Triballadores

di Vittorio Casula

 
 

 

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Messaggi del 14/05/2014

Razzismo

Post n°1713 pubblicato il 14 Maggio 2014 da deosoe

 

Conferenza stampa "Liberiamo l'Europa dal razzismo" - Roma, 15 maggio 2014

Il 6 maggio più di 30 persone sono morte a 50 km a est di Tripoli nel naufragio di una barca diretta in Europa. Sei giorni dopo, un'altra imbarcazione si è rovesciata a circa 100 miglia a sud di Lampedusa. Finora sono stati recuperati 17 corpi senza vita, ma più di 200 migranti sono dispersi. Nel Mediterraneo si continua a morire, mentre l'Italia e l'Europa si dicono 'toccate', ma non adottano le misure  necessarie a porre fine alle stragi.

Intanto, un preoccupante rigurgito di razzismo sta attraversando l'Europa grazie all'utilizzo strumentale delle migrazioni, degli effetti economici e sociali della crisi e del diffuso sentimento anti-europeo da parte di forze politiche nazionaliste, populiste e xenofobe che rischiano di ottenere un successo significativo alle prossime elezioni europee.

 Il Front National di Marine Le Pen,  l'Fpö austriaco di Heinz Christian Strache, il Partito per la libertà in Olanda, la Nuova alleanza fiamminga o il Movimento dei Veri finlandesi, fino alla Lega Nord nel nostro paese: sono solo alcune delle forze politiche europee che rivendicano il blocco delle migrazioni, la limitazione dei diritti per le minoranze o per i "nuovi arrivati".
Il loro successo comprometterebbe la possibilità di costruire un'Europa dei diritti, democratica, solidale, coesa, di pace, libera dal razzismo.

I promotori della Campagna "L'Italia sono anch'io" invitano dunque tutte le forze politiche, i rappresentanti delle istituzioni, i candidati al Parlamento europeo a non usare il corpo dei migranti per meschini fini elettorali, a non giocare con la vita di migliaia di donne, uomini e bambini per ottenere qualche voto in più e a condannare in tutte le sue forme la propaganda elettorale che cavalca la xenofobia e il razzismo.

Invitano i cittadini e le cittadine a utilizzare responsabilmente lo strumento del voto per impedire che le attività del prossimo Parlamento europeo possano essere condizionate da chi intende consegnare l'Europa all'odio, ai nazionalismi, alle diseguaglianze, alle discriminazioni, alla xenofobia e al razzismo. 

 L'Europa deve essere uno spazio culturale e umano aperto, con un'identità plurale e dinamica, capace di fondare le relazioni tra gli stati membri e con i paesi terzi sul reciproco rispetto, sul riconoscimento delle specifiche diversità culturali, sulla promozione delle libertà e dei diritti fondamentali, sul mantenimento della pace tra i popoli, sulla garanzia del principio di eguaglianza, sul rifiuto di ogni forma di discriminazione, sul ripudio della xenofobia e del razzismo.

I 10 punti del Manifesto "L'Europa sono anch'io" vanno in questa direzione e sulla loro realizzazione i promotori chiedono un impegno preciso ai candidati alle elezione del prossimo 25 maggio.

I contenuti del Manifesto verranno presentati in una conferenza stampa che si terrà a Roma giovedì 15 maggio alle 11 presso la sala F. Santi della Cgil nazionale.

Saranno presenti esponenti delle organizzazioni promotrici della campagna L'Italia sono anch'io. 

 

 

 
 
 

Ocse

Post n°1712 pubblicato il 14 Maggio 2014 da deosoe

 

 

Ocse: a marzo disoccupazione stabile (7,5%)

Il tasso di disoccupazione Ocse è rimasto stabile al 7,5 % a marzo con un numero di senza lavoro pari a  45,9 milioni di unità, 4 milioni in meno rispetto al picco registrato ad aprile 2010, ma ancora 11,3 milioni in più rispetto al luglio 2008.

Il tasso di disoccupazione femminile è aumentato di 0,1 punti percentuali (al 7,7%), mentre il tasso di disoccupazione per gli uomini è sceso di 0,1 punti percentuali (al 7,4%). Per entrambi i generi comunque su base annua si registra un calo rispettivamente di 0,4 e 0,5 punti percentuali.

