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di Vittorio Casula

 
 

 

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Messaggi del 25/02/2015

Salute

Post n°2167 pubblicato il 25 Febbraio 2015 da deosoe

Salviamo la Salute con l’Istituto Superiore di Sanità: convegno Cgil-Flc

Oggi, presso la sede nazionale della Cgil, si è tenuto il convegno organizzato dalla confederazione e Flc “Salviamo la Salute con l’Istituto Superiore di Sanità”. L’appuntamento è uno degli eventi di carattere nazionale della campagna sulla Salute che in questi mesi sta attraversando la penisola,  dedicato al ruolo chiave dell’Istituto Superiore di Sanità, organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale ed ente pubblico di ricerca per la salute.

L’Istituto esercita una funzione di controllo e di ricerca e si configura come essenziale parte terza tra la salute dei cittadini e la programmazione governativa. Sta affrontando la propria riorganizzazione in una fase in cui la sanità pubblica viene ridisegnata, da un lato attraverso la riforma del Titolo V della Costituzione e dall’altro da un Patto per la Salute che indica ruoli e funzioni di tutti gli attori del Servizio Sanitario Nazionale.

La Cgil intende offrire un contesto per discutere in modo pubblico del valore strategico dell’ISS, del suo ruolo determinante nel panorama della sanità pubblica italiana e della ricerca sanitaria, evidenziando il nesso tra qualità dell’occupazione e qualità dei servizi: il Lavoro, la professionalità e l’impegno delle operatrici e degli operatori sono “cuore e motore” dell’Istituto, a cui devono essere riconosciute stabilità, sicurezza e valore.

 
 
 

Gratog

Post n°2166 pubblicato il 25 Febbraio 2015 da deosoe

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Antimafia

Post n°2165 pubblicato il 25 Febbraio 2015 da deosoe

 

Procura Europea Antimafia e Anticorruzione

La CGIL, condivide l'iniziativa assunta dal Centro Studi Pio La Torre, Libera Informazione e Articolo 21 con la quale si invitano i cittadini a sottoscrivere la Petizione da inviare al Parlamento Europeo per la costituzione della "Procura Europea Antimafia e Anticorruzione".

In coerenza con il nostro impegno per la Legalità e contro le Mafie riteniamo, viste le dimensioni ormai assunte dalla criminalità organizzata e dalle Mafie a livello europeo, fondamentale che il parlamento europeo dia vita a questo strumento essenziale per il contrasto al malaffare e alla corruzione.

Di seguito riportiamo il testo della Petizione e le modalità per la sua sottoscrizione.

I gruppi parlamentari europei hanno deciso di costituire un intergruppo sui problemi della corruzione, trasparenza e contrasto al crimine organizzato. Siamo molto contenti di questa decisione.

Ora il Parlamento Ue dovrà dotarsi di una Commissione Parlamentare, coerente con le sue deliberazioni precedenti contro la corruzione e la criminalità organizzata all'interno della quale distinguere e tipizzare, sul modello italiano, l'associazione di stampo mafioso ormai individuabile in tante organizzazioni criminali ai livelli nazionali ed europei.

In tale quadro grande rilievo assumerebbe, intanto, l'istituzione di una Procura europea antimafia e anticorruzione.

Auspichiamo un'azione antimafia plurima nazionale e europea stimolati anche dai recenti sviluppi dell'indagine giudiziaria su mafia Capitale che chiama in causa l'intreccio mafia-politica-affari capace di attecchire anche su una delle tragedie del XXI secolo: le migrazioni per guerra e fame.

Chiediamo una Procura Europea Antimafia, fornita di mezzi e uomini, sul modello italiano, per il coordinamento di tutte le attività di contrasto e l'armonizzazione europea della legislazione antimafia.

Centro Pio La Torre, Articolo21, Libera Informazione

 

 

 
 
 

Assofondipensione

Post n°2164 pubblicato il 25 Febbraio 2015 da deosoe

 

Ddl concorrenza - Assofondipensione, discrimina fondi negoziali

Nel disegno di legge sulla concorrenza sono contenute norme sulla previdenza complementare, come la portabilità automatica del contributo a carico del datore di lavoro in caso di trasferimento da un fondo chiuso verso un fondo aperto che, "lungi da creare condizioni di parità tra le diverse forme  complementari, chiuse e aperte, darebbe luogo solo a una discriminazione dei Fondi pensione negoziali". Così Assofondipensione, Associazione dei fondi pensione negoziali, costituita da Confindustria, Confcommercio, Confservizi, Confcooperative, Legacoop, Agci, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, che, in una nota, critica duramente le norme del ddl.

