Triballadoresdi Vittorio Casula |
Messaggi di Dicembre 2013
Post n°1531 pubblicato il 30 Dicembre 2013 da deosoe
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Post n°1530 pubblicato il 29 Dicembre 2013 da deosoe
Lo staff di NewsLetter Hermes fac
Sul Supplemento Ordinario n. 87, alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”. Allo scopo di rendere meglio leggibili le parti di maggiore e più immediato interesse dei pensionati e dei lavoratori il Sindacato Pensionati SPI-CGIL ha provveduto a pubblicare unampio stralcio della legge con i link alle norme richiamate. Informo che la tassazione dei patrimoni immobiliari (IUC – IMU – TASI – TARI) è disciplinata nei commi da 639 a 737 non compresi nello stralcio citato. -----------------------------
L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 21116, del 24 dicembre 2013, relativi al prolungamento dell’intervento di tutela del reddito di cui all’art. 12, comma 5-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, e al Decreto interministeriale 16 ottobre 2013. Il Messaggio è destinato agli operatori delle sedi dell’Istituto ma, dalla lettura, gli interessati possono trarne utili informazioni. ----------------------------
L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 182, del 24 dicembre 2013, relativa ai limiti di reddito per il diritto agli assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione, per i lavoratori autonomi e per i pensionati da lavoro autonomo, per l’anno 2014. ----------------------------
Con riferimento a numerosi quesiti pervenuti nelle ultime settimane relativamente alla perequazione automatica al costo vita per i pensionati con pensioni d’importo complessivo superiore a sei volte l’importo del trattamento minimo INPS (495,43x6=2.972,58) ritengo che: - in base a quanto dispone la lettera d), secondo periodo, del comma 483, a tali pensionati deve essere garantito l’incremento fino a raggiungere l’importo di euro 2.990,42 al mese (relativo alla perequazione al 50 per cento del limite corrispondente a sei volte il minimo INPS); - in base a quanto dispone la successiva lettera e) se il predetto incremento risulta inferiore a euro 14,27 (relativo alla perequazione al 40 per cento del limite corrispondente a sei volte il minimo INPS) deve essere garantito l’aumento di euro 14,27 al mese altrimenti non si comprenderebbe il significato e la funzione della citata lettera e) per l’anno 2014. In sostanza: per l’importo di euro 2.973,00 l’incremento deve essere di euro 17,42; per l’importo di euro 2.974,00 l’incremento deve essere di euro 16,42; per l’importo di euro 2.975,00 l’incremento deve essere di euro 15,42; per l’importo di euro 2.976,00 l’incremento deve essere di euro 14,42. Per gli importi da euro 2.976,15 e oltre dovrebbe essere garantito un aumento di euro 14,27. ----------------------------
Con riferimento a numerosi quesiti pervenuti nelle ultime settimane relativamente ai requisiti per il diritto alla pensione per coloro che non rientrano tra i “salvaguardati” ricordo che in base a quanto dispone il comma 15-bis dell’articolo 24 del DL n. 201/2011, come interpretato con ilpunto 6 della Circolare n. 35 dell’INPS: - i lavoratori, che alla data del 28 dicembre 2011 risultino essere dipendenti del settore privato e che entro l’anno 2012 possano far valere l’anzianità contributiva di almeno 35 anni e l’età di almeno 60 anni se la somma dell’età e dell’anzianità contributiva (considerando anche le frazioni di anno) raggiunge almeno quota 96, possono accedere alla pensione all’età di 64 anni; - le lavoratrici, che alla data del 28 dicembre 2011 risultino essere dipendenti del settore privato e che entro l’anno 2012 possano far valere l’anzianità contributiva di almeno 20 anni e l’età di almeno 60 anni, possono accedere alla pensione all’età di 64 anni. ----------------------------
Per l’ulteriore contingente di 17.000 salvaguardati previsto dai commi 194-198 della legge di stabilità, poiché è da valutare contestualmente più condizioni (data e motivo della risoluzione del rapporto di lavoro; data autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione o dell’attribuzione della mobilità o d’inserimento nei Fondi di solidarietà del settore; data di maturazione del diritto alla pensione; ecc.) vi chiedo di non rivolgere a me i quesiti ma di valutare la situazione presso la locale sede del Patronato dove, dialogando, potete verificare tutte le possibili situazioni.
