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« Messaggi e circolari inpsVenerdi 13 giugno al Campidoglio »

Esperto pensioni

Post n°1686 pubblicato il 07 Maggio 2014 da deosoe

 

La "Via Crucis" dei vari "esodati" "mobilitati" "prosecutori" ecc. è costellata da vari provvedimenti (non certo per salire sul "Calvario" o "Golgota" ma per raggiungere l'agognata pensione). Da ultimo, in ordine di tempo, l'articolo 1, commi 194-198, della legge 24 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Questo provvedimento viene definito, generalmente, "quinta salvaguardia" intendendo per "quarta salvaguardia": l'articolo 11 del DL n. 102/2013; l'articolo 11-bis del DL n. 102/2013; l'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del DL n. 101/2013.

In attuazione dell'articolo 1, commi 194-198, della legge 24 dicembre 2013, n. 147 è stato emanato il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014, e la Circolare n. 10 del 18 aprile 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con allegate le copie dei Moduli per le istanze.

Oggi l'INPS ha postato sul suo sito InterNet il Messaggio n. 4373 del 2 maggio 2014 con le istruzioni applicative delle salvaguardie in argomento precisando anche che le istanze devono essere presentate entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo.

Per la presentazione delle istanze consiglio gli interessati di rivolgersi alla locale sede del Patronato INCA il cui indirizzo è rilevabile dal sito InterNet www.inca.it.

Per la verifica dello stato di attuazione delle varie salvaguardie può essere consultato l'apposito report che l'INPS aggiorna periodicamente.

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Alcuni interlocutori, avendo avuto notizia dalla trasmissione TV "Ballarò" e conseguente passa-parola, hanno chiesto chiarimenti circa l'errato calcolo, da parte dell'INPS, dell'importo della pensione per chi, in precedenza al pensionamento, ha avuto un periodo do mobilità.

Ricordo che l'articolo 3, comma 6, del DLgs n. 503/1992, dispone:

Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat.

Poiché negli ultimi anni l'INPS non ha provveduto ad applicare la rivalutazione delle retribuzioni accreditate figurativamente l'importo della pensione risulta inferiore al dovuto.

Informo inoltre che con l'articolo 38 del DL n. 98 del 2011 è stato aggiunto un comma all'articolo 47 del DPR n. 639/1970 in base al quale il termine di decadenza di tre anni si applica anche nel caso di riconoscimento parziale della prestazione. Ciò significa se si lascia trascorrere il triennio senza richiedere la regolarizzazione della prestazione se ne perde il diritto per sempre. Poiché la modifica è stata introdotta con effetto dal 6 luglio 2011 il triennio scade il 6 luglio 2014.

Coloro che hanno avuto un periodo di mobilità in precedenza alla decorrenza della pensione è bene che facciano verificare con urgenza se l'importo della pensione è stato correttamente determinato. A tale scopo possono rivolgersi alla locale sede del Patronato INCA il cui indnrizzo possono rilevarlo dal sito www.inca.it.

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http://www.rassegna.it/articoli/2014/05/03/111335/il-rebus-pensioni-finiremo-tutti-non-pensionabili

 

 

 
 
 
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