Il tasso di disoccupazione giovanile, al 15,5% a marzo, è in calo di 0,8 punti percentuali rispetto ad un anno fa, ma è ancora 2,5 punti superiore al luglio 2008. La disoccupazione giovanile, conclude l'Ocse, resta eccezionalmente elevata in diversi paesi dell'area euro come la Grecia (al 56,8% a gennaio, l'ultimo mese disponibile), Spagna (al 53,9%), Italia (al 42,7%), Portogallo (al 35,4%) e la Repubblica slovacca (al 32,5%).

Questo articolo è stato pubblicato in Ocse il 14 maggio 2014.Modifica

INAIL

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Inail - Aumento in via straordinaria indennità danno biologico

La legge di stabilità 2014 ha previsto un incremento dell'indennizzo del danno biologico e a seguito del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, l'Inail ha emanato la circolare n.26 del 9 maggio c.a. con le prime istruzioni operative. Trattandosi anche questa volta, come nel 2008 , di un incremento in via straordinaria, il legislatore ha utilizzato la stessa formula e dunque, in attesa di un meccanismo automatico di rivalutazione, a decorrere dal 1 gennaio 2014 le indennità aumentano del 7,57% ovvero in misura non superiore al 50% della variazione Istat negli anni dal 2000 al 2012, entro un limite di spesa annua di 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda i ratei di rendita (dal 16% in poi), l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, mentre per gli indennizzi in capitale (6 - 15%), si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a partire dal 1° gennaio 2014. Ovviamente, nei casi di revisione e aggravamento, l'aumento si applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimento emanato a far data dal 1° gennaio 2014.

 

 

 
 
 

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Post n°1711 pubblicato il 14 Maggio 2014 da deosoe

 

· Oltre duecentotrenta morti e centinaia di lavoratori intrappolati nell'impianto di Soma ·

14 maggio 2014

  

Ankara, 14. Sono già più di duecentotrenta i cadaveri estratti nella notte dai soccorritori nella miniera di carbone turca di Soma, in parte distrutta nel tardo pomeriggio di ieri da una tremenda esplosione. Ma le proporzioni della tragedia potrebbero ulteriormente aggravarsi, in quanto molti minatori - forse centinaia - sono ancora intrappolati nelle viscere della terra.

Dolore e commozione all'esterno dell'impianto (Reuters)

Quello di Soma, nella provincia occidentale di Manisa, potrebbe rivelarsi il più grave incidente industriale nella storia della Turchia moderna. Il ministro dell'Energia, Taner Yildiz, ha indicato stamane che le vittime sono 232, ma non si sa esattamente quanti minatori siano ancora bloccati sotto terra, a oltre 900 metri di profondità e a quattro chilometri dall'uscita.

Le informazioni sono confuse e contraddittorie. Secondo Yildiz, al momento dell'esplosione nella miniera si trovavano 787 operai, altre fonti hanno fornito cifre differenti. L'unico dato certo è che 360 minatori sono stati tratti in salvo, ma le speranze di recuperare gli altri diminuiscono ora dopo ora, perché nelle gallerie bloccate, invase dalle fiamme e dal fumo, c'è sempre meno ossigeno. «Con il passare del tempo ci avviciniamo a un esito molto sfavorevole» ha ammesso il ministro Yildiz.

 

 

 
 
 

Malattia

Post n°1710 pubblicato il 14 Maggio 2014 da deosoe

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CONGEDO PER CURE 

Si tratta di una possibilità di assentarsi legittimamante dal posto di lavoro che interviene nell'ambito delle misure che interessano le lavoratrici e i lavoratori in caso di patologie che comportano lunghi periodi di cura.(dlgs 119/2011) 
Il congedo per cure tiene conto della necessità del lavoratore di sottomettersi a cicli di cura utili ad un suo recupero fisico, non rinviabili, che comportano ripetute assenze dal lavoro. 
Questo congedo é utile ai lavoratori ed alle lavoratrici affetti da gravi patologie (oncologici, ma non solo) che, pur in presenza di una riduzione della capacità lavorativa, desiderano coniugare i cicli di cura con l'attività lavorativa. 

Di cosa si tratta 

I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Non si tratta del congedo per cure termali. 

I requisiti per accedere al congedo per cure 

 - accertamento di invalidità civile superiore al 50% 
 - richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

La domanda 
La domanda va presentata al datore di lavoro con allegato il verbale Asl di accertamento e la richiesta del medico.

