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Messaggi del 26/06/2014

il fatto quotidiano

Post n°1773 pubblicato il 26 Giugno 2014 da deosoe

Il Fatto Quotidiano 

 
 
 

il manifesto

Post n°1772 pubblicato il 26 Giugno 2014 da deosoe

Il Manifesto 

 
 
 

Assegni

Post n°1770 pubblicato il 26 Giugno 2014 da deosoe

 

 

Assegno per il nucleo familiare dei comuni

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Assegno per il nucleo familiare dei comuni

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Assegno per il nucleo familiare dei Comuni

COSA E'

È un assegno concesso in via esclusiva dai Comuni e pagato dall'Inps, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

COSA SPETTA

Un assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità.

A CHI SPETTA

Hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare dei Comuni:

  •  i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  •  i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi;
  • nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l'assegno. Per l'anno 2014 l'ISE è pari a 25.384,91 euro per un nucleo di 5 componenti di cui almeno tre figli minori.  
LA DOMANDA

 Deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al nucleo familiare (ANF).
Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.) in corso di validità.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, con proprio provvedimento dispone il mandato di pagamento all'Inps dandone contestuale comunicazione al cittadino richiedente. 

L'Inps provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati riguardanti il mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. 

Il Comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

 

QUANDO SPETTA

Spetta in presenza di:

  • nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
  • risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l'assegno.

 

 

DECORRENZA E TERMINE DEL DIRITTO

Il diritto decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest'ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

Il diritto all'assegno cessa:

  • Dal 1° di gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito del reddito 

oppure

  •  dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo. 

QUANTO SPETTA

  • L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Per l'anno 2014 l'importo è pari in misura intera a euro 141,02 mensili.

Leggi questo articolo in formato PDFTorna suall'inizio del contenuto.

 

 

 
 
 

News Inps

Post n°1769 pubblicato il 26 Giugno 2014 da deosoe

 

 

News inps

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News

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  • 19Giu
    Piano Industriale 2014-2016

    Data pubblicazione: 19/06/2014L'Istituto, con determinazione commissariale n. 38 dell' aprile 2014, ha adottato il Piano Industriale che rappresenta il quadro organico di azioni di sviluppo che sono state individuate per realizzare il raggiungimento degli obiettivi strategici degli interventi di integrazione per gli anni 2014 - 2016.

    Piano Industriale 2014-2016

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  • 18Giu
    Fondo di solidarietà dipendenti Credito

    Data pubblicazione: 18/06/2014Sulla base dell'indirizzo espresso nella nota 40/0015793 del 26 aprile 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal mese di gennaio 2014 - e fino al mese di giugno 2014 - è ripristinato l'obbligo del versamento del contributo ordinario del 0,50% di finanziamento del Fondo di solidarietà per i dipendenti del Credito. Il messaggio n. 5409 del 17 giugno 2014 fornisce tutte le necessarie informazioni alle aziende interessate.

    Leggi questa newsTitolo news 2 in formato PDF

  • 18Giu
    Contrattazione di secondo livello. Sgravio contributivo 2013

    Data pubblicazione: 18/06/2014Per l'anno 2013, il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 prevede una dotazione finanziaria di 607 milioni di euro per il finanziamento dello sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, e stabilisce che tale sgravio possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. 
    La  circolare n. 78 del 17 giugno 2014  fornisce le prime indicazioni su condizioni di accesso al beneficio e modalità di richiesta dello sgravio. 

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  • 17Giu
    Lavoratori Domestici: i dati del 2013

    Data pubblicazione: 17/06/2014Pubblicati i dati relativi al 2013 dell'Osservatorio statistico sui Lavoratori Domestici. 
    La banca dati si articola in due sezioni, "dati annuali" e "dati trimestrali" e fornisce informazioni sui lavoratori domestici assicurati presso l'Istituto prendendo in considerazione i lavoratori domestici che hanno ricevuto almeno un versamento contributivo nel corso dell'anno (sezione "dati annuali") e i lavoratori domestici che hanno ricevuto almeno un versamento contributivo nel corso del trimestre (sezione "dati trimestrali").
    L'Osservatorio prevede una serie di elaborazioni e controlli che vengono effettuati sui dati contenuti negli archivi amministrativi relativi alle comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di  lavoro domestico e ai versamenti, effettuati dai datori di lavoro, per il pagamento dei contributi previdenziali. 
    I dati corretti e normalizzati vengono poi pubblicati sul sito dell'Istituto dove è possibile una "navigazione multidimensionale", nel senso che è possibile costruire tavole statistiche personalizzate selezionando, dall'insieme delle variabili di classificazione presenti nel menu, quelle di proprio interesse.

