Un blog creato da paghe_contributi il 19/06/2007

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E-BOOK DI WALTER CAPUTO

FONDAMENTI DI CONTABILITA' E IVA - 1° EDIZIONE 2023 - per ora in edizione digitale

IRPEF E MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE 2023 - 1° EDIZIONE 2023 - solo in edizione digitale

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I LIBRI DI WALTER CAPUTO

NON E' COLPA DELLA STATISTICA - 1° edizione 2023 - in versione cartacea

LA PIZZA AL MICROSCOPIO (con Luigina Pugno) - 1° edizione 2016 (rassegna stampa)

L'ANALISI PER FLUSSI E IL RENDICONTO FINANZIARIO - 2° edizione 2011

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NON E' COLPA DELLA STATISTICA

Come acquistare il libro "Non è colpa della statistica"

La recensione di Gaetano Lisco

La recensione di Paride Iuso

La recensione di Antonella Amato

Indagine sui limiti della calcolabilità: intervista al Prof. Alfredo Garro

Un approccio non matematico alla statistica per le scienze mediche

Video su Tik Tok a cura di "Libriperdavvero" in cui viene presentato il libro "Non è colpa della statistica" e letta l'introduzione


Su Instagram, con il nome di "Statbunker", l'autore si occupa di debunking statistico e probabilistico


 
 
 
 
 
 
 

Messaggi di Dicembre 2018

 

SALDO IMU E TASI 2018 E NOVITA' PER IL 2019

Post n°801 pubblicato il 17 Dicembre 2018 da paghe_contributi
 

Come noto, oggi - 17 decembre 2018 - ricorre la scadenza per versare il saldo IMU e TASI 2018 (ciò in quanto il 16 dicembre era domenica). Per chi già abitualmente si sta occupando di acconti e versamenti delle due imposte locali in oggetto non ci sono grandi difficoltà di calcolo, né cambiamenti. D'altronde, negli ultimi anni, lo Stato ha impedito a Regioni e Comuni di alzare le aliquote.

Tuttavia, sulla base del disegno di legge della manovra finanziaria 2019, risulta che dal 2019 Regioni e Comuni potranno nuovamente incrementare le aliquote di IMU e TASI.

C'è poi una seconda novità: dal 2019 IMU e TASI, attualmente imposte separate e distinte, verranno riunite in un unico tributo. Ciò significa che - comunque - nel 2019 (sia in fase di saldo che di acconto) - dovremmo rimetterci a verificare le novità e ad effettuare nuovi calcoli. Ciò è in linea con il nostro sistema fiscale, che si basa sull'autoliquidazione e sull'autoversamento delle imposte: in parole povere ricade su di noi sia l'onere di determinare quante imposte pagare, che quello di effettuare materialmente i versamenti.

Walter Caputo

Contabilità - Paghe e Contributi - Controllo di gestione: ebook e corsi

 
 
 

CONTRATTO A TERMINE: LE PRECISAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Post n°800 pubblicato il 11 Dicembre 2018 da paghe_contributi
 

Chi segue questo blog per gli aggiornamenti contabili, fiscali e del lavoro conosce già le principali modifiche apportate dal Decreto Dignità alla normativa previgente. Mi riferisco naturalmente al contratto a termine e al fatto che - dal 1° novembre 2018 - è ormai scaduta la disciplina transitoria e quindi vanno applicate le nuove regole.

Con la circolare n. 17/2018 il Ministero del Lavoro - interpretando la normativa in oggetto - ha fornito alcune precisazioni. Innanzitutto ha stabilito che - ferme restando le ragioni oggettive da fornire quando si superano i 12 mesi - la durata di 24 mesi rappresenta un limite invalicabile (salvo ulteriori 12 mesi le cui ragioni vengono vagliate dall'Ispettorato del Lavoro). Il limite in oggetto non può essere superato dallo stesso lavoratore per le medesime mansioni e lo stesso livello di inquadramento (con lo stesso datore di lavoro), neanche facendo ricorso a più contratti oppure ad un'alternanza di contratti a termine e di contratti di somministrazione.

Resta sempre la possibilità per i contratti collettivi di variare (anche in aumento) la durata massima di 24 mesi. Inoltre i contratti collettivi che oggi consentono una durata superiore a 24 mesi (in quanto redatti o rinnovati prima del Decreto Dignità) sono validi fino a scadenza. Quindi per i lavoratori che operano in quei settori è ancora possibile usufruire di contratti più lunghi. Quando il CCNL in questione verrà rinnovato, recepirà necessariamente le nuove regole del Decreto Dignità. 

