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UE

Post n°2526 pubblicato il 15 Settembre 2015 da deosoe

 

Lavoro: Corte UE, spostamenti lavoratori costituiscono orario di lavoro

Gli spostamenti effettuati dai lavoratori senza luogo di lavoro fisso o abituale tra i loro domicilio e il primo o l'ultimo cliente della giornata costituiscono orario di lavoro. Pertanto, escludere tali spostamenti dall'orario di lavoro sarebbe contrario all'obiettivo della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori perseguito dal diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte Ue in una sentenza relativa alla causa tra la Federación de Servicios Privados del sindacato Comisiones obreras e le società Tyco (Tyco Integrated Security e Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios).

I giudici della Corte europea ricordano che "una direttiva dell'Unione definisce l'orario di lavoro come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni o prassi nazionali". Le società Tyco, scrivono i magistrati nella sentenza, "svolgono, nella maggior parte delle province spagnole, attività di installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza antifurto. 

Nel 2011, la Tyco ha chiuso i suoi uffici regionali e ha assegnato tutti i suoi dipendenti all'ufficio centrale di Madrid (Spagna)".

I tecnici dipendenti della Tyco "si occupano dell'installazione e della manutenzione degli impianti di sicurezza nelle abitazioni e nei locali industriali e commerciali siti nella zona territoriale di loro competenza, sebbene non abbiano un luogo di lavoro fisso". 

La distanza tra il domicilio dei lavoratori e i luoghi "dove essi devono  effettuare un intervento, sottolinea la Corte Ue, "può variare considerevolmente e, a volte, superare i 100 chilometri e durare sino a tre ore". La Tyco "considera il tempo di spostamento "domicilio-clienti" non come orario di lavoro, ma come periodo di riposo".

La Tyco, si legge ancora nella sentenza, "calcola la durata quotidiana del lavoro conteggiando il tempo trascorso tra l'ora di arrivo dei suoi dipendenti sul luogo in cui si trova il primo cliente e l'ora in cui i dipendenti partono dal luogo in cui si trova l'ultimo cliente; sono pertanto presi in considerazione unicamente i tempi degli interventi". 

"Prima della chiusura degli uffici regionali, la Tyco conteggiava tuttavia l'orario di lavoro quotidiano dei dipendenti a partire dall'ora di arrivo nell'ufficio, quando i dipendenti prendevano possesso del veicolo messo a loro disposizione, dell'elenco dei clienti da cui recarsi e della tabella di viaggio, sino all'ora del loro rientro, la sera, nell'ufficio, quando i dipendenti vi lasciavano il veicolo", aggiunge ancora la sentenza.

L'Audiencia Nacional (Corte nazionale, Spagna), adita nel procedimento principale,"chiede se il tempo che i lavoratori impiegano per spostarsi ad inizio e a fine giornata debba essere considerato come orario di lavoro ai sensi della direttiva" e la Corte di giustizia, "con la sentenza, dichiara che, nel caso in cui dei lavoratori, come quelli nella situazione in oggetto, non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo di spostamento tra la sede di lavoro e il primo o l'ultimo cliente costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva". 

La Corte sottolinea che "i lavoratori che si trovano in tale situazione stiano esercitando le loro attività o le loro funzioni durante l'intera durata di tali spostamenti".

 

 

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