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Naspi
Post n°2379 pubblicato il 30 Aprile 2015 da deosoe
NASpI, dal 1° maggio 2015 al via la nuova disoccupazione Al via dal 1° maggio 2015 l'indennità di disoccupazione NASpI, Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego introdotta dal Jobs Act. Vediamo di cosa si tratta.
Così come previsto dal D. Lgs 22/2015 in attuazione dell''art. 1 comma 2 della Legge n. 183/2014, cosiddetto Jobs Act, dal 1° maggio 2015 entrerà in vigore la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. Si tratta della nuova indennità di disoccupazione che prenderà il posto dell'ASpI e della mini-ASpI per gli eventi di disoccupazione intercorsi a partire da venerdì 1° maggio 2015. La NASpI riguarderà tutti i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori del pubblico impiego a tempo indeterminato e i lavoratori agricoli sia a tempo determinato che indeterminato. Per aver diritto alla NASpI il lavoratore deve aver involontariamente perso il proprio lavoro, quindi per:
Altri requisiti per l'ottenimento della NASpI:
La domanda di NASpI va presentata all'INPS entro 68 giorni dall'evento di disoccupazione attraverso i consueti canali:
L'indennità decorrerà dall'ottavo giorno nel caso di domanda presentata entro 7 giorni dall'evento di disoccupazione, oppure dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Calcolo dell'indennitàL'indennità mensile di disoccupazione NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
L'indennità mensile in ogni caso non può superare nel 2015 l'importo massimo mensile di 1300 €. L'indennità mensile è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Nota Bene Tutti gli importi andranno rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. DurataLa NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane. CondizionalitàLa NASpI continuerà ad essere erogata per l'intera dura a condizione che:
Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di un'attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa. Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato e lavoro autonomoLa nuova normativa sulla NASpI ha previsto anche i casi di Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato e lavoro autonomo, per i quali comunque rimandiamo a prossimi approfondimenti e circolari INPS
Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2015/04/naspi-dal-1-maggio-2015-guida/#ixzz3YidJUkog
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