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di Vittorio Casula

 
 

 

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Messaggi del 12/02/2015

 
 

Manifestazione

Post n°2066 pubblicato il 12 Febbraio 2015 da deosoe

Cgil, aderisce alla manifestazione “Dalla parte giusta. E’ cambiata la Grecia, cambiamo l’Europa”

La Cgil aderisce alla manifestazione di sabato prossimo, 14 febbraio, a Roma, “Dalla parte giusta. È cambiata la Grecia, cambiamo l’Europa”.

“Saremo in piazza, insieme a tante associazioni ed organizzazioni democratiche, – si legge in una nota della segreteria nazionale Cgil – per dire una volta di più che un’altra politica economica e sociale è possibile, che la scelta del rigore e dell’austerità ha fallito e che è tempo che l’Europa cambi verso”.

Per il sindacato guidato da Susanna Camusso “Servono scelte orientate alla crescita ed alla ripresa dell’occupazione, in modo particolare quella giovanile, attraverso investimenti mirati ed il sostegno alla domanda”.

“L’ampio consenso popolare che il nuovo governo greco ha ricevuto alle recenti elezioni sta a testimoniare della volontà di battere la crisi senza abbattere i diritti delle persone e la loro già difficile condizione economica e sociale” conclude la Cgil.

 
 
 

Bonus bebè

Post n°2065 pubblicato il 12 Febbraio 2015 da deosoe

Bonus bebè, istanza in 90 giorni dalla nascita

Anche se il bonus bebè ha durata triennale, sarà sufficiente richiederlo solo il primo anno, Per il  secondo e il terzo sarà sufficiente rinnovare l’Isee. Questa è una delle indicazioni operative che verranno fornite con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri che attua l’incentivo introdotto dalla legge di stabilità 2015, consistente in 960 euro all’anno per ogni figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017.

La domanda dovrà essere presentata all’istituto di previdenza entro 90 giorni dalla nascita del figlio. In tal caso non si perde alcuna mensilità, mentre se la richiesta sarà effettuata dopo i 90 giorni il bonus decorrerà da tale data. Poiché il Dpcm arriva successivamente al periodo di applicazione del bonus, in prima applicazione i 90 giorni si calcoleranno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e quindi non si perderà alcuna mensilità.

Il bonus, inoltre, sarà collegato al bambino e on ai genitori, Ciò significa che, per esempio, in caso di cambio di affidamento da un genitore all’altro, il primo perderà il diritto e il secondo dovrà fare domanda. Procedura analoga in caso di perdita della potestà genitoriale o di affidamento a terzi.

da Sole24Ore

 
 
 

Esodati

Post n°2064 pubblicato il 12 Febbraio 2015 da deosoe

Esodati: domande sesta salvaguardia entro il 2 marzo

In scadenza i termini per accedere alla sesta salvaguardia (legge 147/2014) che tutela 32.100 esodati. Tutti i lavoratori esodati compresi nella salvaguardia dovranno presentare istanza al Ministero dell’Istruzione e la Ricerca (MIUR) di accesso al beneficio entro il 2 marzo 2015. A dettare le modalità di presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale docente destinatario della sesta salvaguardia è una nota n. 4441/2015 dello stesso MIUR.

La scadenza riguarda il personale docente e Ata della scuola che ha ricevuto dall’INPS comunicazione di poter beneficiare della salvaguardia dalla Riforma delle Pensioni Fornero, ovvero coloro che hanno fruito dei congedi e dei permessi nel 2011 per assistenza disabili. Il personale deve aver maturato il diritto alla pensione entro il 31 Dicembre 2014 con le vecchie regole: 40 anni di contributi, oppure quota 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi.

Pmi.it

 
 
 

ISTAT

Post n°2063 pubblicato il 12 Febbraio 2015 da deosoe

Istat, Italia sempre meno attrattiva per i flussi internazionali

L’Italia è un Paese sempre meno attrattivo per i flussi migratori internazionali. Secondo il report Istat sul 2014, nello scorso anno il nostro Paese ha fatto registrare un saldo positivo con l’estero di 142 mila unità, corrispondente a un tasso del 2,3 per mille: si tratta del valore minimo degli ultimi cinque anni.