Documentazione che giustifica l'assenza dal lavoro 
Il lavoratore deve documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure (ad esempio con un attestato del centro medico o dell'ospedale in cui effettua la cura, ecc.). 
Inoltre, in caso di trattamenti terapeutici continuativi, la documentazione che giustifica l'assenza può essere cumulativa (cioé un solo attestato che attesti 6 terapie, ecc.) 

Effetti sulla retribuzione e sul comporto 
I giorni di assenza per "congedo per cure" vengono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia. 
La norma stabilisce chiaramente che i giorni di congedo non rientrano nel periodo di comporto.

Questo articolo è stato pubblicato in malattia il 14 maggio 2014 da .Modifica

Malattie per patologie

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25/09/2011

Orientamenti applicativi_M184

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Quali sono le condizioni per poter fruire della particolare tutela relativa alle terapie salvavita di all'art. 21 comma 7 bis del CCNL del 16 maggio 2001?

 

L' art. 6 comma 1 del CCNL integrativo del 16 maggio del 2001 in deroga alla regolamentazione ordinaria delle assenze per malattia contenuta nell' art. 21 del CCNL del 16 maggio 1995, ha previsto l'applicazione di una disciplina più favorevole per le assenze dovute a gravi patologie. Al riguardo, occorre specificare che la norma contrattuale, non richiede solo la presenza di particolari patologie ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie salvavita: i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l'applicazione della normativa in questione. Infatti, ai sensi di tale disposizione, sono esclusi dal calcolo del periodo di assenza per la conservazione del posto, di cui al primo comma del citato art. 21, oltre ai giorni di assenze per ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche quelli che, sulla base della certificazione della competente ASL, risultano essere legati alla concreta effettuazione delle citate terapie, intendendo con tale ultima formulazione ricomprendere anche i casi di effettuazione dei trattamenti al di fuori delle strutture suindicate.

Occorre, inoltre, precisare che la particolare tutela contrattuale si riferisce non a tutte le giornate di assenza dovute a patologie di particolare gravità, ma solo a quelle relative alle ipotesi di ricovero ospedaliero e di day-hospital, o comunque utilizzate per l'effettuazione delle summenzionate terapie salvavita.  Di conseguenza la norma di miglior favore non risulta essere applicabile agli altri periodi di assenza del lavoratore, ritenuti in qualche modo connessi o consequenziali alle stesse, come ad esempio quelli citati nella suindicata nota di codesta amministrazione (preparazione alla somministrazione terapica, visite specialistiche di controllo, convalescenza post terapica).

Per tali casi, ove ne ricorrono le condizioni, può farsi riferimento al trattamento ordinario delle assenze per malattia, come previsto dal citato art. 21 del CCNL del 16.05.1995.

 

 
 
 

Terapia salvavita

Post n°1709 pubblicato il 14 Maggio 2014 da deosoe

Home > Orientamenti Applicativi > Comparti > Ministeri 25/09/2011

Orientamenti applicativi_M184

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Quali sono le condizioni per poter fruire della particolare tutela relativa alle terapie salvavita di all'art. 21 comma 7 bis del CCNL del 16 maggio 2001?

L' art. 6 comma 1 del CCNL integrativo del 16 maggio del 2001 in deroga alla regolamentazione ordinaria delle assenze per malattia contenuta nell' art. 21 del CCNL del 16 maggio 1995, ha previsto l'applicazione di una disciplina più favorevole per le assenze dovute a gravi patologie. Al riguardo, occorre specificare che la norma contrattuale, non richiede solo la presenza di particolari patologie ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie salvavita: i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l'applicazione della normativa in questione. Infatti, ai sensi di tale disposizione, sono esclusi dal calcolo del periodo di assenza per la conservazione del posto, di cui al primo comma del citato art. 21, oltre ai giorni di assenze per ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche quelli che, sulla base della certificazione della competente ASL, risultano essere legati alla concreta effettuazione delle citate terapie, intendendo con tale ultima formulazione ricomprendere anche i casi di effettuazione dei trattamenti al di fuori delle strutture suindicate.

Occorre, inoltre, precisare che la particolare tutela contrattuale si riferisce non a tutte le giornate di assenza dovute a patologie di particolare gravità, ma solo a quelle relative alle ipotesi di ricovero ospedaliero e di day-hospital, o comunque utilizzate per l'effettuazione delle summenzionate terapie salvavita.  Di conseguenza la norma di miglior favore non risulta essere applicabile agli altri periodi di assenza del lavoratore, ritenuti in qualche modo connessi o consequenziali alle stesse, come ad esempio quelli citati nella suindicata nota di codesta amministrazione (preparazione alla somministrazione terapica, visite specialistiche di controllo, convalescenza post terapica).

