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« Terapia salvavita- »

Malattia

Post n°1710 pubblicato il 14 Maggio 2014 da deosoe

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CONGEDO PER CURE 

Si tratta di una possibilità di assentarsi legittimamante dal posto di lavoro che interviene nell'ambito delle misure che interessano le lavoratrici e i lavoratori in caso di patologie che comportano lunghi periodi di cura.(dlgs 119/2011) 
Il congedo per cure tiene conto della necessità del lavoratore di sottomettersi a cicli di cura utili ad un suo recupero fisico, non rinviabili, che comportano ripetute assenze dal lavoro. 
Questo congedo é utile ai lavoratori ed alle lavoratrici affetti da gravi patologie (oncologici, ma non solo) che, pur in presenza di una riduzione della capacità lavorativa, desiderano coniugare i cicli di cura con l'attività lavorativa. 

Di cosa si tratta 

I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Non si tratta del congedo per cure termali. 

I requisiti per accedere al congedo per cure 

 - accertamento di invalidità civile superiore al 50% 
 - richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

La domanda 
La domanda va presentata al datore di lavoro con allegato il verbale Asl di accertamento e la richiesta del medico.

Documentazione che giustifica l'assenza dal lavoro 
Il lavoratore deve documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure (ad esempio con un attestato del centro medico o dell'ospedale in cui effettua la cura, ecc.). 
Inoltre, in caso di trattamenti terapeutici continuativi, la documentazione che giustifica l'assenza può essere cumulativa (cioé un solo attestato che attesti 6 terapie, ecc.) 

Effetti sulla retribuzione e sul comporto 
I giorni di assenza per "congedo per cure" vengono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia. 
La norma stabilisce chiaramente che i giorni di congedo non rientrano nel periodo di comporto.

Questo articolo è stato pubblicato in malattia il 14 maggio 2014 da .Modifica

Malattie per patologie

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25/09/2011

Orientamenti applicativi_M184

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Quali sono le condizioni per poter fruire della particolare tutela relativa alle terapie salvavita di all'art. 21 comma 7 bis del CCNL del 16 maggio 2001?

 

L' art. 6 comma 1 del CCNL integrativo del 16 maggio del 2001 in deroga alla regolamentazione ordinaria delle assenze per malattia contenuta nell' art. 21 del CCNL del 16 maggio 1995, ha previsto l'applicazione di una disciplina più favorevole per le assenze dovute a gravi patologie. Al riguardo, occorre specificare che la norma contrattuale, non richiede solo la presenza di particolari patologie ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie salvavita: i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l'applicazione della normativa in questione. Infatti, ai sensi di tale disposizione, sono esclusi dal calcolo del periodo di assenza per la conservazione del posto, di cui al primo comma del citato art. 21, oltre ai giorni di assenze per ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche quelli che, sulla base della certificazione della competente ASL, risultano essere legati alla concreta effettuazione delle citate terapie, intendendo con tale ultima formulazione ricomprendere anche i casi di effettuazione dei trattamenti al di fuori delle strutture suindicate.

Occorre, inoltre, precisare che la particolare tutela contrattuale si riferisce non a tutte le giornate di assenza dovute a patologie di particolare gravità, ma solo a quelle relative alle ipotesi di ricovero ospedaliero e di day-hospital, o comunque utilizzate per l'effettuazione delle summenzionate terapie salvavita.  Di conseguenza la norma di miglior favore non risulta essere applicabile agli altri periodi di assenza del lavoratore, ritenuti in qualche modo connessi o consequenziali alle stesse, come ad esempio quelli citati nella suindicata nota di codesta amministrazione (preparazione alla somministrazione terapica, visite specialistiche di controllo, convalescenza post terapica).

Per tali casi, ove ne ricorrono le condizioni, può farsi riferimento al trattamento ordinario delle assenze per malattia, come previsto dal citato art. 21 del CCNL del 16.05.1995.

 

 
 
 
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