    Per ulteriori dettagli su tali variabili si rimanda alla Nota metodologica

     

    Consulta l'Osservatorio statistico Lavoratori Domestici

     

     

     

    Leggi questa newsTitolo news 4 in formato PDF

  • 16Giu
    Nidi aziendali certificati in qualità

    Data pubblicazione: 16/06/2014Il 12 giugno 2014, la Direzione generale Inps ha ospitato la cerimonia di consegna delle prime Certificazioni ai Nidi Aziendali Montessoriani di Inps e Banca d'Italia, gestiti dalla Cooperativa Orsa, durante la quale si è discusso, con personalità del mondo universitario e dell'educazione dell'importanza di garantire processi educativi di qualità. Queste prime certificazioni rappresentano un punto di partenza importante per il Comitato Scientifico della Fondazione Montessori Italia, che ha elaborato un documento tecnico per definire i criteri per la qualità dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia a metodo montessoriano. In esso si dà risalto a quattro aspetti ritenuti necessari: la progettazione educativa, la gestione della struttura, la presenza dei materiali Montessori e la verifica del personale formato. La certificazione ha validità quadriennale e prevede ispezioni e audit annuali di controllo. L'ente di controllo terzo è Certiquality, un organismo che occupa una posizione di assoluto rilievo nel contesto della certificazione, con più di 9000 aziende e enti, tra cui scuole e università, certificati nel mondo. 
    In apertura è giunto il saluto dell'Assessore a Scuola, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità del Comune di Roma, Cattoi, che ha sottolineato la bontà del modello dell'asilo aziendale Inps in convenzione con il Comune di Roma (che riserva una parte dei posti a famiglie residenti nel Municipio), l'ottimo risultato della sinergia istituzionale con Inps e l'importanza della certificazione ottenuta.  Sono poi intervenuti Umberto Chiminazzo, Direttore Generale di Certiquality, il Presidente della Fondazione Montessori Italia, Quinto Battista Borghi, il prof. Furio Pesci, docente di Storia della Pedagogia presso Università La Sapienza di Roma e Marcello Mastrojeni, Dirigente Area Servizi Cliente Interno INPS.  
    Dopo la consegna delle Certificazioni di qualità alla Direttrice dell'Asilo Nido Inps, Maria Antonietta D'Alessandro, e alla Direttrice dei tre Nidi d'infanzia di Banca d'Italia, Cosima Papa, Sergio Saltalamacchia, Direttore Centrale Risorse Umane Inps ha portato il saluto dell'Istituto agli ospiti esprimendo soddisfazione per la consegna di questa prima certificazione, che riconosce la qualità del servizio offerto dall'Istituto a tutte le famiglie utenti del Nido aziendale Inps "I Nostri Piccoli Sorrisi", inaugurato presso la Direzione generale nel 2010.
    Programma

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  • 13Giu
    Inps, il punto sull'integrazione

    Data pubblicazione: 13/06/2014Si avvia a conclusione il processo di integrazione di Inps, Inpdap e Enpals, grazie al quale l'Istituto assume il ruolo di unico gestore di tutto il sistema pensionistico pubblico, delle prestazioni a sostegno al reddito e di molte prestazioni a carattere assistenziale. Con il primo semestre 2014, infatti, il processo di sperimentazione integrata del modello organizzativo di Direzione provinciale integrata è stato esteso alla totalità delle direzioni provinciali. Ad oggi, risultano ancora da integrare soltanto le strutture delle tre aree metropolitane di Milano, Napoli e Torino, e le sedi provinciali di Monza e Fermo. Per quanto riguarda, invece, le Direzioni regionali, restano da integrare soltanto cinque di queste. Nell'ambito del programma di razionalizzazione logistica, sui 162 interventi individuati sull'intero territorio nazionale ne sono stati avviati 142, di cui 113 completamente realizzati. Infine, è stata rideterminata la dotazione organica di tutto il personale.
    Per approfondimenti vedi l'informativa del Direttore generale sul processo di integrazione.

     

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  • 12Giu
    Protocollo d'intesa tra Inps e Guardia di Finanza

    Data pubblicazione: 12/06/2014Il commissario straordinario dell'Inps, Vittorio Conti, ed il Comandante 
    Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Saverio Capolupo, hanno siglato un protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra le due istituzioni. L'accordo prevede meccanismi di comunicazione e cooperazione organizzati tra il Corpo e l'Istituto, con lo scopo di consolidare l'azione di contrasto all'evasione contributiva ed alle frodi riguardo ai pagamenti previdenziali ed assistenziali. Il protocollo, per di più, prevede l'attuazione della recente riforma dell'ISEE che ha previsto il rafforzamento del sistema dei controlli sulle prestazioni sociali agevolate, attraverso il diretto coinvolgimento della Guardia di Finanza. 

