Agenzia Riscossioni Esattoria: Escluso il controllo dell’Antitrust sull’attività di recupero crediti

Agenzia Riscossioni Esattoria: Escluso il controllo dell’Antitrust sull’attività di recupero crediti

Il Consiglio di Stato, irrompendo rispetto a innumerevoli precedenti adottati per la stessa materia, in un procedimento patrocinato dall’Avv. Gelsomina CIMINO, ha infine riconosciuto che L’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato non ha competenza circa l’applicazione di sanzioni a carico di società di recupero di crediti, già assoggettate al rilascio di apposita Licenza di Polizia (art. 115 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ad opera della Questura.

Con la Sentenza n. 3102 pubblicata il 13.05.2019 la Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha così definitivamente risolto la vicenda che ha visto come protagonista l’Agenzia Riscossioni Esattoria con sede in Roma, tacciata da più parti di essere la “FINTA” Agenzia delle Entrate, vanificando in tal modo l’opera commissionata da diversi Enti Pubblici, consistita nell’intraprendere attività di recupero crediti, sostituendosi – e in modo assolutamente efficace, con risultati ben superiori ad ogni aspettativa e certo mai conseguiti attraverso gli ordinari canali della riscossione statale – agli Enti normalmente preposti.

I Giudici di Palazzo Spada hanno infatti riconosciuto che “il regolare e corretto esercizio dell’attività in questione è rimessa – non già all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, bensì – all’esame degli organi specificamente preposti al rilascio del titolo autorizzativo ed al controllo di conformità della condotta ad esso

E ancora, scendendo nel dettaglio delle censure mosse dall’Avv. Gelsomina CIMINO avverso il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, il Supremo Giudice Amministrativo ha escluso che ai destinatari delle lettere denominate “Preavviso di esecuzione” possa essere applicata la speciale disciplina consumeristica dettata dal Codice del Consumo e ciò in accoglimento della tesi offerta per cui, il “trasgressore” di una sanzione amministrativa giammai può assumere la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo.

Tale impostazione risponde d’altronde, alla scelta legislativa (vds art. 35 del D.L. 50/2017) di attribuire alle amministrazioni locali il potere di affidare ad un soggetto preposto alla riscossione nazionale, il ruolo di “esattore” delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente.

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“L’ITALIA PAESE DI SANTI, POETI E AVVOCATI”: IL PAPA PREFERISCE CONFONDERE I RUOLI

“L’ITALIA PAESE DI SANTI, POETI E AVVOCATI”: IL PAPA PREFERISCE CONFONDERE  I RUOLI

L’intervento del Sommo Pontefice al corso “Matrimonio e Famiglia” tenutosi in San Giovanni in Laterano e conclusosi solo alcuni giorni fa con parole pesanti verso gli Avvocati apostrofati come “approfittatori e speculatori” della lite coniugale, non può che suscitare qualche riflessione.

Com’è noto, Papa Bergoglio con le due Lettere “Mitis Iudex Dominus Iesus” e “Mitis et misericors Iesus” ha riformato i processi di nullità del matrimonio canonico sia per il rito latino che per quello orientale: sono state quindi introdotte procedure più snelle e, soprattutto, è stata contemplata la gratuità della procedura, salvo una “giusta e dignitosa” retribuzione degli operai del Tribunale.

D’altro canto, sul piano deontologico, l’art. 49, § 2, delle Normare Romanae Rotae Tribunalis prescrive infatti che “procuratorum advocatorumque emolumenta non alia admittantur, quam quae sunt probata”. In sostanza, è vietato al patrono di percepire, o anche solo pattuire, compensi esagerati per la propria opera professionale.

Ma nel corso dell’intervento alla Basilica di San Giovanni, il Papa si è spinto oltre, invitando gli Avvocati all’ascolto dei coniugi e soprattutto, ad ammonire i coniugi in crisi dall’affidarsi ad Avvocati che “in queste situazioni di crisi pensano solo al guadagno che possono trarre” e quindi il monito “Bisogna difendere le coppie dalle mani di alcuni avvocati!

