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Assegno familiare
Post n°1768 pubblicato il 26 Giugno 2014 da deosoe
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L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. A CHI SPETTA L'Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto. MISURA DELLA PRESTAZIONE È calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).L'importo dell'assegno è pubblicato annualmente dall'Inps in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno seguente. (circ. Inps n.84 del 23/05/2013) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIAREGli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:
Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all'ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile. DOMANDADeve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:
Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni. Se l'erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoro è necessaria l'autorizzazione nei casi in cui:
In tali casi l'utente deve presentare domanda di autorizzazione all'Inps, allegando la documentazione necessaria (ovvero relativa dichiarazione sostitutiva), utilizzando uno dei seguenti canali:
In seguito l'Inps rilascia all'utente il modello di autorizzazione ANF43 e l'utente presenta la domanda (ANF/DIP) al datore di lavoro con allegato il modello ANF43.Se l'erogazione degli ANF è effettuata dall'Inps, in presenza di domande per i casi indicati di seguito, l'utente presenta la richiesta di liquidazione ANF con allegata la documentazione/ dichiarazione sostitutiva necessaria alla definizione della domanda stessa ma non è previsto il rilascio dell'autorizzazione ANF.Casi in cui è prevista l'autorizzazione:
DECORRENZA E VARIAZIONE Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l'erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione o riconoscimento del matrimonio, nascita o adozione di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio). Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'Inps la data iniziale dell'erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa. REDDITI DEL NUCLEOI redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.Non devono essere dichiarati tra i redditi:
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato. IL PAGAMENTO L'assegno viene pagato:
Il pagamento effettuato direttamente dall'INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN. PAGAMENTO AL CONIUGE DELL'AVENTE DIRITTO Il coniuge dell'avente diritto, alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, può chiedere l'erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all'ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. L'accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell'importo dell'assegno continua ad avvenire con riferimento all'avente diritto.La richiesta di pagamento da parte del coniuge deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559. PAGAMENTO IN CASO DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATINel caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all'ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell' ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell'affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all'assegno per il nucleo familiare. PAGAMENTO AL GENITORE CONVIVENTE CON FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIOIl genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio, privo di autonomo diritto, può chiedere il pagamento degli ANF sulla posizione dell'altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.
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