Per tali casi, ove ne ricorrono le condizioni, può farsi riferimento al trattamento ordinario delle assenze per malattia, come previsto dal citato art. 21 del CCNL del 16.05.1995.

 

 

 
 
 

Pensioni

Post n°1708 pubblicato il 14 Maggio 2014 da deosoe

 

La riforma delle pensioni

È partita la nuova campagna istituzionale ideata da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Inps per spiegare, in modo semplice e comprensibile a tutti, i concetti fondamentali della previdenza e le novità introdotte dalla Riforma.

Si tratta di alcuni brevi cartoni animati realizzati da Bruno Bozzetto, autore di numerosi lungometraggi e cortometraggi di animazione di grande successo, in collaborazione con il giornalista Lorenzo Pinna.

visualizza il video

A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributiversati durante l'intera vita assicurativa
Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzionipercepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.

La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all'AGO e forme sostitutive, a partire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.

Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l'età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il  2018 a  66 anni di età.

Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.

Gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.

Tutti, uomini e donne, devono avere un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l'anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.

I requisiti, oltre ad essere soggetti all'adeguamento alla speranza di vita (per l'anno 2013 pari a 3 mesi), sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).

Per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Non e', invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni.

Infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). 
La riduzione non si applica a chi matura il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni.

Oltre all'innalzamento dell'età viene affiancata anche una certa  flessibilità nell'uscita dal lavoro. Da 62 anni a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni, fermo restando il rispetto dei limiti ordinamentali nel pubblico impiego.

In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all'AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:

  • i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione anticipata  al compimento dei 64 anni di età;
  • le lavoratrici  che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno  60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.

La "riforma delle pensioni", con l'aumento dell'età pensionabile e l'abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:

  • ai lavoratori che maturano  i requisiti previsti  entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;
  • alle lavoratrici dipendente ed autonome,  in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome  per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015,  è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

È previsto il blocco dell'adeguamento all'inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che superano 1.402 euro nel 2011.

Per ulteriori approfondimenti consultare la Circolare n.35 del 14 marzo 2012


Leggi questo articolo in formato PDFTorna suall'inizio del contenuto.

 

 

 
 
 

Lavoro e fisco

Post n°1707 pubblicato il 14 Maggio 2014 da deosoe

ULTIMISSIME LAVORO - FISCALE14/05/2014
GIURISPRUDENZACOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALESENTENZACOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LATINA - Sentenza 28 febbraio 2013, n. 41FISCALE

Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Nullità della notificazione

CORTE DI CASSAZIONEORDINANZACORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 maggio 2014, n. 9713LAVORO, FISCALE

Tributi - IRPEF - Dipendente di un istituto bancario - Somme corrisposte dal fondo di previdenza complementare a saldo e stralcio - Accordo transattivo risolutivo - Tassazione in egual misura della pensione integrativa

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 maggio 2014, n. 10386FISCALE

Tributi - IRPEF - Società a ristretta base - Presunzione di ricavi in nero - Conti bancari - Sussiste

SENTENZACORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 aprile 2014, n. 8209LAVORO

Lavoro - Trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra - Adibizione a mansioni incoerenti con l'inquadramento - Violazione dell'art. 2103 cod. civ. - Successiva cessione del ramo di azienda cui il lavoratore era stato illegittimamente adibito - Automatico trasferimento

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 aprile 2014, n. 8327FISCALE

Tributi - IVA - Oggetto - Cessione dei beni - Imprenditore agricolo - Cessione di terreno divenuto edificabile - Assoggettabilità ad I.V.A. - Esclusione - Imposta proporzionale di registro - Applicabilità

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 maggio 2014, n. 10352LAVORO

Lavoro - Licenziamento - Assenza da lavoro senza autorizzazione - Relazione sentimentale col marito della datrice - Legittimità

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 maggio 2014, n. 19574LAVORO, FISCALE

Omesso versamento di ritenute previdenziali per i lavoratori dipendenti - Fallimento - Scriminante - Non sussiste

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 maggio 2014, n. 19595FISCALE

Tributi - Reati fiscali - Evasione - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Prove - Motivazione del Tribunale - Legittimità