Il diritto di famiglia costituisce senz’altro un settore particolare, che porta l’avvocato ad occuparsi di situazioni delicate nelle quali vengono coinvolti, in misura maggiore rispetto ad altre fattispecie, gli equilibri e le situazioni personali dei soggetti interessati, costretti a vivere situazioni di profonda sofferenza e disagio. In molti casi, peraltro, le vicende vedono il coinvolgimento dei minori, la cui tutela e il cui interesse assumono importanza prioritaria ed esigono l’adozione di particolari cautele.

Si ritiene pertanto che, soprattutto nel diritto di famiglia, l’avvocato non debba limitarsi al rispetto delle regole procedurali a difesa del proprio assistito, ma debba “valutare le conseguenze” del proprio operato, nel senso che occorre “chiedersi cosa accada se agiamo in un determinato modo ovvero se non compiamo determinate azioni e nei confronti di chi si producano tali conseguenze (A. MARIANI MARINI Deontologia e responsabilità sociale: l’avvocato del minore).

D’altro canto, il nuovo Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31.01.2014, contiene alcune disposizioni che riguardano in maniera specifica il comportamento dell’avvocato in materia familiare e minorile, prevedendo ad esempio (art. 68, co. 4) il divieto assoluto, senza limiti temporali, per l’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi, di assistere un coniuge o un convivente della coppia in controversie successive tra i medesimi.

Se questa è la normativasia nell’ambito del diritto canonico che in quello statutariocui l’Avvocato DEVE attenersi (prevedendo anche la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale), davvero non si comprende come il Papa abbia potuto invocare la difesa delle coppie da “alcuni avvocati”, appellandosi ora agli obblighi di tipo etico-sociale, ora alla gratuità dell’impegno professionale, forse dimenticando che attraverso l’istituto del gratuito patrocinio, la difesa tecnica viene assicurata anche ai soggetti economicamente disagiati.

Né d’altronde, in nome dell’obbligo di lealtà e correttezza verso il cliente, si può dare ingresso a forme di coercizione della volontà, dissuadendo dalla separazione coppie in crisi che troppo spesso assurgono alle prime pagine della cronaca nera intrafamiliare.

E allora, come membro e parte attiva dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dico SI all’apertura verso la famiglia come centro di affetti; SI al rispetto della responsabilità genitoriale ma favorire una serena separazione è sicuramente obbligo dell’avvocato che abbia percepito, nel dispiegarsi della crisi coniugale, il pericolo di un acuirsi delle tensioni.

Difendere il significato di Famiglia ad ogni costo; dissuadere separazioni che possono assurgere a tragedie, non solo non è compito dell’Avvocato (e forse più opportunamente del Ministro del culto che dovrebbe conoscere, attraverso la confessione, l’animo profondo dei fedeli) ma è contrario al principio di lealtà e verità, il tentativo di sopraffazione della volontà altrui e, anzi, l’Avvocato, attraverso gli strumenti raccolti dall’esperienza, ben può e deve favorire un pacifico sgretolarsi del nucleo familiare, sempre tutelando gli interessi degli eventuali soggetti minorenni coinvolti, laddove intravveda il rischio di condotte violente e di maltrattamenti ai danni delle persone più deboli.

La società di oggi è purtroppo caratterizzata sempre più pesantemente dallo sgretolarsi del valore FAMIGLIA: i casi di femminicidio, di pedofilia (e la Chiesa ne conosce non pochi…!!), di stalking sono sempre più numerosi e allora, preoccuparsi di quanto costi una consulenza, piuttosto che affidarsi alla preghiera in Dio, sembra invece tradire il monito di Sant’Agostino ne “Il discorso del Signore sulla Montagna”: Non perché voglio un regalo, ma perché ritengo necessario il merito.

Il cliente non chiede l’offerta dell’Avvocato ma il suo merito.

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Papa e Avvocati

 

ISTITUTI PENITENZIARI: IL PARADISO NEGATO DAL NOSTRO SISTEMA GIUDIZIARIO

ISTITUTI PENITENZIARI: IL PARADISO NEGATO DAL NOSTRO SISTEMA GIUDIZIARIO

“DETENUTA LANCIA PER LE SCALE I FIGLI DI 7 E 19 MESI: UNA SOFFERENZA CHE SI DOVEVA EVITARE”

È di poche ore fa la notizia di intervenuta sospensione dal servizio della Direttrice del carcere femminile di Rebibbia (oltre alla sua vice e al vice comandante di reparto della polizia penitenziaria) dove si è consumato il tragico assassinio della piccola di appena 7 mesi, oltre al fratellino di 19 mesi che ancora combatte per la vita al Bambin Gesù dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per grave trauma cerebrale; entrambi figli di una giovane donna di origine tedesca arrestata lo scorso mese di agosto a Roma per spaccio di stupefacenti.