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Post n°1529 pubblicato il 23 Dicembre 2013 da deosoe
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Post n°1528 pubblicato il 17 Dicembre 2013 da deosoe
Nel 2012 nel Lazio 5.120 infortuni in meno. In calo anche quelli mortali Dal nuovo Rapporto regionale dell’Inail emerge una flessione delle denunce pari al 9%, distribuita in modo omogeneo in quattro province su cinque. Unica eccezione quella di Viterbo, che ha registrato un lieve aumento. I lavoratori che hanno perso la vita sono stati 61 rispetto ai 70 dell’anno precedente
ROMA - Sono 46.495 gli infortuni sul lavoro denunciati nel Lazio nel 2012, in diminuzione del 9% rispetto alle 51.615 denunce presentate all’Inail nel corso dell’anno precedente. È quanto emerge dal nuovo Rapporto regionale dell’Istituto, che a livello territoriale registra una flessione del numero delle denunce sostanzialmente omogenea in quattro province su cinque. L’unica in controtendenza è quella di Viterbo, che ha fatto segnare un lieve aumento percentuale, pari allo 0,8%.
Gli incidenti in occasione di lavoro diminuiti dell’11%. Rispetto alle modalità di accadimento, il nuovo Rapporto annuale del Lazio rivela una contrazione maggiore per gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro, passati da 43.183 a 38.640 (-11%), mentre quelli in itinere, accaduti cioè nel normale percorso tra la casa e il posto di lavoro, sono passati da 8.432 a 7.855, pari a una flessione del 6,8%. Da un’analisi più approfondita dei dati relativi agli infortuni avvenuti in occasione di lavoro emerge, inoltre, che quelli che si sono verificati nell’ambito dell’ambiente di lavoro ordinario, come le fabbriche, i cantieri o i terreni agricoli, sono diminuiti dell’11%, da 37.524 a 33.760, mentre per quelli avvenuti su strada nello svolgimento della propria attività professionale, come nel caso di autotrasportatori e commessi viaggiatori, la riduzione è stata pari al 13,9%, da 5.659 a 4.870.
In aumento le vittime in itinere. La contrazione rilevata a livello complessivo ha riguardato anche gli infortuni mortali, che nel 2012 sono stati 61 a fronte dei 70 avvenuti nel 2011. Quelli che si sono verificati in occasione di lavoro sono stati 45: 27 in ambiente lavoro ordinario e 18 con mezzo di trasporto. Quelli accaduti in itinere, invece, sono stati 16, tre in più rispetto all’anno precedente. Dall’esame degli stessi dati a livello territoriale emerge che nelle province di Frosinone, Latina e Viterbo il numero dei casi mortali è diminuito, mentre è aumentato in quelle di Rieti e Roma.
Tra i lavoratori stranieri contrazione dell’8,9%. A calare è anche il numero delle denunce per infortuni occorsi a lavoratori stranieri, che nel 2012 sono state 4.957, l’8,9% in meno rispetto il 2011. Con 1.567 denunce, il primo Paese di nascita dei lavoratori stranieri infortunati è la Romania e rumeni erano anche quattro dei sei lavoratori nati all’estero che hanno perso la vita nel Lazio nel 2012, 12 in meno rispetto all’anno precedente.
Al femminile quattro casi su 10. Per quanto riguarda le donne, l’analisi statistica rivela che le 18.849 denunce presentate nel 2012 per infortuni che hanno coinvolto le lavoratrici nel Lazio, in calo del 6% rispetto alle 20.072 del 2011, sono pari al 40% del totale. La quota femminile, però, si riduce all’8% prendendo in considerazione soltanto i casi mortali. Sono cinque, infatti, le donne morte sul lavoro nel 2012, due in meno rispetto ai 12 mesi precedenti.
Malattie professionali in crescita tra le lavoratrici. Il nuovo Rapporto annuale del Lazio mette in luce anche un lieve aumento, da 1.833 a 1.895, delle denunce di patologie di sospetta origine professionale, in controtendenza rispetto alla diminuzione registrata a livello nazionale. L’incremento riguarda, però, soltanto le denunce presentate dalle lavoratrici, passate in un anno da 473 a 564, mentre lo stesso dato relativo ai lavoratori ha fatto registrare una lieve flessione, da 1.360 a 1.331. I dati del 2012 confermano la diminuzione delle classiche malattie professionali, come le otopatie, mentre prosegue la crescita di quelle legate al sovraccarico biomeccanico del sistema muscolo-scheletrico, in particolare nella gestione agricoltura, dove risultano aumentate nel complesso ma più che duplicate tra le lavoratrici. |
Post n°1527 pubblicato il 17 Dicembre 2013 da deosoe
Gli istituti di patronato sono enti di assistenza sociale senza fini di lucro, costituiti e gestiti dalle confederazioni o dalle associazioni nazionali dei lavoratori; hanno l'obiettivo di informare, assistere e tutelare i lavoratori dipendenti ed autonomi, i pensionati ed i singoli cittadini (Legge 152 del 30 marzo 2001).
