A tutela della libertà morale nonché dell’onore e della reputazione di chi scrive su questo Blog.

A tutela della libertà morale nonché dell’onore e della reputazione di chi scrive su questo Blog.

 

A tutela della libertà morale nonché dell’onore e della reputazione di chi scrive su questo Blog,
si avvisa che sarà cancellato ogni messaggio contenente frasi ed/od espressioni offensive e nell’ immediato
sarà richiesta bannatura dell’autore delle stesse, con espressa riserva di rivolgersi alle Forze dell’Ordine
e querelare chiunque incorra nei reati di ingiuria, diffamazione, minacce, molestie e altro,
ai sensi del Codice Penale al fine di far punire tutti i responsabili.

Al tal fine si rammenta che :

– a norma dell’art. 594 C.P. (INGIURIA)
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente…
anche con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (2’ comma)…
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

– a norma dell’art. 595 C.P. (DIFFAMAZIONE)
Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
(tale è considerato internet nella percezione normativa consolidatasi), ovvero in atto pubblico,
la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Blogging e diffamazione, responsabilità dell’ammi-nistratore del sito per i commenti dei lettori, in Archivio penale, n. 3, 2013.

Onore e reputazione: necessità di un ritorno alla tipicità dell’oggetto di tutela nell’ingiuria e nella diffamazione, in Cass. Pen., 1994, pag. 2552

Diffamazione a mezzo stampa, satira e internet: profili di responsabilità, in Danno e responsabilità, n. 10, 2005, pag. 1010 ss

 

 

– a norma dell’art. 612 C.P. (MINACCIA)
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito,
a querela della persona offesa con la multa fino a euro 51.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339,
la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio.

– a norma dell’art. 660 C.P. (MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono,
per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo
è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

A tutela della libertà morale nonché dell’onore e della reputazione di chi scrive su questo Blog.ultima modifica: 2019-11-16T12:45:54+01:00da allegra.gioia
Share via emailSubmit to redditShare on Tumblr

Lascia un commento

Se possiedi già una registrazione clicca su entra, oppure lascia un commento come anonimo (Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato ma sarà visibile all'autore del blog).
I campi obbligatori sono contrassegnati *.