Mentre le unità investigative continuano il loro lavoro per capire l’entità di eventuali condotte omissive perpetrate all’interno delle mura carcerarie, il destino dei due piccoli bambini ci impone una breve riflessione: non possiamo non chiederci, a prescindere dall’effettivo stato di salute della donna, se l’eventuale sua permanenza in una struttura meno invasiva come il carcere, avrebbe potuto evitare l’accaduto.

La questione involge la tutela che il nostro ordinamento riserva al rapporto fra genitori detenuti e figli minori che già dallo scorso 21.01.2011 con la Legge n. 62 (intitolata Disposizioni in tema di detenute madri) ha novellato l’art. 275, comma 4 del codice di procedura penale, ampliando il novero dei minori beneficiari della tutela, attraverso l’elevazione a 6 anni del limite di età (prima era di tre anni) che comporta il divieto di custodia cautelare in carcere per il genitore, salvo che ricorrano esigenze di eccezionale rilevanza (articolo 1, comma 1). Contestualmente, si è previsto che quando tali eccezionali esigenze siano ravvisate, la carcerazione può avvenire – quindi, se compatibile con le predette esigenze – in istituti a custodia attenuata.

Si tratta di istituti che fanno la loro apparizione per la prima volta in virtu’ del medesimo articolo 1, comma 3, il quale introduce un articolo 285 bis, nel codice di rito, relativo alla “Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri” ed il cui tenore è opportuno riportare: “Nelle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano”. L’articolo 1, comma 2 ha poi modificato il testo dell’articolo 284 c.p.p., comma 1, in fine al quale sono state aggiunte le parole “ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta”

Pertanto, il giudice che ritenga di dover adottare la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del genitore con prole infraseienne non affidabile ad altri non potrà farlo, a meno che le esigenze cautelari non si presentino come di eccezionale rilevanza. Ove non ricorra tale requisito, il giudice dovrà adottare la misura degli arresti domiciliari. Qualora, all’inverso, ritenga sussistenti le esigenze di eccezionale rilevanza, egli sarà chiamato ancora ad un’ulteriore valutazione, avente ad oggetto la compatibilità di quelle peculiari esigenze con la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata. Solo se anche quest’ulteriore apprezzamento avrà esito negativo, dovrà essere disposta indefettibilmente la custodia in carcere.

Al riguardo, giova tuttavia rimarcare che il successivo art. 4 della Legge prescrive che dovrà essere il Ministero di Giustizia ad individuare, con proprio decreto – entro 180 gg dall’entrata in vigore della legge – le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette, stipulando anche idonee convenzioni senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

In assenza della casa famiglia – e in presenza della latitanza delle Istituzioni (n.d.r.)  – la legge in commento, al suo art. 1, comma 3, ha previsto l’introduzione dell’art. 285 bis c.p.p. che rubricato “Custodia cautelare in istituto a Custodia attenuata per detenute madri” crea una nuova forma di custodia cautelare in carcere per madri (o per padri, se la madre è impossibilitata), proprio in quei casi in cui, pur in presenza di figli di età non superiore a sei anni, esigenze eccezionali impediscano il ricorso a misure cautelari più blande.

Si tratta, nella prassi degli Istituti definiti con l’acronimo ICAM (Istituto a Custodia Attenuata per Detenute Madri) che assicurano un rapporto genitoriale quanto più vicino possibile alla “normalità” con personale qualificato non in divisa, senza sbarre e con camerette colorate e fornite dei comfort per i giovanissimi ospiti.

In Italia purtroppo esiste un’unica struttura siffatta, a Milano, pur dipendente dal carcere del San Vittore, ben lontana da questo e dove i bambini ma anche le madri, in stato di privazione della libertà personale, avvertono meno il peso del ruolo genitoriale da svolgere in una struttura che, per sua stessa natura, non è neanche lontanamente paragonabile ad una casa.

