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Immigrati

Post n°1464 pubblicato il 18 Novembre 2013 da deosoe

Immigrati: Corte Ue, esame richiesta asilo non solo in Paese primo ingresso

L'esame di una richiesta di asilo può essere esaminata anche da un altro Stato della Ue se il Paese membro di primo ingresso non garantisce un trattamento umano. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea. Per la Corte uno Stato della Ue che non può trasferire un richiedente asilo verso il Paese competente per l'esame della richiesta perchè c'è il rischio che vengano violati i suoi diritti fondamentali, è tenuto a identificare un altro membro competente.

La decisione nasce dal caso un cittadino iraniano, entrato illegalmente in Germania attraverso la Grecia. La domanda di asilo che l'uomo ha presentato in Germania è stata dichiarata irricevibile perché, ai sensi del regolamento di Dublino, era la Grecia lo Stato membro competente per esaminarla. L'uomo, che è stato trasferito in Grecia, ha presentato un ricorso per annullamento della decisione di rigetto della sua domanda, che è stato accolto dal Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, in Germania. Secondo il giudice, considerate le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e del trattamento delle domande di asilo in Grecia, la Germania era tenuta a esaminare la domanda. Le autorità tedesche, quindi, hanno successivamente riconosciuto all'uomo lo status di rifugiato.

Nella sentenza la Corte ricorda che uno Stato membro "è tenuto a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro inizialmente identificato come competente quando non può ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti". Per la Corte "in simili frangenti uno Stato membro, ai sensi del regolamento, può esaminare esso stesso la domanda", anche se, "qualora non intenda avvalersi di tale facoltà, detto Stato, in linea di principio, non è tenuto al trattamento della domanda".

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