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Terapia salvavita

Post n°1709 pubblicato il 14 Maggio 2014 da deosoe

Home > Orientamenti Applicativi > Comparti > Ministeri 25/09/2011

Orientamenti applicativi_M184

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Quali sono le condizioni per poter fruire della particolare tutela relativa alle terapie salvavita di all'art. 21 comma 7 bis del CCNL del 16 maggio 2001?

L' art. 6 comma 1 del CCNL integrativo del 16 maggio del 2001 in deroga alla regolamentazione ordinaria delle assenze per malattia contenuta nell' art. 21 del CCNL del 16 maggio 1995, ha previsto l'applicazione di una disciplina più favorevole per le assenze dovute a gravi patologie. Al riguardo, occorre specificare che la norma contrattuale, non richiede solo la presenza di particolari patologie ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie salvavita: i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l'applicazione della normativa in questione. Infatti, ai sensi di tale disposizione, sono esclusi dal calcolo del periodo di assenza per la conservazione del posto, di cui al primo comma del citato art. 21, oltre ai giorni di assenze per ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche quelli che, sulla base della certificazione della competente ASL, risultano essere legati alla concreta effettuazione delle citate terapie, intendendo con tale ultima formulazione ricomprendere anche i casi di effettuazione dei trattamenti al di fuori delle strutture suindicate.

Occorre, inoltre, precisare che la particolare tutela contrattuale si riferisce non a tutte le giornate di assenza dovute a patologie di particolare gravità, ma solo a quelle relative alle ipotesi di ricovero ospedaliero e di day-hospital, o comunque utilizzate per l'effettuazione delle summenzionate terapie salvavita.  Di conseguenza la norma di miglior favore non risulta essere applicabile agli altri periodi di assenza del lavoratore, ritenuti in qualche modo connessi o consequenziali alle stesse, come ad esempio quelli citati nella suindicata nota di codesta amministrazione (preparazione alla somministrazione terapica, visite specialistiche di controllo, convalescenza post terapica).

Per tali casi, ove ne ricorrono le condizioni, può farsi riferimento al trattamento ordinario delle assenze per malattia, come previsto dal citato art. 21 del CCNL del 16.05.1995.

 

 

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