Ricordando le parole proferite dalla giovane donna tedesca (”Non potevo permettere che soffrissero ancora e ho voluto avvicinarli al Paradiso”), ci si viene da chiedere: se quella donna, con i suoi due figli, fosse stata affidata ad una struttura non carceraria – così come prevede la legge – si sarebbe davvero lasciata andare fino al punto di preferire per i suoi figli la morte?

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MATTEO SALVINI ALLA FORCA PER NON AVER RUBATO I SOLDI DELLA LEGA NORD

 

MATTEO SALVINI ALLA FORCA PER NON AVER RUBATO I SOLDI DELLA LEGA NORD

Una posizione difensiva, quella assunta dal Leghista, forse troppo “scolastica” che ha favorito il sequestro e l’attacco mediatico contro l’attuale Ministro dell’Interno, andando ben oltre i precetti normativi e nonostante la condivisibilità dei principi di diritto enunciati dai Supremi Giudici

Con la sentenza n. 29923 del 12.04.2018 la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, si è pronunciata sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova avverso l’Ordinanza del 16.11.2017 resa dal Tribunale della Libertà di Genova nei confronti di Matteo SALVINI nella qualità di Segretario Politico del partito Lega Nord per l’indipendenza della Padania.

La vicenda, com’è ampiamente noto – sebbene da certa opposizione, si tenda a volerla far ricadere su di una qualche condotta illecita commessa dall’attuale Ministro dell’Interno – trae origine dalla condanna, pronunciata dal Tribunale di Genova in data 24.07.2017, di BOSSI Umberto, BELSITO Francesco, ADOLVISI Stefano, SANAVIO Diego e TURCI Antonio, per il reato di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), per aver chiesto e ottenuto dallo Stato elargizioni, sotto forma di contributi, per un importo che è stato quantificato in euro 48.696.617,00.

Dacchè, in applicazione delle norme indicate agli artt. 640 quater c.p. e 322 ter c.p., il Pubblico Ministero ha chiesto e ottenuto, la confisca diretta a carico della “Lega Nord” della predetta somma corrispondente al profitto del reato per il quale vi era stata condanna.

In sede di esecuzione del sequestro, avendo riscontrato la presenza di giacenze finanziarie di gran lunga inferiore alla somma indicata, il Pubblico Ministero chiedeva al Tribunale di Genova di estendere il sequestro anche alle somme comunque nella disponibilità di Lega Nord che venissero ad essere accreditate su conti correnti, depositi bancari e libretti, successivamente alla notifica del Decreto di sequestro.

Matteo Salvini, di fatti estraneo alla vicenda oggetto della sentenza di condanna, quale Segretario Politico di Lega Nord, si opponeva a tale richiesta assumendo che le somme “future” non potevano, a mente dell’art. 322 ter c.p., essere considerate profitto del reato e quindi non potevano essere assoggettate a sequestro preventivo.

Dopo due passaggi in Tribunale che respingeva le richieste del PM, la questione è passata al vaglio della Suprema Corte, la quale con la sentenza in commento, ha disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza di riesame, enunciando il principio di diritto secondo cui, trattandosi di confisca obbligatoria che trae il suo presupposto dalle “disponibilità monetarie della percipiente Lega Nord che si sono accresciute del profitto del reato”, la somma oggetto di confisca diretta va ricercata “ovunque e presso chiunque” comprendendovi anche le somme confluite sul conto “in data successiva all’esecuzione del provvedimento” e fino alla concorrenza dell’importo indicato nel decreto di sequestro preventivo di euro 48.696.617,00.

La Corte si sofferma dunque su di alcuni propri precedenti anche a Sezioni Unite (i casi Gubert 2014 e Lucci 2015) e precisa che laddove il prezzo o il profitto del reato sia costituito da denaro (tale era l’oggetto del reato contestato a Bossi + altri nel 2017), la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il condannato abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura fungibile del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della misura cautelare (sanzionatoria) e il reato. Il denaro presente sui conti correnti (eventualmente anche di provenienza lecita) finisce quindi col confondersi con il profitto del reato e costituire un unicum confiscabile, senza che assumano rilevanza alcuna gli eventuali movimenti che possa aver subito quel movimento bancario.