I patronati acquisiscono e patrocinano ogni anno circa 6 milioni di pratiche verso la pubblica amministrazione. Sono presenti sul territorio italiano con circa 10 mila sportelli che permettono una capillarità di servizio attraverso le loro strutture, anche in comuni e frazioni di aree disagiate, marginali o isolate, in cui la pubblica amministrazione non è direttamente presente. Sono presenti anche all’estero, nei paesi principalmente interessati dalla emigrazione italiana. Si avvalgono di circa 8000 operatori fortemente professionalizzati, nonché di un considerevole numero di collaboratori volontari. Sono istituti di diritto privato con finalità di pubblica utilità e sono promossi da confederazioni e da associazioni di lavoratori dipendenti o autonomi in base a criteri fissati per legge.
Le attività dei patronati sono di consulenza, informazione e tutela e riguardano:
Servizi ai Patronati
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Post n°1526 pubblicato il 16 Dicembre 2013 da deosoe
Dal giugno 2013 per la concessione della pensione di inabilità conta solo il reddito personale dell’invalido senza obbligo di computare quello di altri membri della famiglia. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 27812/2013, fornendo utili indicazioni sugli effetti del Dl 76/2013. |
Post n°1525 pubblicato il 15 Dicembre 2013 da deosoe
↳ Pepe Mujica Il presidente dell’Uruguay, l’ex guerrigliero tupamaro José «Pepe» Mujica, ha espresso costernazione per le critiche rivolte dall’agenzia antinarcotici delle Nazioni unite riguardo alla legalizzazione della marijuana adottata dal suo paese martedì scorso. «Dite a quel vecchio di non mentire», ha detto Mujica riferendosi al presidente del Jife, Raymond Yans. Quest’ultimo ha affermato che la decisione uruguayana viola i termini degli accordi internazionali sul controllo delle droghe e ignora i risultati scientifici in merito ai rischi che provoca alla salute l’assunzione di marijuana. Yans, che sostiene di ammirare Mijica, ha aggiunto che il presidente è stato «mal consigliato» e ha protestato per non essere stato consultato dal governo uruguayano per discutere la legge che depenalizza il consumo e la produzione di cannabis nel paese. «Con me discute ogni tipo di persona. Che venga in Uruguay e discuta con me quando vuole, ma non faccia proclami», ha rincarato Mujica. Martedì scorso, l’Uruguay è diventato il primo paese che ha legalizzato la marihuana: un esperimento per combattere il narcotraffico, secondo il gogerno. Per il Jife e per la Dea, invece, si tratta di una violazione alla Convenzione unica sugli stupefacenti, firmata dall’Uruguay e da altri 185 paesi nel 1961. Dopo la ratifica del progetto — che il presidente ha presentato circa un anno fa, sostenuto dalle manifestazioni popolari — il paese ha 120 giorni per adottare un regolamento specifico. |
Post n°1524 pubblicato il 15 Dicembre 2013 da deosoe
I : UNA FIRMA PER LA SANITÀ TRASPARENTE "Una nuova petizione, questa volta per la salute, obiettivo 100%. La corruzione continua ad essere una ferita dentro ciascuno di noi. Inquina la politica, l'economia e le condizioni di vita delle persone. Non dobbiamo rassegnarci alla convivenza con questo problema, dobbiamo ribellarci all'idea d'impotenza rispetto al cambiamento, fare in modo che a diventare normale non siano la corruzione, l'illegalità, le furberie, le mafie, ma l'onestà, la trasparenza, il rispetto delle leggi, il rispetto delle nostra libertà, della nostra dignità, della nostra democrazia, della nostra Costituzione. La corruzione è un furto al bene pubblico, che ci separa dal futuro che tutti vorremmo. La corruzione corrode il senso civico e la stessa cultura democratica. http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 |
Post n°1523 pubblicato il 15 Dicembre 2013 da deosoe
INPS: circolari e messaggi
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Post n°1522 pubblicato il 14 Dicembre 2013 da deosoe
Apprendistato Il contratto di apprendistato si configura come la principale tipologia contrattuale per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Esso, infatti, è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni ed è caratterizzato da unafinalità formativa. Il datore di lavoro, oltre a versare un corrispettivo per l’attività svolta, è tenuto a formare l'apprendista attraverso un insegnamento di competenze tecnico-professionali e di competenze trasversali. Il Testo Unico approvato a settembre 2011 (D.Lgs. 167/2011) e la Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) hanno innovato profondamente la precedente disciplina. Il contratto di apprendistato viene definito nel Testo Unico come un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione dei giovani”. L’inserimento in azienda tramite apprendistato è sostenuto da notevoli incentivi economici (come la contribuzione agevolata pari al 10% della retribuzione o la deducibilità delle spese e dei contributi dalla base imponibile Irap) e normativi (come la possibilità di un sotto inquadramento o l’esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti a determinati fini di