Le ragioni oggettive (da fornire se si vogliono superare i 12 mesi) sono talmente vincolanti che rappresentano - di fatto - casi eccezionali (salvo la possibilità di assumere per sostituire altri lavoratori). Entro i 12 mesi il contratto resta acausale, ma se il datore di lavoro intende usufruire di benefici contributivi, dovrà comunque indicare obbligatoriamente la causale. 

Resta il maggior costo del contratto a termine: 1,40%, a cui si aggiunge lo 0,50% ad ogni rinnovo. A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha lasciato intendere che una proroga con giustificazioni diverse rispetto a quelle originarie equivarrebbe ad un nuovo contratto e quindi sarebbe gravato dello 0,50% dovuto sui rinnovi. 

Infine, proprio il maggior costo e le causali vincolanti vengono indicate - da molti - come i motivi che hanno determinato una riduzione notevole dei contratti a termine. Sia i datori di lavoro che i lavoratori si aspettano quindi una riduzione degli oneri aggiuntivi e una "semplificazione" delle causali. Vedremo cosa succederà, vi terrò aggiornati.

Walter Caputo

Autore di corsi di Paghe e contributi, Contabilità e Controllo di gestione

 

 

 
 
 

FATTURA ELETTRONICA: TOLLERANZA PER L'EMISSIONE TARDIVA

Post n°799 pubblicato il 03 Dicembre 2018 da paghe_contributi
 

L'obbligo di decorrenza per l'emissione della fattura elettronica è stato confermato: 1° gennaio 2019. Trattandosi di un adempimento molto esteso e di non facile applicazione, l'art. 10 del Decreto Fiscale (allegato alla manovra di bilancio 2019) ha previsto (per i primi 6 mesi del 2019) alcune semplificazioni inerenti l'emissione tardiva.

Chi emette la fattura elettronica in ritardo, ma comunque in tempo per la liquidazione periodica, non sarà sanzionato. Ad esempio, i contribuenti mensili, ovvero quelli che versano l'IVA di gennaio 2019 entro il 16/2/2019, avranno - appunto - tempo fino al 16 febbraio. Quindi tutte le vendite di beni e servizi effettuate in gennaio, da fatturare in modo immediato (cioé con la fattura immediata) potranno essere fatturate entro il 16/2. E ciò vale anche per i mesi successivi, fino alla scadenza del primo semestre 2019.

I contribuenti trimestrali, ovvero quelli che versano l'IVA il secondo mese successivo al trimestre di riferimento, hanno una proroga ancora più ampia. Infatti, normalmente, l'IVA relativa al primo trimestre 2019 va versata entro il 16/5/2019. Ciò implica che le fatture elettroniche relative al primo trimestre potranno essere emesse (in ritardo) entro il 16/5/2019. Anche in questo caso non è prevista alcuna sanzione.

Se invece la fattura elettronica verrà emessa entro il secondo mese oppure entro il secondo trimestre successivo, allora la sanzione viene ridotta dell'80%. 

Naturalmente, quanto sopra riportato vale per entrambe le parti: sia per chi emette (in ritardo) la fattura elettronica, sia per chi la riceve. Per quest'ultimo soggetto, la questione riguarda la detrazione dell'IVA (infatti per chi riceve la fattura, l'IVA è a credito, mentre per chi la emette è a debito). Anche qui, per la detrazione in assenza di fattura elettronica, se essa giunge entro la liquidazione periodica successiva, non sono previste sanzioni, mentre se la fattura elettronica arriva entro la seconda liquidazione periodica la sanzione verrà ridotta dell'80% (quindi si pagherà solo il 20% della sanzione prevista).

Walter Caputo

Formatore nei seguenti settori: contabilità, paghe e contributi, controllo di gestione.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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L'AUTORE DEL BLOG: CHI E' WALTER CAPUTO ?

Ha un diploma universitario in Amministrazione Aziendale, con specializzazione in Finanza. E’ laureato in Economia e Commercio e in Scienze Statistiche. Insegna sia materie matematico - fisico – statistiche che economico - giuridico - fiscali. Su questi temi: contabilità, controllo di gestione, paghe e contributi, divulgazione scientifica ha scritto decine di libri. Inoltre ha pubblicato più di 300 articoli di divulgazione scientifica. Da giugno 2016 è coautore del blog Cibo al microscopio. Da novembre 2012 è cofondatore di Risparmiare Fare Guadagnare. Da novembre 2008 è science writer per Gravità Zero, corporate blog di divulgazione scientifica. Da giugno 2007 è autore di un Blog di Scienze naturali ed economiche.

I suoi articoli si leggono qui.

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