Se per assurdo Matteo Salvini all’atto del suo insediamento nel partito come Segretario Politico avesse completamente depauperato quel conto, pur dopo la sentenza di condanna nei confronti di Bossi + altri, la Procura non avrebbe potuto fare altro che agire attraverso lo strumento della confisca per equivalente che si discosta da quella c.d. diretta, per avere natura sostanzialmente riparatoria, laddove al contrario, la confisca diretta ha natura sanzionatoria andando a colpire l’imputato nei suoi beni in base al valore attribuito al profitto del reato.

La differenza non è di poco conto se si considera che il Tribunale del riesame di Genova, chiamato a pronunciarsi in sede di rinvio, con la decisione dello scorso 5 settembre, adeguandosi ai principi espressi dalla Cassazione ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta anche delle somme di denaro che sono state depositate o verranno depositate sui conti correnti e depositi bancari intestati o comunque riferibili alla Lega Nord successivamente alla data di notifica ed esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Genova in data 4.09.2017, fino a concorrenza dell’importo di euro 48.696.617,00.

Ciò, nonostante l’art. 322 ter c.p. espressamente escluda la confisca laddove le somme, come in questo caso, appartengano a persona, Matteo Salvini, estranea al reato ma “reo” di essere il Segretario Politico di un ente (che delinquere non potest) di cui fa tutt’ora parte Umberto BOSSI.

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CORTE DI CASSAZIONE SCONFESSA CORTE EDU

CORTE DI CASSAZIONE SCONFESSA CORTE EDU

CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA

NESSUNA ANALOGIA PER LA SENTENZA CEDU CHE DEFINI’ IL CASO CONTRADA

La sentenza n. 36505/2018 depositata lo scorso 30 luglio ha preso posizione in ordine alla effettiva efficacia dei principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo (di seguito Corte EDU) nella nota Sentenza del 14.04.2015 per il caso Contrada contro Italia.

In particolare, la Suprema Corte è intervenuta nel ricorso proposto da un imputato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, il quale aveva proposto incidente di esecuzione innanzi alla Corte d’Appello di Palermo finalizzato ad ottenere la revoca della sentenza di condanna emessa dalla medesima Corte, a mezzo della quale gli era stata inflitta la pena detentiva di sei anni e otto mesi.

Alla base dell’incidente di esecuzione venivano posti i principi espressi dalla Corte EDU nella richiamata e ben nota sentenza, in forza della quale, per come si era pronunciata la Corte di Strasburgo, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa era frutto di un’evoluzione giurisprudenziale (fatto coincidere con la sentenza delle Sezioni unite “Demitry” del 1994) non ancora consolidata all’epoca dei fatti (1979-1988) e che la non sufficiente chiarezza del delitto impediva al ricorrente di conoscere la pena che rischiava.

Di qui l’obbligo per l’Italia – condannata per violazione dell’articolo 7 della CEDU sulla legalità della pena – di cancellare con incidente di esecuzione la sentenza definitiva.

A fronte di tali deduzioni, tuttavia, la Corte di Appello di Palermo aveva rigettato la richiesta del provvedimento revocatorio, in quanto, secondo i Giudici, la Corte EDU non aveva affermato un principio di carattere di generale cui l’Italia doveva “sempre” uniformarsi.

L’imputato ricorreva quindi per la cassazione dell’ordinanza de qua, deducendo che la decisione censurata si fondava su di una lettura disarmonica dei rapporti tra pronunce espresse dalla Corte EDU e l’ordinamento italiano, così come disciplinati dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

La disarmonia discendeva dal fatto che il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto conto del fatto che la Corte EDU, nel caso Contrada, aveva operato una valutazione oggettiva della vicenda processuale sottostante, collegata al solo dato temporale della perpetrazione della condotta illecita, tenuto conto del momento storico in cui la condotta concorsuale si era concretizzata.

Tenuto conto di tali parametri non poteva dubitarsi della piena sovrapponibilità delle condotte delittuose descritte nelle due vicende criminose, tenuto conto del fatto che, in entrambi i casi, i comportamenti criminosi si erano concretizzati prima dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite (Sentenza n. 33478 del 12.07.2005 Mannino).

