Triballadoresdi Vittorio Casula |
Messaggi del 03/02/2016
Post n°2645 pubblicato il 03 Febbraio 2016 da deosoe
Interpello: co.co.co. per Enti e Federazioni Sportive Nazionali Interpello: co.co.co. per Enti e Federazioni Sportive Nazionali 0 di Antonio Maroscia in 3 febbraio 2016 Ministero del lavoro
Interpelli al Ministero del Lavoro
In data 27 gennaio sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato un nuovo interpello al Ministero del Lavoro Condividi con: In data 27 gennaio sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato un nuovo interpello al Ministero. L'interpello è il numero 6/2016, è stato posto da CONI e ANCL e riguarda "discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI - ambito di applicazione art. 2, comma 2 lett. d), D.Lgs. n. 81/2015". Leggi anche: archivio interpelli Interpello al Ministero del Lavoro numero 6/2016 del 27/01/2016Il CONI e l'ANCL, con separati atti, hanno avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere della Direzione generale del Ministero del Lavoro in merito alla corretta applicazione dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione di cui al comma 1 della medesima disposizione. In particolare, gli interpellanti chiedono se il dettato normativo di cui alla lett. d) della citata disposizione possa essere riferito anche al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI. PremessaAi sensi del disposto di cui all'art. 52, D.Lgs. n. 81/2015, viene sancito "il superamento del contratto di lavoro a progetto", mediante l'abrogazione degli artt. da 61 a 69 del D.Lgs. n. 276/2003. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato trova applicazione nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d), non rientrano invece nel campo di applicazione della disciplina sopra illustrata "le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della L. n. 289/2002". Le collaborazioni sportive risultano inoltre sottratte all'applicazione dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, pertanto appare necessario fare riferimento anche alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.). Il suddetto DPR ai fini della qualificazione dei redditi diversi si riferisce alle "indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche" ConclusioniSembra chiaro quindi l'intento del Legislatore che al fine di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche ha utilizzato la locuzione "qualunque organismo comunque denominato" con un'accezione ampia in modo da ricomprendervi il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di promozione sportiva nonché qualsiasi altro sodalizio sportivo non professionale da essi riconosciuto, proprio in considerazione della valenza delle funzioni sociali dagli stessi svolte connesse al benessere psicofisico della persona e a finalità di carattere educativo e formativo. In ragione delle motivazioni che hanno indotto il Legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato in risposta al quesito avanzato, il Ministero del Lavoro ritiene che esulino dall'applicazione della presunzione di subordinazione stabilita dall'art, 2 comma 1, in esame, anche le collaborazioni sportive rese in favore di tali ultimi organismi. Interpello numero 6/2016 del 27/01/2016
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Post n°2644 pubblicato il 03 Febbraio 2016 da deosoe
Voucher baby sitter e asili nido 2016, istruzioni INPS Voucher baby sitter e asili nido 2016, istruzioni INPS 0 di Antonio Maroscia in 3 febbraio 2016 Inps
Voucher baby sitter e asili nido 2016
L'INPS ha pubblicato l'avviso per l'erogazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia, cosiddetti voucher baby sitter e asili nido 2016 Condividi con: L'INPS comunica che è stato pubblicato l'avviso con le istruzioni per l'erogazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia, cosiddetti voucher baby sitter e asili nido 2016, di cui all'art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92. Leggi anche: Voucher per baby sitter o asili nido, circolare INPS Il beneficio è stato introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 dalla cosiddetta Legge Fornero, ovvero la 92/2012 per dare alle lavoratrici madri una valida alternativa al congedo parentale. La Legge di Stabilità 2016 ne ha prorogato la validità anche al 2016 ma nel limite degli stanziamenti di 20 milioni di euro. Le lavoratrici ammesse al beneficio potranno richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente:
Sono ammesse alla presentazione della domanda di Voucher baby sitter e asili nido 2016 le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti pubbliche o private, oppure iscritte alla gestione separata che siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio. Inoltre posso accedere alla domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti. Lavoratrici non ammesseNon sono ammesse alla presentazione della domanda:
Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di 6 mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Inoltre il periodo di congedo deve essere inteso come continuativo e per mensilità piene. Per le lavoratrici part-time il contributo va riproporzionato in base ad una apposita tabella rilasciata dall'INPS. Come e quando presentare domandaLa domanda per accedere ai voucher baby sitter e asili nido 2016 va presentata all'INPS esclusivamente:
La domanda può essere presentata dal 1 febbraio al 31 dicembre 2016 o comunque fino ad esaurimento dei 20 milioni di euro stanziati dalla Legge di Stabilità 2016.
Per maggiori informazioni e per reperire gli allegati: www.inps.it Condividi con: Inps legge di stabilità 2016 voucher asili nido voucher baby sitter
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