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Congedo straordinario

Post n°2435 pubblicato il 25 Maggio 2015 da deosoe

 

Congedo straordinario: come fare domanda

Il congedo straordinario per l'assistenza ai disabili in condizione di gravità si traduce nel diritto a fruire di tre giorni mensili di permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e che il congedo straordinario e i permessi concessi dalla Legge 104 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

Con la Circolare n. 159 l'Inps fornisce indicazioni dettagliate sui requisiti soggettivi per il riconoscimento del congedo straordinario e sulle modalità per la presentazione delle domande.

La domanda di fruizione del congedo straordinario deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
•Web, ovvero i servizi telematici INPS accessibili tramite PIN attraverso, seguendo il percorso relativo al servizio di "Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito";
•Patronati;
•Contact Center Multicanale, numero verde 803164.

In tutti i casi è possibile fruire del beneficio a patto  di essere conviventi con il disabile e che i soggetti che vengono prima nell'ordine prioritario siano:
•mancanti, assenza naturale e giuridica o altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità come il divorzio, la separazione legale o l'abbandono;
•deceduti;
•affetti da patologie invalidanti tali da impossibilitarli a svolgere la propria funzione assistenziale.

A confermare la possibilità anche per i parenti affini di fruire del beneficio è stata la recente sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non inseriva i parenti o affini entro il terzo grado e conviventi tra coloro che possono richiedere il congedo straordinario per assistenza alla persona disabile in situazione di gravità, in assenza degli altri soggetti idonei.

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