La Corte di Cassazione non è, tuttavia, dello stesso avviso, e difatti nel ritenere infondato il ricorso ha escluso la portata generale di quanto affermato a Strasburgo precisando che l’annullamento della sentenza è il risultato dell’applicazione dell’articolo 46 della CEDU in base al quale vige l’obbligo, a carico dello Stato e dei Giudici Italiani, di conformarsi alle decisioni della Corte europea.

Ciò nonostante, la Suprema Corte ha ribadito che la disposizione di cui all’art. 46 CEDU, impone al giudice nazionale di conformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU limitatamente al caso di cui si controverte, i cui effetti si estendono sia allo Stato sia alle altre parti coinvolte dalla decisione che tale violazione ha censurato.

Tali conclusioni hanno imposto alla Corte di affermare che i principi affermati nella decisione Contrada non possono essere esportati al di fuori della vicenda processuale tipica, anche perché in contrasto col nostro sistema penale.

La decisione di Strasburgo partiva, infatti, dall’assunto che il reato in questione fosse di origine giurisprudenziale. Un’affermazione che, per la Cassazione, si pone in termini problematici rispetto al modello di legalità formale al quale è ispirato il nostro sistema penale, in cui non solo non è ammissibile alcun reato di “origine giurisprudenziale”, ma la punibilità delle condotte illecite trova il suo fondamento nei principi di legalità e tassatività.

Tali profili di problematicità appaiono accentuati dal fatto che il modello di punibilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso prefigurato dalle Sezioni Unite e richiamato dalla Corte EDU non consente dubbi sulle ragioni che legittimano l’applicazione dell’istituto concorsuale in esame. Occorre infatti considerare che le Sezioni Unite non hanno creato una nuova fattispecie incriminatrice, ma si sono limitate a fornire una ricostruzione sistematica e armonica con il nostro ordinamento, ribadendo che la responsabilità penale, per il contributo fornito dal concorrente esterno a un’associazione di tipo mafioso trae origine dalla consapevolezza di contribuire con il proprio apporto a un’attività illecita svolta in forma associata, di cui conosce obiettivi e struttura, pur senza aderirvi.

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CONCORSO DI COLPA PER NON AVER TENUTO PER MANO IL FIGLIO CHE VIENE TRAVOLTO DA UNA VETTURA

CONCORSO DI COLPA PER NON AVER TENUTO PER MANO IL FIGLIO CHE VIENE TRAVOLTO DA UNA VETTURA

Con la sentenza n. 29505/2018, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, è intervenuta sulla decisione della Corte d’Appello di Messina, la quale nel confermare la sentenza dell’omonimo Tribunale, condannava la stessa ricorrente a otto mesi di reclusione, perché in cooperazione colposa con un automobilista aveva contribuito a cagionare la morte del figlio.

Il caso in esame prende le mosse dalla vicenda occorsa ai danni di un minore di tre anni, il quale, veniva urtato da un’autovettura durante un attraversamento pedonale. In conseguenza dell’urto, il minore riportava lesioni molto gravi al cranio, dalla quali sarebbe, poi, derivata la morte.

Secondo i giudici di primo e secondo grado, la madre del minore è da ritenersi responsabile dei reati di cui agli art. 113 e 589 c. 1e 2 c.p., in quanto – avendo omesso di esercitare la necessaria vigilanza sul figlio, all’atto dell’attraversamento della strada ed in particolare avendo omesso di porre in essere le dovute cautele, come quella di accertarsi previamente che non provenissero veicoli e, soprattutto, quella di tenere per mano il figlio – non impediva il verificarsi dell’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire, ricoprendo la massima posizione di garanzia sulla vittima.

L’imputata ricorreva per la cassazione della sentenza de qua lamentando in primo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza del nesso causale; in secondo luogo rilevava l’intervenuta prescrizione del reato avvenuto in data 1 novembre 2009 e deciso in primo grado solo in data 16 gennaio 2015.

Secondo la Corte di Cassazione il ricorso oggetto di esame, è da ritenersi inammissibile in quanto fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado.

