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Post n°2506 pubblicato il 22 Luglio 2015 da deosoe
Prolungamento congedo parentale figli in situazione di handicap grave Il D.lgs. 80/2015 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), interviene e modifica le disposizioni contenute nel DLgs. 151/2001 ridefinendo, in via sperimentale, per il solo anno 2015, il limite di età del figlio, in situazione di handicap grave, entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale. L'art.33 del d.lgs.151/2001 prevedeva che il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità potesse essere fruito, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, per un periodo massimo di tre anni, dalla conclusione del periodo di "normale congedo parentale" "teoricamente" fruibile dal genitore richiedente; mentre, per effetto della modifica operata dal decreto 80/2015, si stabilisce la possibilità per i genitori di fruire del predetto beneficio entro il dodicesimo anno di vita del figlio con HANDICAP in situazione di gravità; compresi anche i casi di adozione nazionale, internazionale e affidamento. Per l'anno 2015, quindi, in via sperimentale, il prolungamento del congedo parentale potrà essere fruito, qualunque sia l'età del minore, non oltre la maggiore età, dai genitori adottivi o affidatari entro i dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia. Il periodo massimo di prolungamento del congedo parentale (fino al dodicesimo anno di età o fino al dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia), fruibile dalla madre lavoratrice o, in alternativa, dal padre lavoratore, per ogni figlio in situazione di handicap grave, resta ancorato a 36 mesi, compresivi del "normale congedo parentale" e, come in precedenza, decorre sempre dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile. Per tutto il periodo è riconosciuta una indennità economica pari al 30% della retribuzione. Conditio sine qua non è che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. L'entrata in vigore del nuovo dettato normativo fa si che i genitori (anche adottivi o affidatari) con figli in situazione di handicap grave possano beneficiare in alternativa: fino a tre anni di età del bambino: tre giorni di permesso; ore di riposo giornaliere; prolungamento del congedo parentale. Oltre i tre anni e fino ai dodici anni del bambino: tre giorni di permesso; prolungamento del congedo parentale. Oltre i dodici anni del bambino: tre giorni di permesso mensile. La norma, come più volte sottolineato nel messaggio Inps (n. 4805/15), si applica per l'anno 2015 in via sperimentale e potranno trovare accoglimento solo le richieste presentate dopo il 24 giugno 2015. In attesa, che l'Inps renda possibile la presentazione delle domande in modalità telematica, i genitori, che intendano avvalersi del beneficio, potranno produrre la domanda in forma cartacea solo per tutto il mese di luglio. Le sedi dell'Inca, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono a disposizione per fornire eventuali, ulteriori informazioni.
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