Il saldo migratorio con l’estero risulta positivo anche nelle regioni del Mezzogiorno (1,7 per mille), che continuano a mostrare una capacità di attrazione inferiore rispetto al Centro (3,4) e al Nord (2,4). Gli stranieri residenti in Italia, si legge ancora nel report dell”Istat, sono 5 milioni 73 mila e rappresentano l’8,3% della popolazione residente totale, con un incremento, rispetto al 1 gennaio 2014, di 151 mila unità. Le nascite da donne straniere, che nel 2012 avevano raggiunto un massimo di 102 mila e che nel 2013 erano scese a 99 mila, nel 2014 sono stimate in 97 mila. Di queste, 72 mila sono state concepite da coppie con partner entrambi stranieri e 25 mila da madri straniere in coppia con partner italiani.

Il 91% dei flussi in ingresso nel Paese è riguarda i cittadini stranieri: le iscrizioni dall”estero di individui di nazionalità estera sono 255 mila, mentre i rientri in patria degli italiani sono 26 mila. Il saldo migratorio con l’estero, relativo ai soli cittadini stranieri ammonta a 207 mila, mentre per gli italiani risulta negativo nella misura di 65 mila unità. Sul fronte delle migrazioni interne, i trasferimenti di residenza intercomunali sono 1 milione 350 mila. Il Nord è interessato da un flusso netto di migranti interni dell’1 per mille, il Centro da uno pari allo 0,9. Nel Mezzogiorno si riscontra un tasso migratorio interno netto pari a -2,1 per mille residenti.

 
 
 

Esodati

Post n°2062 pubblicato il 12 Febbraio 2015 da deosoe

Esodati: domande sesta salvaguardia entro il 2 marzo

In scadenza i termini per accedere alla sesta salvaguardia (legge 147/2014) che tutela 32.100 esodati. Tutti i lavoratori esodati compresi nella salvaguardia dovranno presentare istanza al Ministero dell’Istruzione e la Ricerca (MIUR) di accesso al beneficio entro il 2 marzo 2015. A dettare le modalità di presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale docente destinatario della sesta salvaguardia è una nota n. 4441/2015 dello stesso MIUR.

La scadenza riguarda il personale docente e Ata della scuola che ha ricevuto dall’INPS comunicazione di poter beneficiare della salvaguardia dalla Riforma delle Pensioni Fornero, ovvero coloro che hanno fruito dei congedi e dei permessi nel 2011 per assistenza disabili. Il personale deve aver maturato il diritto alla pensione entro il 31 Dicembre 2014 con le vecchie regole: 40 anni di contributi, oppure quota 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi.

Pmi.it

 
 
 

Enel

Post n°2061 pubblicato il 12 Febbraio 2015 da deosoe

Il Sol Cgil smaschera la pubblicità ingannevole di Enel

L’Enel ha finalmente deciso di mettere fine alla pratica di affidare a venditori su commissione la promozione dei suoi prodotti energetici. Migliaia di persone e di utenti infastidite e/o perseguitate da agenzie che tempestano di telefonate, di scampanellate, di porta a porta per proporre mirabolanti e vantaggiosissime iniziative dell’ente, quando, si va addirittura oltre, esercitando pressioni per cambiare un contratto con trucchi e inganni.

L’Autority per la concorrenza e le organizzazioni dei consumatori, da tempo avevano segnalato questo insopportabile sistema di propaganda, perché lesivo della privacy e del rispetto delle persone.
Ma non tutti sanno che, senza clamore, ma in modo molto efficace e pervicace, un ruolo contro la pubblicità ingannevole e fastidiosa, lo hanno giocato gli Sportelli Lavoro della Cgil. Difendendo molti giovani finiti nella rete di lavori improbabili, grazie ad informazioni e a reclutamenti costruiti sull’inganno e carpendo la buona fede di chi cerca un lavoro, i Sol-Cgil hanno smascherato il gioco pesante di agenti che operano per vari committenti, piccoli, e grandi come l’Enel, promettendo contratti per attività fantasma o ben diverse da quella proposta.

In questa direzione ha lavorato il Sol di Firenze , coordinandosi con alcune categorie sindacali e con altri soggetti impegnati nella difesa dei cittadini e dei consumatori, hanno ottenuto che tanta spregiudicatezza e disonestà, incominci a cessare.