A parere della Suprema Corte, l’inammissibilità deriverebbe sia dalla genericità delle doglianze che, solo apparentemente denunciano un errore giuridico, sia dall’insindacabilità delle valutazioni di merito.

Secondo i Giudici della Suprema Corte, infatti, nel caso in esame non può revocarsi in dubbio la ricostruzione operata dalle sentenze di merito, non essendo ammissibile considerare l’incidente occorso al minore durante l’attraversamento stradale causa interruttiva del nesso causale, ma dovendosi, al contrario, considerare l’evento come realizzato in cooperazione colposa con il conducente del veicolo e la madre.

Quanto poi alla rilevata prescrizione del reato, la Corte ha ribadito il principio, già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12602/2015, secondo il quale è preclusa la possibilità di rilevare l’estinzione dei reati per prescrizioni nei ricorsi ritenuti inammissibili.

Trattasi, come e’ agevole riscontrare, di uno di quei casi in cui, oltre al danno, la beffa: la perdita di un figlio e’ un evento atroce, qualunque ne sia la causa e, per un genitore – come non ricordare i molteplici casi di “dimenticanza” del minore all’interno della vettura rimasta incustodita in un parcheggio sotto il sole – assumere la consapevolezza di aver concorso a quel tragico evento, e’ la pena peggiore che possa infliggersi.

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PAMELA MASTROPIETRO: UN CADAVERE SEVIZIATO E NESSUN COLPEVOLE

PAMELA MASTROPIETRO: UN CADAVERE SEVIZIATO E NESSUN COLPEVOLE

E’ di poche ore fa la notizia che riporta alle cronache il caso di #Pamela #Mastropietro, la diciottenne uccisa, stuprata e fatta a pezzi a Macerata lo scorso 30 gennaio.
Quello che sappiamo fin qui della triste ed ignobile vicenda occorsa ai danni di questa giovane ragazza, è che Pamela lo scorso 29 gennaio si era allontanata dalla comunità nella Marche dove era ospitata, e che lo scorso 31 gennaio, a seguito di estenuanti ricerche compiute dalle autorità allertate dalla madre della giovane, la stessa Pamela fu ritrovata morta all’interno di due trolley abbandonati in un fosso, nel Maceratese.
E’ così che questo caso di scomparsa diventa un macabro caso di omicidio e da qui, il susseguirsi di indagini.
Le autorità ripercorrono gli ultimi giorni di Pamela: pare che la giovane dopo aver lasciato la comunità presso la quale era ospite abbia incontrato un uomo di 45 anni che le ha proposto denaro in cambio di sesso.
Dopo aver consumato il rapporto l’uomo l’ha accompagnata alla stazione di Piediripa dove la giovane è partita alla volta di #Macerata. Qui gli indizi si disperdono e la ragazza viene appunto ritrovata cadavere nelle campagne di Pollenza, dove quindi si concentrano le indagini.
E’ stata fatta una mappatura di tutte le telecamere della zona, allargando il raggio da Corridonia fino a Pollenza. L’esame delle telecamere ha documentato che almeno fino al 30 mattina la ragazza era viva: le immagini mostrano una persona che segue Pamela poco prima della sua scomparsa, identificato poi in #Innocent #Oseghale di 29 anni, cittadino nigeriano residente a Macerata con un permesso di soggiorno scaduto e precedenti per stupefacenti. Si è così ricostruita la sequenza temporale degli spostamenti della ragazza, fino ad arrivare il martedì mattina, grazie appunto a quelle immagini, a via Spalato 124, nella stessa Macerata.
Qui abitava il nigeriano, il quale, grazie anche alla raccolta di prove testimoniali, è risultato come l’ultima persona che abbia avuto contatti in vita con la povera Pamela, L’accusato ha ammesso di aver seguito Pamela ma ha negato di averla uccisa indicando agli inquirenti il coinvolgimento di altri due immigrati.
Successivamente i tre vengono iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere.
Viene quindi disposto l’esame autoptico su quel che restava del corpo di Pamela, rivelando che la ragazza non è morta per overdose come si pensava inizialmente, ma per “violenza applicata in condizioni di vitalità”, dimostrata dalla presenza di ferite da arma da taglio inferte alla testa ed al fegato.
Spunta poi l’ipotesi di stupro, accertata dai RIS che hanno rinvenuto tracce di saliva intorno al seno e liquido seminale, da cui deriverà l’accusa di stupro che ha indotto la procura a richiedere, con ricorso al Tribunale del Riesame di Ancona, l’applicazione, nei confronti di Innocent Oseghale, della misura del carcere anche per questa ipotesi di reato.
Ricorso, peraltro, rigettato poche ore fa per assenza di gravi indizi di colpevolezza per sostenere la violenza sessuale.
Ciò che aveva indotto il Procuratore a sostenere la tesi dello stupro quale movente dell’omicidio era stata la “cura maniacale” messa nella pulizia del corpo, tagliato a pezzi e ritrovato all’interno di due trolley abbandonati a Pollenza, che sarebbe stata un segnale della volontà di cancellare le tracce della violenza.
Secondo i giudici del Tribunale del Riesame invece il rapporto sessuale tra i due, accertato dai rilievi del RIS, è stato in sostanza consensuale: il nigeriano non ha ucciso nel contesto di uno stupro, ma perché preso dal panico dopo che Pamela si era sentita male per l’assunzione di eroina in casa.
Solo poche righe per mettere il sigillo a un caso ancora tutto da svelare, e nel quale non possono e non debbono entrare condizionamenti esterni.
Troppo spesso ci si lascia persuadere più che dagli accertamenti peritali, da una ascientifica convinzione che in taluni casi, rasenta la cialtroneria: e’ successo nel caso di #Nicolina #Pacini, quando senza acquisire alcun valido elemento probatorio, degno di essere definito tale, la morte di #Antonio #Di Paola e’ stata repentinamente classificata come suicidio successivo a #omicidio; sta succedendo ora, con Pamela, dove, nonostante la presenza di sostanze biologiche sul corpo disfatto della povera ragazza, si arriva a sostenere che il rapporto sessuale sarebbe stato addirittura consenziente! Qualcuno ha chiesto alla mamma di Pamela se la ragazza era solita avere rapporti sessuali con il primo che le capitava? O forse Pamela conosceva già il suo aguzzino?
Pamela, come tante altre ragazze sfortunate, merita giustizia; la mamma Alessandra ha bisogno di conoscere la verità; cosa è accaduto veramente in quella maledetta notte?
Basta davvero un elemento indiziario per far ritenere l’innocenza di tutti per non essere colpevole nessuno? (E come non ricordare il caso di #Meredith #Kercher….!)

