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Post n°1770 pubblicato il 26 Giugno 2014 da deosoe
Assegno per il nucleo familiare dei comuni Lascia una rispostaShare on Facebook+1Share on Tumblr Assegno per il nucleo familiare dei comuni HOME > INFORMAZIONI > PRESTAZIONI A SOSTEGNO REDDITO > ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DEI COMUNI Salta il menu di navigazione del canale Menu di navigazione del canaleAssegno per il nucleo familiare dei Comuni COSA E'È un assegno concesso in via esclusiva dai Comuni e pagato dall'Inps, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. COSA SPETTAUn assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità. A CHI SPETTAHanno diritto all'assegno per il nucleo familiare dei Comuni:
Deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al nucleo familiare (ANF). I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente. Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, con proprio provvedimento dispone il mandato di pagamento all'Inps dandone contestuale comunicazione al cittadino richiedente. L'Inps provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati riguardanti il mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Il Comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca. QUANDO SPETTA Spetta in presenza di:
DECORRENZA E TERMINE DEL DIRITTO Il diritto decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest'ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto. Il diritto all'assegno cessa:
oppure
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