AMO LA MIA BRESCIA E NON SOPPORTO QUELLI CHE...
- CERCANO DI PASSARE DAVANTI ALLA FILA
- SPUTANO PER TERRA
- IMPESTANO L'ARIA CON FUMATE NERE DELL'AUTO
- TI RISPONDONO SGARBATI AGLI SPORTELLI DEGLI UFFICI PUBBLICI
- SOFFIANO IL FUMO DALLA TUA PARTE AL RISTORANTE
- TOSSISCONO SENZA METTERSI LA MANO DAVANTI ALLA BOCCA
- PORTANO IL CANE AL PARCO E NON RACCOLGONO LA CACCA
- NEL TG PARLANO DI GOSSIP INVECE DELLE NOTIZIE IMPORTANTI
- BUTTANO PER TERRA I MOZZICONI DI SIGARETTA
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Post n°276 pubblicato il 27 Settembre 2009 da amazzoneperforza
La persona malata ha il diritto di vedere la propria cartella clinica, anche durante il suo ricovero, o a chiederne una copia, una volta dimesso. Ogni Asl stabilisce il costo della copia, così come le modalità per richiederla (qual è l’ufficio competente) ed i tempi di rilascio. Possono chiedere o ritirare la copia di una cartella clinica: Proprio per la loro importanza, le informazioni contenute nella cartella clinica devono essere leggibili e chiare e complete (esami medici effettuati, diagnosi, terapie, ecc.). Il cittadino deve accertarsi che la cartella clinica sia completa e ha diritto a pretendere tutta la documentazione che è stata prodotta, perché è l’unico modo per poter individuare elementi circa la responsabilità professionale del personale medico e infermieristico. I dati, le informazioni, della cartella clinica sono personali, privati della persona malata, non pubblici. Sono, cioè, dati sensibili e non possono essere accessibili a nessuno se non previo consenso scritto del malato. Il malato, generalmente, esprime il suo consenso all’ingresso nella struttura sanitaria, leggendo e firmando un modulo; Le cartelle cliniche ed i referti medici devono essere conservati nella struttura ospedaliera, per un minimo di 20 anni. Legge n. 241 del 1990 (Diritto sull’accesso agli atti della pubblica amministrazione) Secondo quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 e da recenti leggi regionali il paziente ricoverato ha diritto a prendere visione della propria cartella clinica durante la degenza. Lo stesso diritto ha anche il medico di famiglia, il quale dovrebbe essere comunque in stretto collegamento con i medici del reparto e garantire la trasmissione di più informazioni possibili sul paziente (art. 31 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 1998/2000 - sull’accesso del medico di famiglia in ambiente di ricovero; DPR 128/1969 sul diritto del paziente alla visione della cartella). - Anche le case di cura private sono tenute a conservare la documentazione clinica e darne copia al paziente Infatti, pur non essendo obbligate dalla legge che regola gli atti della Pubblica Amministrazione, sono soggette al DM 5/8/1977 il quale prevede, tra i doveri del direttore sanitario, il rilascio delle copie delle cartelle cliniche ai malati assistiti nella struttura (art. 19). |
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