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 febbraio 2014, n. 3932FISCALE

Tributi - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Interpretazione degli atti - Imposta complementare di registro - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Interpretazione - Criteri - Natura intrinseca ed effetti giuridici degli atti - Preminenza della causa reale e complessiva dell'operazione economica rispetto alle singole operazioni negoziali - Necessità

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 marzo 2014, n. 7329FISCALE

Catasto - Classificazione catastale - Individuazione delle categorie e delle classi catastali - D.M. 2 agosto 1969 - Caratteristica di lusso delle abitazioni - Irrilevanza - Abitazione signorile, civile, popolare - Nozioni presenti nell'opinione generale - Decisività

CORTE DI GIUSTIZIA CE - UESENTENZACORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 08 maggio 2014, n. C-347/12LAVORO

"Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Regolamento (CEE) n. 574/72 - Prestazioni familiari - Assegni familiari - Assegno parentale - "Elterngeld" - "Kindergeld" - Calcolo dell'integrazione differenziale"

LEGISLAZIONEDECRETO MINISTERIALEMINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 30 aprile 2014FISCALE

Monitoraggio e certificazione del patto di stabilità interno per il 2014 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 07 marzo 2014LAVORO, FISCALE

Modifiche al decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009

LEGGE PROVINCIALEBOLZANOLEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO 23 aprile 2014, n. 3FISCALE

Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)

PRASSIAGENZIA DELLE ENTRATERISOLUZIONEAGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 13 maggio 2014, n. 50/ELAVORO, FISCALE

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, della quota dell'imposta sui redditi, dovuta dalle imprese aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione siciliana che in esso possiedono stabilimenti e impianti, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 13 maggio 2014, n. 51/ELAVORO, FISCALE

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese localizzate nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis", da effettuarsi in riduzione dei versamenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 aprile 2013, in attuazione dell'articolo 37, comma 4-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

INAILNOTAINAIL - Nota 13 maggio 2014, n. 3347LAVORO, FISCALE

Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. Sospensione dei versamenti e degli adempimenti. Art. 3, legge n. 50/2014 di conversione del dl n. 4/2014.

INPSMESSAGGIOINPS - Messaggio 12 maggio 2014, n. 4573LAVORO

Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza - Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 92/2012 - Criteri per la determinazione dell'importo dell'assegno straordinario di sostegno al reddito (categoria - 198 VESO33) - Rilascio delle procedure di liquidazione.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALICOMUNICATOMINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 13 maggio 2014LAVORO, FISCALE

Approvazione della delibera n. 40/14/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 5 marzo 2014.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCIRCOLAREMINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 13 maggio 2014, n. 17717LAVORO, FISCALE

Disciplina dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014. Chiarimenti in merito all'applicazione della normativa.

 
 
 

Edilizia sociale

Post n°1706 pubblicato il 14 Maggio 2014 da deosoe

 

 

 

ULTIMISSIME EDILIZIA - COOPERATIVE14/05/2014
GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONESENTENZACORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 maggio 2014, n. 10352COOPERATIVE, EDILIZIA

Lavoro - Licenziamento - Assenza da lavoro senza autorizzazione - Relazione sentimentale col marito della datrice - Legittimità

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 maggio 2014, n. 19574COOPERATIVE, EDILIZIA

Omesso versamento di ritenute previdenziali per i lavoratori dipendenti - Fallimento - Scriminante - Non sussiste

CORTE DI GIUSTIZIA CE - UESENTENZACORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 08 maggio 2014, n. C-347/12COOPERATIVE, EDILIZIA

"Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Regolamento (CEE) n. 574/72 - Prestazioni familiari - Assegni familiari - Assegno parentale - "Elterngeld" - "Kindergeld" - Calcolo dell'integrazione differenziale"

PRASSIAGENZIA DELLE ENTRATERISOLUZIONEAGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 13 maggio 2014, n. 50/ECOOPERATIVE, EDILIZIA

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, della quota dell'imposta sui redditi, dovuta dalle imprese aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione siciliana che in esso possiedono stabilimenti e impianti, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 13 maggio 2014, n. 51/ECOOPERATIVE, EDILIZIA

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese localizzate nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis", da effettuarsi in riduzione dei versamenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 aprile 2013, in attuazione dell'articolo 37, comma 4-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

 

 
 
 
 
 

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Data di creazione: 30/12/2012
 

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