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  • 11Giu
    Fondo di solidarietà personale credito

    Data pubblicazione: 11/06/2014Nei casi in cui i finanziamenti deliberati dal Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale dipendente dalle imprese del credito, non vengano interamente utilizzate dalle aziende richiedenti nell'arco di tempo indicato nella delibera di autorizzazione, ad esempio per sospensione di attività lavorativa o per riduzione dell'orario di lavoro, su richiesta dell'azienda la parte non utilizzata può essere messa nuovamente a disposizione della stessa per finanziare successive richieste. 
    A tale scopo, le aziende interessate dovranno inviare un'apposita dichiarazione di responsabilità, redatta secondo il facsimile allegato al messaggio n. 5273 dell'11 giugno 2014.

     

     

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  • 11Giu
    Assegno nucleo familiare. Nuovi livelli di reddito

    Data pubblicazione: 11/06/2014I livelli di reddito familiare per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono stati rivalutati in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 2012 e l'anno 2013, calcolata dall'Istat nella misura dell'1,1%. 
    I nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono disponibili nelle tabelle allegate alla circolare n. 76 del'11 giugno 2014.

     

     

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  • 11Giu
    Banca Centrale Europea. Riduzione tasso di interesse

    Data pubblicazione: 11/06/2014Con la decisione di politica monetaria del 5 giugno 2014, la Banca Centrale Europea ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissandolo nella misura dello 0,15% a decorrere dall'11 giugno 2014. Dal momento che tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e sulla misura delle sanzioni civili, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,15% annuo. Tale misura trova applicazione alle rateazioni presentate a decorrere dal giorno 11 giugno 2014, mentre i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
    Per maggiori informazioni vedi circolare n. 75 dell'11 giugno 2014.

 

 

 
 
 

Assegno familiare

Post n°1768 pubblicato il 26 Giugno 2014 da deosoe

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Assegno al nucleo familiare

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L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

 

A CHI SPETTA

 L'Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori  dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

 

MISURA DELLA PRESTAZIONE

È calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).L'importo dell'assegno è pubblicato annualmente dall'Inps in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno seguente. (circ. Inps n.84 del 23/05/2013

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:

  •  il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  •  il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
  •  i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  •  i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.

Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;

  •  i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  •  i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
  •  i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;

Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all'ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile. 

DOMANDA

Deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:

  1. al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
  2. all'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:
    • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito";
    • Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
    • Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni. 
Se la domanda viene presentata per uno o per  più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

AUTORIZZAZIONE

Se l'erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoro è necessaria l'autorizzazione nei casi in cui:

  • venga richiesta l'inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
  • nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
  • per applicare l'aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
  • nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP

In tali casi l'utente deve presentare domanda di autorizzazione all'Inps, allegando la documentazione necessaria (ovvero relativa dichiarazione sostitutiva), utilizzando uno dei seguenti canali:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito - funzione Autorizzazioni Anf";
  • Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact - Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.

In seguito l'Inps rilascia all'utente il modello di autorizzazione ANF43 e l'utente presenta la domanda (ANF/DIP) al datore di lavoro con allegato il modello ANF43.Se l'erogazione degli ANF è effettuata dall'Inps, in presenza di domande per i casi indicati di seguito, l'utente presenta  la richiesta di liquidazione ANF con allegata la documentazione/ dichiarazione sostitutiva necessaria alla definizione della domanda stessa ma non è previsto il rilascio dell'autorizzazione ANF.Casi in cui è prevista l'autorizzazione:

  • per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
  • per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
  • per figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
  • per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
  • per nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);
  • per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all'indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex lege n. 118 del 1871 o di frequenza ex lege n. 289 del 1990);
  • per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l'inabilità al 100%);
  • per minori in accasamento eterofamiliare;
  • per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;
  • per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.

 

 DECORRENZA E VARIAZIONE

Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l'erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione o riconoscimento del matrimonio, nascita o adozione di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio). Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'Inps la data iniziale dell'erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa. 

REDDITI DEL NUCLEO

I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.Non devono essere dichiarati tra i redditi:

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato. 

 

 IL PAGAMENTO

L'assegno viene pagato:

  • dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
  • direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Il pagamento effettuato direttamente dall'INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o  mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

 

PAGAMENTO AL CONIUGE DELL'AVENTE DIRITTO

Il coniuge dell'avente diritto, alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, può chiedere l'erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all'ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.  L'accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell'importo dell'assegno continua ad avvenire con riferimento all'avente diritto.La richiesta di pagamento da parte del coniuge deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559. 

 PAGAMENTO IN CASO DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI

Nel caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all'ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell' ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell'affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all'assegno per il nucleo familiare. 

PAGAMENTO AL GENITORE CONVIVENTE CON FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO

Il genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio, privo di autonomo diritto, può chiedere il pagamento degli ANF sulla posizione dell'altro genitore lavoratore dipendente non convivente.  Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente. 

 

 
 
 
 
 

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