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Post n°2558 pubblicato il 12 Ottobre 2015 da deosoe

Dimissioni e risoluzione consensuale dopo il Jobs Act

Il D. lgs 151/2015 c.d. Decreto Semplificazioni in materia di lavoro ha modificato la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale

Dimissioni e risoluzione consensuale dopo il Jobs Act

Con il D. lgs 151/2015 (c.d. Decreto Semplificazioni in materia di lavoro), entrato in vigore lo scorso 24 settembre in attuazione del Jobs Act, è stata rivista la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale.

Il Jobs Act, a rafforzamento del contrasto alle dimissioni in bianco, ha introdotto una ulteriore novità, ovvero la compilazione in via telematica delle dimissioni. Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Quest’ultimo decreto dovrà essere emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Nel decreto saranno stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonchè gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione del suddetto modulo di dimissioni telematiche.

Revoca delle dimissioni

Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

La trasmissione telematica dei moduli di dimissioni e risoluzione consensuale può avvenire sia direttamente a cura del lavoratore, che per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonchè degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione.

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i suddetti moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.

Esclusioni

Sono escluse dalla suddetta procedura la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di legge.

Sono inoltre escluse le dimissioni e la risoluzione consensuale dei collaboratori domestici, inoltre dette norme non sono applicabili nel
caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003

Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2015/10/dimissioni-e-risoluzione-consensuale-dopo-il-jobs-act/#ixzz3oMoB1A5h

 
 
 
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