leggi); la recente Riforma del mercato del lavoro ha introdotto anche maggiori tutele per gli apprendisti, in particolare, in termini di stabilità. La Riforma ha previsto che l'assunzione di nuovi apprendisti è possibile solo se risulta confermato, al termine del percorso formativo, il 50% dei rapporti di apprendistato svolti nell'ultimo triennio. Per i primi 36 mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge e, quindi, fino al 18 luglio 2015, tale percentuale è tuttavia ridotta al 30%. Sono esclusi dall'applicazione di tali norme i datori di lavoro che hanno alle dipendenze un numero di dipendenti inferiore a 10 unità. Sono esclusi dal computo del triennio (che a regime è da considerare "mobile") i rapporti di lavoro in apprendistato cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni e per giusta causa. Il datore di lavoro, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, può comunque assumere un ulteriore apprendista, anche se non ha confermato a tempo indeterminato il 50% dei contratti nell’ultimo triennio. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, il datore di lavoro, anche per il tramite di un'agenzia di somministrazione di lavoro, può assumere apprendisti nel numero di 2 ogni 3 dipendenti (prima il rapporto numerico era di 1/1). Per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti rimane il rapporto numerico di 1/1 e pertanto non si può superare il limite del 100% di assunzioni di apprendisti rispetto alle maestranze specializzate e qualificate. Il datore di lavoro senza dipendenti specializzati o qualificati oppure che ne abbia meno di 3, può comunque assumere fino a 3 apprendisti. Alle imprese artigiane si applicano i limiti dimensionali previsti dalla legge-quadro sull'artigianato (L. 443/85). E' esclusa la possibilità di assumere apprendisti con un contratto di somministrazione a termine per il tramite di un’Agenzia per il lavoro. E' invece possibile somministrare a tempo indeterminato, in tutti i settori produttivi, uno o più lavoratori in apprendistato. La durata minima del periodo di formazione in apprendistato è di 6 mesi, a meno che non si tratti di attività stagionali (in questo caso la durata può essere inferiore). Il contratto deve avere forma scritta e contemplare, entro i 30 giorni dalla stipulazione, un piano formativo individuale. Sono previsti il divieto della retribuzione a cottimo e quello per le parti di recedere dal contratto, durante il periodo della formazione, in assenza di una giusta causa. Vi è inoltre la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli più in basso rispetto alla categoria spettante, di far proseguire il rapporto come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di recedervi al termine del periodo di formazione. Il datore di lavoro – fino a quando non sarà operativo il libretto formativo – può rilasciare una dichiarazione per l’accertamento e per la certificazione delle competenze e della formazione svolta dall’apprendista. Dalla stessa data è previsto quindi il contributo di finanziamento dell'ASpI pari all'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Anche per gli apprendisti, in caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni, ivi compreso il recesso al termine del periodo formativo comunicato dal datore di lavoro, è dovuto a carico di quest'ultimo il contributo pari al 50% del trattamento mensile iniziale dell'ASpI, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il Testo Unico contempla tre tipi di contratti di apprendistato: quello per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, quello professionalizzante o di mestiere e infine quello di alta formazione e ricerca.
Per la regolamentazione e la durata del periodo di Apprendistato e della formazione le competenze sono rimesse alle Regioni, in accordo con le parti sociali e una serie di altri organi istituzionali tra cui le università e le altre istituzioni scolastiche. La Legge 99/2013, di conversione del D. L. 76/2013, in merito all’apprendistato professionalizzante, introduce alcune semplificazioni, derogatorie del Testo Unico, riguardanti il piano formativo individuale, la registrazione della formazione e la formazione nel caso di imprese multilocalizzate. Tali semplificazioni potranno essere accolte nellelinee guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni entro il 30 settembre 2013. A partire dal 1 ottobre 2013, in assenza di accordo in sede di Conferenza unificata, tali previsioni trovano diretta applicazione, “salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all’adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni”. Inoltre, il contratto di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale, una volta conseguito il titolo, potrà essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. In questo caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non potràeccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva. La Circolare ministeriale n. 35/2013 ha fornito le prime indicazioni operative sull'applicazione delle novità introdotte dalla L. 99/2013. |
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