"Innanzitutto, perché -si legge nella nota- resterebbero comunque nell'impossibilità di ricevere iscrizioni provenienti da ambiti diversi da quello contrattualmente definito, a differenza dei soggetti di matrice assicurativa, che già oggi possono contare su un bacino di riferimento illimitato e sul supporto di una potente rete di vendita.

Poi, perché sarà inevitabile che tale rete di vendita trasformi i lavoratori aderenti ai Fondi chiusi in una sorta di terreno di caccia preferenziale, invece di andare alla ricerca di nuove adesioni tra chi ancora non ha alcuna posizione previdenziale integrativa".

"In conclusione, è chiaro che l''effetto complessivo sia a somma zero, visto che toglie a qualcuno, ciò che concede ad altri", aggiunge Assofondipensione, che nella nota "esprime la sorpresa di trovarsi destinataria di un nuovo provvedimento in materia di previdenza integrativa, senza che alcuno avesse segnalato l''esistenza di un problema così urgente da intervenire, e a neanche due mesi di distanza rispetto alle novità introdotte con la legge di stabilità, cioè l'anticipo del Tfr in busta paga e l''aumento della tassazione sui rendimenti dei Fondi pensione".

"L'affastellarsi di iniziative su un tema così delicato come la pensione dei lavoratori italiani -chiarisce Assofondipensione- dà comunque il senso di un approccio pericolosamente disorganico. In merito all''art. 15 del ddl concorrenza, viene subito da osservare che qualsiasi intento teso alla liberalizzazione del mercato dovrebbe rispettare due presupposti: la prova che esistano la distorsione della concorrenza e la simulazione dei benefici post-intervento, sia breve, sia a medio termine".

"In altre parole -aggiunge la nota- dimostrare che l''effetto auspicato sia a somma positiva. In particolare, la previsione che estende la portabilità del frutto della contrattazione collettiva, cioè del contributo datoriale, nelle intenzioni del governo dovrebbe costituire un miglioramento delle condizioni di concorrenza nel settore".

"Questa nuova formulazione, invece, si palesa come incoerente con gli obiettivi fissati dal dlgs 252/2005; non realizza un miglioramento delle condizioni concorrenziali del settore, ma induce uno squilibrio di posizioni relative tra i vari attori, contravvenendo ai principi generali in materia di efficacia soggettiva del contratto collettivo di lavoro", conclude l'associazione.

 

 

 
 
 

Ilo

Post n°2163 pubblicato il 25 Febbraio 2015 da deosoe

 

Rapporto ILO su istituzioni del lavoro e disparità di reddito

Per risolvere un problema, il primo passo è riconoscere la sua esistenza. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) invita quindi a puntare i riflettori sulle questioni di disuguaglianza e ad interessarsi di alle sue possibili conseguenze.

Secondo il nuovo rapporto sulle istituzioni del mercato del lavoro e le disparità di reddito, la riduzione delle disuguaglianze richiede un'azione politica concertata per migliorare, e in alcuni casi creare, istituzioni di mercato del lavoro e di protezione sociale nel mondo: istituzioni di questo tipo sono necessarie perché le forze di mercato non creano naturalmente società eque.

Per iniziare, i paesi devono abbandonare l'idea sbagliata secondo cui la deregolamentazione del mercato del lavoro risolve i problemi di sottoccupazione e di disparità di accesso al lavoro.

L'abbassamento del costo del lavoro non porta alla creazione di occupazione. Abbiamo invece bisogno di politiche macroeconomiche, commerciali e d'investimento, che sia,no al servizio della creazione di posti di lavoro, perché l'esistenza di posti di lavoro in numero sufficiente è la migliore strada per ridurre le disuguaglianze.

Il mercato, di per sé, non valorizza sufficientemente tutti i posti di lavoro. In alcune circostanze, la causa è nel surplus di lavoro (eccesso di offerta, in gergo economico). In altri casi, è perché il mercato riflette i pregiudizi della società nei confronti di alcuni lavori, e quindi delle persone che lavorano in queste occupazioni. Il lavoro domestico è forse l'esempio più emblematico di questi preconcetti, ma ce ne sono molti altri.

Per un funzionamento più equo del mercato del lavoro, occorrono istituzioni favorevoli, come salari minimi, contrattazione collettiva e legislazione che garantisce la parità di trattamento, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro. C'è bisogno anche di adeguate politiche pubbliche, come la cura, la custodia e l'istruzione pubblica per i bambini.

