BUONGIORNO! Oggi pubblichiamo un post, ispirato dal video di Silver Nervuti, che potete vedere ed ascoltare a seguire. Durante la fantapandemia, molti operatori delle forze dell’ordine, si sono trovati ad eseguire ordini palesemente illegitimi ed alcuni anche a rilevanza penale; tipo rincorrere un runner sulla spiaggia, dandogli la caccia con droni ed elicotteri…o irrompere in una casa per controllare in quanti erano a cena (il delatare in questo caso, l’attore Alessandro Gasman che avrà fatto rivoltare nella tomba il suo immenso padre) Bene: a seguire pubblichiamo il dispositivo di una sentenza della corte di cassazione sez.lavoro n.24334/13 depositata il 29 ottobre ; nonchè il dispositivo dell’art. 361 del codice penale che fa obbligo all’operatore di polizia, una volta venuto a conoscenza di un reato (ed un ordine illegittimo può avere rilevanza penale) ha il dovere non solo di non eseguirlo, ma di denunciarne il fatto alla’autorità superiore. La mia domanda è questa: quando mai i nostri solerti esecutori di ordini , oltre che cervellotici e spesso sfociati nel ridicolo, nonché nella commissione di reato da parte di chi ha impartito l’ordine e di conseguenza di chi lo ha eseguito? La risposta è MAI!
Il lavoratore, al quale viene impartito dal superiore un ordine palesemente illegittimo, comportante anche la commissione di reati, può sindacare nel merito tale ordine e disattenderlo. In caso contrario, la condotta penalmente rilevante, derivante dall’esecuzione dell’ordine illegittimo costituisce comportamento sanzionabile disciplinarmente, fino a dar luogo a giusta causa di licenziamento. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 24334/13; depositata il 29 ottobre
Dispositivo dell’art. 361 Codice Penale
Il pubblico ufficiale(1), il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni(2), è punito con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330–332, 347](3).