Ora l’Enel ha deciso di ricondurre al suo interno e alla rete dei suoi smart agent tutta l’attività di vendita nel mercato libero. Provvederà l’ente stesso a formare la sua squadra che dovrà proporre alle famiglie italiane la varietà di prodotti che l’ente mette in campo dalla luce al gas, alla consulenza.

L’auspicio è che d’ora in poi, nel libero mercato, si operi con professionalità e nel rispetto delle regole, con rapporti di lavoro corretti, nell’interesse degli utenti e della dignità di tanti giovani che spesso fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro proprio attraverso questi canali. Occorre che tutti i soggetti in causa si impegnino a rendere positivo un momento così importante della vita della persona, evitando l’impatto negativo di un reclutamento costruito sull’inganno per svolgere un’attività fantasma o ingannevole. La Cgil ed sui Sol sono all’opera nell’azione di difesa dei diritti di tutti,a tutti i livelli.

 
 
 

Circolari e messaggi inps

Post n°2059 pubblicato il 12 Febbraio 2015 da deosoe


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Circolare numero 29 del 10-02-2015

Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Entrate 
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici 
Roma, 10/02/2015Circolare n. 29Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
   Dirigenti Medici 

 

e, per conoscenza, 

Al Commissario Straordinario 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l'accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.3 
OGGETTO:Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. Regime contributivo agevolato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
SOMMARIO:Premessa

 

  1. Soggetti interessati, calcolo e accredito della contribuzione dovuta;
  2. Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie;
  3. Modalità di entrata nel regime agevolato e relativi termini;
  4. Modalità di uscita dal regime agevolato e relativa decorrenza;
  5. Convenzione con Agenzia delle Entrate in ordine alle modalità ed ai tempi per la trasmissione dei dati;
  6. Istruzioni operative alle strutture territoriali

Premessa.

 

Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 ss.

Con la presente circolare, si provvede a fornire gli opportuni chiarimenti in merito alla portata applicativa della novella, di cui si allega stralcio (allegato 1).

 

1) Soggetti interessati, calcolo e accredito della contribuzione dovuta.

 

Il comma 76 della disposizione citata prevede che i destinatari del regime contributivo agevolato siano i soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa.

I commi 54 e seguenti individuano la platea dei soggetti interessati al nuovo regime fiscale agevolato in coloro che si trovino ad essere persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall'altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.

Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.

I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell'ambito di società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all'art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un'attività recante un codice Ateco compreso nell'elenco di cui all'allegato n. 4 della novella (allegato 2).

Il regime agevolato in parola, con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall'Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall'art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad € 3,72.

Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, si applica l'art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ciò significa che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Nell'ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare, mentre nell'ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.

In presenza di reddito forfetario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento di contribuzione di importo inferiore a quanto dovuto, ma almeno pari all'importo calcolato sul minimale, faccia nascere il diritto all'accredito dell'intero anno.

Con riferimento alla posizione di eventuali coadiuvanti o coadiutori, anch'essi compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d'impresa, continua ad applicarsi la nota disposizione di cui all'art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Pertanto, la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore medesimo sino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d'impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d'imposta.

 

2) Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie.

 

I commi 80 e 81 della novella escludono il riconoscimento di alcuni benefici contributivi per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.

In particolare viene esclusa l'applicazione della disposizione di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Ne consegue che i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, che intendono avvalersi del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista dalla citata disposizione.

Tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nell'ipotesi in cui il contribuente esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di nuova domanda.

Viene inoltre esclusa, per i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, che prestano attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, l'applicazione della riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall'art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

 

3) Modalità di entrata nel regime agevolato e relativi termini.

 

L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l'onere di presentare all'Istituto, secondo le modalità di seguito descritte.

 

3.1 Modalità di accesso per i soggetti già esercenti attività d'impresa.

 

I soggetti già esercenti attività d'impresa alla data del 1/1/2015, hanno l'onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it - Servizi Online - Elenco di tutti i servizi - Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 - Adesione.

Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato non sarà consentito per l'anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo e l'agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

Il termine decadenziale del 28 febbraio di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d'impresa prima dell'entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l'apposito modello cartaceo -specificando l'attività esercitata attraverso l'indicazione del codice REA - allegato alla presente e da consegnare in sede (allegato 3).