Tutte queste misure sono particolarmente utili per i lavoratori a basso salario (spesso donne, giovani e migranti).

I mercati del lavoro sono direttamente influenzati dalle politiche sociali. I programmi di protezione  sociale possono combattere lo sfruttamento del lavoro. Le indennità di disoccupazione possono migliorare l'adeguatezza del mercato del lavoro e la capacità dei lavoratori di negoziare salari migliori. Allo stesso modo, i programmi di garanzia per l'occupazione possono migliorare la conformità al salario minimo.

Queste politiche sono necessarie anche per facilitare i periodi della vita non lavorativi, quando si è giovani e studenti, quando non si è in grado di lavorare a causa di malattia o disabilità, o quando, dopo una lunga carriera di lavoro, ci si ritira in pensione. Assicurarsi che gli individui e le famiglie possono astenersi dal lavoro durante questi periodi implica l'adozione di politiche di accompagnamento sociale. I dati lo indicano chiaramente, mostrando, ad esempio, una significativa correlazione negativa tra la copertura e il livello delle pensioni e il tasso di occupazione degli anziani. Occorre pertanto garantire che i lavoratori abbiano un reddito sufficiente quando si trovano al di fuori del mercato del lavoro, combinando sistemi pensionistici contributivi con un minimo garantito per tutti.

Osservatorio Inca Cgil per le politiche sociali in Europa

 

 

 
 
 

Lavoro e fisco

Post n°2162 pubblicato il 25 Febbraio 2015 da deosoe

Libero 

 
 
 

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Post n°2161 pubblicato il 25 Febbraio 2015 da deosoe

 

 

ULTIMISSIME EDILIZIA - COOPERATIVE25/02/2015

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GIURISPRUDENZACONSIGLIO DI STATOSENTENZACONSIGLIO DI STATO - Sentenza 23 febbraio 2015, n. 895EDILIZIA

Rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo - Diniego

CONSIGLIO DI STATO - Sentenza 23 febbraio 2015, n. 906EDILIZIA

Diniego emersione lavoro irregolare

CONSIGLIO DI STATO - Sentenza 23 febbraio 2015, n. 911EDILIZIA

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

CORTE DI CASSAZIONESENTENZACORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 febbraio 2015, n. 3136COOPERATIVE, EDILIZIA

Processo del lavoro - Rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg. L. n. 92 del 2012 - Nullità della sentenza - Esclusione

CORTE DI GIUSTIZIA CE - UESENTENZACORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 24 febbraio 2015, n. C-512/13COOPERATIVE, EDILIZIA

«Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 45TFUE - Parità di trattamento fra lavoratori non residenti - Vantaggio fiscale consistente nell'esenzione d'imposta per indennità versate dal datore di lavoro - Vantaggio concesso su base forfettaria - Lavoratori provenienti da uno Stato membro diverso da quello del luogo di lavoro - Condizione della residenza ad una determinata distanza dal confine dello Stato membro del luogo di lavoro»

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALESENTENZATRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - Sentenza 11 febbraio 2015, n. 145EDILIZIA

Stranieri - Permesso di soggiorno per attesa occupazione - Omessa esibizione del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri - Diniego - Illegittimità

PRASSIAGENZIA DELLE ENTRATERISOLUZIONEAGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 24 febbraio 2015, n. 22/ECOOPERATIVE

Organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS. - Art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125

INAILCIRCOLAREINAIL - Circolare 24 febbraio 2015, n. 32COOPERATIVE, EDILIZIA

Sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n. 46 - Esposizione a rischio patogeno protratto anche oltre il quindicennio dalla data della denuncia - Aggravamento verificatosi dopo il quindicennio dalla data della denuncia a seguito di tecnopatia riconosciuta senza postumi indennizzabili in rendita

INPSMESSAGGIOINPS - Messaggio 24 febbraio 2015, n. 1392COOPERATIVE, EDILIZIA

Garanzie fideiussorie ex articolo 4, comma 3, Legge n. 92/2012. Operazioni di fusione per incorporazione dell'azienda esodante in altra azienda

INPS - Messaggio 24 febbraio 2015, n. 1393COOPERATIVE, EDILIZIA

Assegni straordinari per il sostegno del reddito erogati dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 3 della legge n. 92/2012. Conguagli e recupero sulle pensioni delle gestioni private. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

 

 

 
 
 

Osservatorio INCA

Post n°2160 pubblicato il 25 Febbraio 2015 da deosoe

 

 

Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in europa

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Rapporto ILO su istituzioni del lavoro e disparità di reddito

Secondo un nuovo rapporto ILO, la riduzione delle disuguaglianze richiede un'azione politica concertata per migliorare, e in alcuni casi creare, istituzioni di mercato del lavoro e di protezione sociale nel mondo: istituzioni di questo tipo sono necessarie perché le forze di mercato non generano naturalmente società eque.

