#Suicidio del #paziente: lo psichiatra risponde di omicidio colposo

SUICIDIO - OMICIDIO COLPOSO

Suicidio del paziente: lo psichiatra risponde di omicidio colposo

La Cassazione torna ad occuparsi dei reati omissivi impropri con riferimento alla responsabilità professionale medica.

È stata pubblicata solo ieri la sentenza n. 43476 con cui la quarta sezione penale, confermando la condanna resa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, ha ritenuto colpevole di omicidio colposo, un medico del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura di San Cataldo dove veniva accompagnata dal marito, una donna già dichiarata affetta da schizofrenia paranoide cronica, per aver ingerito un’intera confezione di Serenase.

Il medico, in base alla ricostruzione dei fatti operata dai Giudici del merito, dopo aver constatato che la paziente, che egli già seguiva da mesi, si presentava tranquilla e con gli occhi aperti, congedava i coniugi e tranquillizzava il marito che invece, si era recato in ospedale già munito del necessario per un eventuale immediato ricovero.

Rientrati a casa, l’uomo lasciava per poche ore la donna che, nel frattempo si era assopita sul letto e rientrando, scopre che la moglie si era lanciata dalla finestra, perdendo la vita.

Contro la sentenza della Corte di Appello ricorreva il medico assumendo violazione di legge e vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, oltre che travisamento della prova: la Corte territoriale avrebbe cioè, omesso l’indagine causale tra la condotta omessa e il suicidio.

Al riguardo, val la pena rimarcare che nella specie ricorrono i principi sanciti nella nota sentenza a SS.UU. (c.f. Franzese) del 11.09.2002 n. 30328 con particolare riferimento alla categoria dei reati omissivi impropri e allo specifico settore della attività medico-chirurgica.

Sembra opportuno ricordare che i principi di diritto affermati erano i seguenti:

1) Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica – si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

2) Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica”.

3) L’insufficienza, la contraddittorietà, l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio.

Facendo applicazione di tali, pressochè incontrastati principi, gli Ermellini, con la sentenza in commento hanno confermato la posizione di “garanzia” del medico che si estrinseca nell’obbligo di controllo del paziente che assurge, in tal modo a fonte di pericolo, rispetto al quale il garante, ha il dovere di neutralizzare gli effetti lesivi verso terzi e verso sè stessi.

L’imputato d’altronde, proprio perché medico psichiatra che aveva in cura la vittima già da mesi, di cui aveva contribuito a stilare ben 13 cartelle cliniche, non poteva ignorare né lo stato anamnestico della paziente, né la circostanza che il farmaco ingerito, essendo del tipo “aloperidolo” avrebbe sviluppato i suoi effetti dalle due alle sei ore dopo l’assunzione.

L’aver congedato i coniugi, minimizzando sull’accaduto e comunque senza neanche suggerire un controllo presso il vicino pronto soccorso, ovvero tenere la paziente sotto controllo, anche ricorrendo a un ASO (accertamento sanitario obbligatorio), costituisce violazione del dovere di diligenza professionale e, data la prevedibilità del suicidio – per il particolare stato d’animo della paziente che già in passato aveva posto in essere condotte suicidiarie – egli deve essere ritenuto responsabile di non aver impedito il tragico evento.

Tale decisione evidenzia tre profili di particolare interesse.

Il primo riguarda il fondamento dell’obbligo di garanzia in forza del quale il sanitario assume l’obbligo di curare nel modo migliore il paziente e la cui violazione rappresenta la conditio sine qua non della responsabilità a titolo di colpa. Il secondo attiene alla prevedibilità di un evento potenzialmente dannoso per il paziente, tale da imporre al sanitario di mettere in atto qualsiasi attività al fine di evitare il suo verificarsi. Il terzo, concerne, invece, la regola di condotta che deve guidare la valutazione del giudicante sull’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva del sanitario e l’evento dannoso.

Sotto il profilo della prevedibilità dell’evento è ovvio, invece, che il sanitario non sarà ritenuto responsabile nel caso in cui si verifichi un evento eccezionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 41comma 2, c.p.

Con riferimento al caso de quo ovvero alla prevedibilità degli effetti nocivi di un farmaco e, quindi, dell’evento dannoso, la Cassazione ha sostenuto che il sanitario che prescrive un medicinale deve tenere adeguatamente in considerazione gli effetti collaterali, se e quando questi sono richiamati come probabili e anche possibili dalla scienza medica e ciò a maggior ragione quando la relativa indicazione è contenuta nel foglio illustrativo allegato alla confezione del farmaco.

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#Suicidio del #paziente: lo psichiatra risponde di omicidio colposoultima modifica: 2017-09-22T13:43:54+02:00da gelsominacimino