Post n°1821 pubblicato il
16 Settembre 2014 da
deosoe
LAVOROGiacinto Favalli, a cura di
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Lucia Nacciarone
Così decide la Corte di cassazione con la sentenza n. 19000 del 10 settembre 2014, che respinge il ricorso di uomo contro la decisione d'appello che confermava a suo carico l'obbligo di corrispondere la somma di 2500 euro alla ex moglie ed un contributo di 1500 euro per il mantenimento dei figli.
I giudici di legittimità condividono le motivazioni della Corte di merito, secondo le quali l'unico reddito percepito dalla donna era il mantenimento, non avendo la stessa capacità e competenze professionali per poter lavorare; inoltre, non aveva i dividendi delle azioni di cui era comproprietaria con l'ex marito, né i canoni di locazione dell'appartamento che avevano in comune, a differenza del ricorrente che invece poteva contare su un reddito molto alto.
Il ricorrente lamentava che a causa di un problema di salute la propria attività lavorativa (e di conseguenza la capacità economica) era diminuita, e che non c'erano prove che il tenore di vita in costanza di matrimonio fosse tanto alto.
Ma la Corte ha stabilito l'accertamento sul tenore di vita è presuntivo, ovvero si desume dalle potenzialità economiche dei coniugi, vale a dire dall'ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali.
Né alcun rilievo assumeva la circostanza, dedotta dal ricorrente, della mancanza di disponibilità della donna a reperire un'idonea attività lavorativa, alla luce della considerazione che la stessa era priva di conoscenze professionali di alcun genere.
Inviato da: kimty
il 30/09/2015 alle 10:06
Inviato da: nery_alias_nerina
il 01/07/2015 alle 17:47
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il 21/04/2015 alle 20:18
Inviato da: anastasia_55
il 20/02/2015 alle 19:05
Inviato da: irene_mori
il 20/02/2015 alle 16:22