzazione Sindacale ritiene che si debba riconoscere, come causa di servizio, la
correlazione tra inoculazione del vaccino de quo e lo sviluppo di una eventuale patologia. La ratio è
semplice e risiede nella imposizione della vaccinazione Covid-19 come requisito per poter accedere ai
luoghi di lavoro.
Questa nostra ulteriore azione, improntata secondo le vigenti norme in materia di trasparenza, è
mirata a far luce su una tematica che ancora oggi registra punti oscuri. Lo SNAP non mollerà e si batterà
con tenacia e caparbietà per ottenere risposte chiare ed esaurienti a tutela dei colleghi che hanno
registrato eventi avversi.
LA SEGRETRIA NAZIONALE SNAP
Avv. LUIGI PARENTI
(Patrocinante in Cassazione)
Avv. MANUELA FERAZZOLI
Avv. SILVIA PIANURA
Avv. MARCO FINI
Avv. BIANCHINA DIODATO
Avv. DANIELA BARRACO
Avv. RITA CECCUCCI
Avv. FRANCESCA CHERICI
Avv. ALBERTO BRUNO
Avv. LUCA AGLITTI
Avv. GIULIA SAVAGLIO
Avv. FRANCESCA IDA BARLETTA
Avv. LUDOVICA DEL MORO
Avv. CHIARA IOVINE
Avv. ALESSIA FERRARA
Avv. ALICE AZZOCCHI
Avv. MARIA CRISTINA CINELLI
Avv. ALESSANDRO BARTOLOTTA
Avv. GIOVANNI MADONNA
Avv. JACOPO PASSARELLI
Avv. BARBARA CITO
Avv. EMANUELE LAI
Avv. ENRICO PIO NUNZIATA
Avv. GRETA CAPALBO
Avv. MARTA SAVIANO
Avv. FRANCESCA DI DEDDA
Dott.ssa MICHELA FERRARI
Dott.ssa VANESSA ANASTASI
Dott. MARCO GIUSTINI
Dott. LUCA PANNELLA
Dott. LEONARDO MUNDO
Dott. EMILIO BROGNA
Dott. DOMENICO DE CRISTOFARO
Dott. RUGGERO GRAZIANI
Dott.ssa VALERIA PIETRANGELI
Dott. SIMONE DE CRISTOFARO
(Commercialista e Rev.re Contabile)
Spett.le
Ministero dell’Interno,
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA-SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Spett.le Ufficio V- Relazioni Sindacali della Polizia di Stato, con la presente s’intende riscontrare la Vostra nota di risposta del 3 agosto 2023, prot. N. 0010040, di cui alla Ns richiesta di ostensione atti del 2 agosto 2023, avente ad oggetto “Diffida per comportamento antisindacale (art.28 l. n. 300/1970) e contestuale messa in mora, con richiesta di riscontro immediato. Evento tenutosi a Matera in data 07 e 08 ottobre 2022 denominato Prevenzione e promozione della salute per gli operatori della Polizia di Stato”.
Si intende far presente che la Vs nota di risposta, non fornisce riscontro esaustivo e completo riguardo le Ns avanzate richieste di ostensione documentale. Invero, con la detta istanza di accesso venivano chiesti “i dati in possesso alle citate Amministrazioni relativamente ai danneggiati della Polizia di Stato, divisi per patologia a seguito della inoculazione del vaccino da SARS Cov2 / Covid -19; – Nonché i dati relativi agli appartenenti alle Forze dell’ordine alle dipendenze di Codesta Amministrazione che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino vaxzevria (Astrazeneca) e che hanno successivamente riscontrato patologie riferite alla vaccinazione, nonché eventuali motivazioni della variazione del farmaco inoculato in spike vax (Moderna mRNA) ovvero comirnaty (Pfizer/bio n tech). Qualora dovessero essere rilevati profili inerenti i dati sensibili tutelati, si anticipa sin da ora la disponibilità alla ricezione della documentazione richiesta omissata di tutti i dati che codesta amministrazione dovesse ritenere non ostensibili”, mai visionati e/o ostesi alla O.S. SNAP.
Giova rammentare che la scrivente è titolare, in quanto portatrice di interessi diffusi n.q. di Organizzazione, Sindacale di un interesse diretto, concreto e attuale alla visione nonché ostensione di tutta la documentazione concernete la prova concorsuale, in piena rispondenza al disposto dell’art. 22 della L. 241/1990.
Non si comprende pertanto, né il tenore sfuggente delle Vostre comunicazioni del tutto non pertinenti con l’oggetto della domanda né il modus operandi fuorviante e non collaborativo di codesta Amministrazione.
Tale comportamento induce a ritenere che vi sia un rifiuto da parte dell’Amministrazione all’ostensione dei
documenti, totalmente in contrasto con la normativa in materia di accesso in quanto diretto a precludere alla scrivente la possibilità di tutelare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
Pertanto, con la presente, si chiede di attenzionare la richiesta di ostensione atti trasmessavi in data 2 agosto 2023 e di darne riscontro entro i termini di legge.
Distinti Saluti,
Avv. Luigi Parenti