Germania. Povertà in crescita nonostante il salario minimo

12,5 milioni di persone vivono al di sotto della soglia di povertà in Germania, un record secondo lo studio pubblicato in questi giorni da Paritätischer Wohlfahrtsverband, un'organizzazione tedesca di assistenza sociale, secondo cui anche l'introduzione del nuovo salario minimo non risolverà il problema.

Petizione anti-Ttip supera il milione e mezzo di firme. In Italia pochissime adesioni

Oltre 200 associazioni da tutta Europa hanno lanciato a luglio scorso una petizione contro l'accordo di libero scambio fra Europa e Stati Uniti (TTIP).  Oltre 1,5 milioni di firme già raccolte, di cui quasi un milione in Germania. In Italia meno di 15.000 persone hanno già firmato. Firma e fai firmare la petizione !

 

 


 

Precedenti articoli:

Il lavoro atipico minaccia anche la sicurezza aerea

Contratti cosiddetti "a zero ore", programmi pay-to-fly, e agenzie di lavoro temporaneo con sede fuori dell'Unione europea per assumere piloti a costi più bassi, sono tutte pratiche che minano la sicurezza dei passeggeri e degli standard sociali, secondo un recente rapporto dell'Università di Ghent, intitolato Atypical Employment in Aviation.

Lavoratori distaccati. La Corte UE chiarisce la nozione di tariffe minime salariali

Un'importante sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in una causa promossa  dal sindacato finlandese "Sähköalojen ammattiliitto" contro la società polacca ESA, chiarisce la nozione di «tariffe minime salariali» dei lavoratori distaccati.

Consultazione pubblica sulla direttiva orario di lavoro

C'è tempo fino al 15 marzo 2015 per partecipare alla Consultazione pubblica sulla direttiva orario di lavoro, lanciata dalla Commissione europea dopo il fallimento dei negoziati tra le parti sociali, in merito alla Direttiva 2003/88/CE che impone ai Paesi membri di garantire diritti e regole in termini di orario e turni di riposo, per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La Germania viola il diritto UE sulla libera circolazione delle persone. Firma la petizione!

Una politica di restrizioni non è una risposta ragionevole alle sfide poste dalla libertà di circolazione delle persone. Al contrario, per realizzare un'Unione sempre più stretta tra tutti i popoli d'Europa, è necessario gestire e organizzare la libertà di movimento in modo costruttivo e lungimirante. Firma la petizione on-line contro le restrizioni alla libertà di circolazione!

Lavorare nel Regno Unito, una guida ai diritti a cura di TUC e INCA UK

La Confederazione nazionale dei sindacati britannici TUC e l'INCA CGIL UK hanno realizzato insieme una guida on-line sui diritti di chi lavora nel Regno Unito, che fornisce informazioni in 13 lingue, incluso l'italiano.Il Regno Unito è diventato infatti uno dei paesi dove gli italiani sono emigrati maggiormente durante il 2014, con un incremento pari al 71% rispetto al 2103, e il 2015 dovrebbe confermare il trend.

 

L'Osservatorio per le politiche sociali in Europa è un'iniziativa di INCA CGIL Italia e INCA CGIL Belgio

 

 

 
 
 

Jobs Act

Post n°2159 pubblicato il 25 Febbraio 2015 da deosoe

 

​Jobs Act: adottati in CdM i primi decreti attuativi

 

Nel corso del Consiglio dei Ministri tenuto a Palazzo Chigi il 20 febbraio 2015 sono stati adottati, fra l'altro, quattro decreti attuativi del Jobs Act.

In particolare, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche  Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato:

 

1. un decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183 del 2014 (esame definitivo)

 

Contratto a tutele crescenti

Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti).

Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata "l'insussistenza del fatto materiale contestato". Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti "licenziamenti ingiustificati", viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice.

La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.

Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l'accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.

Licenziamenti collettivi

Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell'indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità).

In caso di licenziamento collettivo intimato senza l'osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali.

Piccole imprese

Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un'indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.

Sindacati e partiti politici

La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.

 

2. un decreto legislativo che contiene disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 183 del 2014 (esame definitivo)

 

Naspi

Il decreto introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per l'impiego. Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l'impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33.

La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.

L'ammontare dell'indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.