 

3.2 Modalità di accesso per i titolari di imprese di nuova costituzione.

 

I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione - attraverso la citata procedura telematizzata - al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Ove la dichiarazione di adesione pervenga all'Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti.

Ove, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l'istruttoria alla sede di competenza.

 

4) Modalità di uscita dal regime agevolato e relativa decorrenza.

 

Il comma 82 della nuova norma prevede che il regime previdenziale agevolato cessi di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso.

Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà ab origine e verrà ripristinata l'imposizione contributiva ordinaria sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato.

L'abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell'insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.

L'uscita dal regime agevolato si può verificare, pertanto, in tre ipotesi:

- venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;

- scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;

- comunicazione all'Istituto da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell'applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.

Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

 

 5) Convenzione con Agenzia delle Entrate in ordine alle modalità ed ai tempi per la trasmissione dei dati

 

L'applicazione del regime previdenziale agevolato, in quanto subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge ai fini fiscali, implica la necessità di una costante trasmissione all'Istituto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei dati fiscali relativi ai soggetti che hanno dichiarato di volerne beneficiare, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo alla conferma, ovvero alla negazione del beneficio.

A tal fine, sono stati avviati gli adempimenti finalizzati al raggiungimento delle intese necessarie alla tempestiva trasmissione dei dati. Il controllo di tali dati verrà effettuato a livello centralizzato, con conseguente gestione sulle posizioni dei soggetti interessati.

Con successivo messaggio verranno diramate le istruzioni necessarie alla gestione, da parte delle sedi, delle eventuali criticità inerenti a singole posizioni.

 

6)  Istruzioni operative alle strutture territoriali

 

La gestione del regime agevolato avverrà a cura delle sedi attraverso tre nuove funzioni presenti nella gestione della posizione contributiva:

-    Adesione al regime agevolato

-    Rinuncia al regime agevolato

-    Revoca dal regime agevolato

Le funzioni di cui sopra saranno attivate a seguito dell'inserimento del codice azienda  del soggetto interessato e saranno disponibili al seguente indirizzo Intranet: Processi - Artigiani e Commercianti - Accesso alle applicazione EAP (ex AS400) reingegnerizzate - Aggiornamenti online: Imposizione Contributiva - Regime agevolato ex art.1, commi 77-84, L. 190/2014.

 

Per ulteriori dettagli di carattere applicativo, seguirà apposito Messaggio operativo a beneficio delle sedi.

 

 Il Direttore Generale 
 Nori 
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3

 

 

 
 
 

Il santo del giorno

Post n°2058 pubblicato il 12 Febbraio 2015 da deosoe

Sant' Eulalia di Barcellona

 

Nome: Sant' Eulalia di BarcellonaTitolo: Vergine e MartireRicorrenza: 12 febbraio

Sant' Eulalia patrona di Barcellona fu una fanciulla che subì il martirio all'età di tredici anni sotto Diocleziano.

Poiché rifiutava di rinnegare la sua fede cristiana, Eulalia fu sottoposta dai romani a 13 torture fra cui:

  • fu chiusa in un barile pieno di chiodi e fatta rotolare in una strada identificata dalla tradizione con l'attuale Baixada de Santa Eulalia ("discesa di Sant'Eulalia").
  • le furono tagliati i seni
  • fu crocifissa su una croce a forma di X
  • alla fine fu decapitata

Si narra che una colomba volò dal suo petto alla fine del martirio a simbolo della sua anima. Questa è un'altra somiglianza con la storia di Eulalia di Mérida, di cui però si narra che la colomba spiccò il volo dalla bocca. Esistono inoltre delle sovrapposizioni fra le torture attribuite all'una ed all'altra santa.

Il suo corpo fu sepolto originariamente a Santa Maria de Les Arenes poi fu nascosto durante la conquista araba della Spagna nel 713 e ritrovato solo nel 878. Nel 1339 fu collocato in un sarcofago d'alabastro nella cripta della nuova Cattedrale di Sant'Eulalia.

fonte:wikipedia.org

 

 

 
 
 

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Post n°2057 pubblicato il 12 Febbraio 2015 da deosoe

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