L'erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

Asdi

Viene introdotto in via sperimentale, per quest'anno, l'Asdi, assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell'assegno, che sarà pari al 75% dell'indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.

Dis-Col

Per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c'è la l'indennità di disoccupazione Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori).

Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di disoccupazione alla data del predetto evento.

Il suo importo e' rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

 

3.  un decreto legislativo che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni(esame preliminare)

 

Ecco i punti essenziali per il riordino delle tipologie contrattuali:

Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.). A partire dall'entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.

Vengono superati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing.

Vengono confermate le seguenti tipologie:

Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.

Contratto di somministrazione. Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un'estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all'utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'impresa che vi fa ricorso (10%).

Contratto a chiamata. Viene confermata anche l'attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell'attivazione del contratto.

Lavoro accessorio (voucher). Verrà elevato il tetto dell'importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata.

Apprendistato. Si punta a semplificare l'apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell'ottica di favorirne l'utilizzo in coerenza con le norme sull'alternanza scuola-lavoro.

Part-time. Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell'orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell'orario di lavoro nel part- time verticale o misto).

Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

Mansioni. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l'impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro).

Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, "in sede protetta", tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell'occupazione, dell'acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

 

4. un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a norma dell'articolo 1, commi 8 e 9 della legge n. 183 del 2014 (esame preliminare)

 

Si tratta di un provvedimento che interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n° 151 del 26 marzo 2001) e reca misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici intervenendo, in alcuni casi, anche in settori che già erano stati oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale e non ancora recepiti in norma.

Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Nel primo caso, infatti, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi; nel secondo caso si prevede la possibilità di usufruire di una sospensione del congedo di maternità, a fronte di idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre. Entrambe le soluzioni sono dirette a favorire il rapporto madre-figlio senza rinunciare alle tutele della salute della madre.

Il decreto prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni; quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall'ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo.

In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.

Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali.

Oltre agli interventi di modifica del testo unico a tutela della maternità, il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere.

La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. In particolare, per il riconoscimento dei benefici si esclude dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti i telelavoratori che rientrino nella fattispecie individuata dal decreto.

La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati e, quindi, si prevede la possibilità per queste lavoratrici dipendenti di imprese private di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo l'intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi. Viene anche introdotto il diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a richiesta della lavoratrice.

Le collaboratrici a progetto hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per analoghi motivi sempre per un massimo di tre mesi.

 

Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti ed il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi hanno illustrato i provvedimenti adottati nel corso di una conferenza stampa.

 

  • vai al   della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015

 

 

 
 
 

Previdenza

Post n°2158 pubblicato il 25 Febbraio 2015 da deosoe

 

Intanto il Governo indebolisce la previdenza complementare

"La norma sulla "portabilità" dei fondi pensione prevista nel ddl concorrenza indebolirebbe ulteriormente la previdenza complementare, chiediamo al Parlamento di opporsi". Così Vera Lamonica, segretaria confederale della Cgil, ha commentato ieri una delle misure contenute nel disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso.

Lamonica spiega che oggi "ai Fondi pensione negoziali istituiti dalla contrattazione collettiva si aderisce, oltre che con la quota di Tfr e con il proprio versamento individuale, anche con un contributo a carico del datore di lavoro, che è parte integrante del "costo" contrattuale. Questo, insieme ai molto più bassi costi di gestione e alla governance partecipata dei lavoratori, rende i Fondi negoziali diversi e molto più convenienti e trasparenti".

"Con la norma prevista nel ddl concorrenza sulla "portabilità" dei fondi pensione - sottolinea la dirigente sindacale - il governo introduce l'obbligo del versamento del contributo del datore di lavoro anche per i casi di adesione ai Fondi promossi dalle Banche e per i casi di accensione di un Piano Individuale di Previdenza con una Compagnia di Assicurazione".

"Così, nell'ansia quotidiana di smontare la contrattazione collettiva e con lo slogan propagandistico della concorrenza e della libertà, in realtà l'esecutivo offre un regalo a banche ed assicurazioni, che lo richiedevano da tempo. Come ormai è consuetudine - chiosa Lamonica - si dà molto alle imprese e nulla ai lavoratori, che dopo la devastazione delle pensioni pubbliche operata dalla legge Fornero vedono anche l'indebolimento della previdenza complementare". Indebolimento, sottolinea, "in parte già operato nella legge di stabilità con l'innalzamento della tassazione sui rendimenti e ora portato avanti con questa norma". "Trattandosi di disegno di legge, auspichiamo, ed operiamo, perché il Parlamento non la accolga".

 

 

 
 
 

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