Non vogliamo un colpevole ad ogni costo; ma certo Pamela non si è infilata da sola in quei trolley.

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VITE SPEZZATE

VITE SPEZZATE

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FEMINICIDIO: PER NON DIMENTICARE

Cessa il fragore, si spengono le luci e il dolore resta!

Resta il rimorso per le parole non dette, per l’abbraccio mancato, per le promesse non mantenute.

Questo resta alle donne che non sentiranno più chiamarsi “mamma”; alle mamme che non vedranno più i loro figli.

Ci si aggrappa alla Giustizia, confidando che il colpevole venga punito e ben presto ci si accorge che basta un cavillo, una dimenticanza e LUI torna libero, libero di fare ancora del male, libero di infliggere ancora sofferenza e atroce dolore. “Una violenza cieca sempre più immotivata e incomprensibile”.

Grazie alla partecipazione di donne –  vittime di atroci delitti che hanno deciso di dire BASTA, l’Avv Gelsomina Cimino sta curando la costituzione di un’Associazione  Nazionale che sia dalla parte delle donne, contro il feminicidio, contro la violenza gratuita e che sappia ascoltare il grido di dolore che si nasconde dietro ad un occhio nero.

Non sarai più sola e quando deciderai di fare il primo passo verso la libertà, troverai esperti sempre pronti, che ti sapranno difendere, consigliare su cosa fare e dove andare.

La violenza sulle donne nel mondo è la forma più pervasiva di violazione dei diritti umani conosciuta oggi, che devasta vite, disgrega comunità e ostacola lo sviluppo.

Sono 6.788.000 le donne che hanno subito violenza almeno una volta nella vita in Italia.

Sono 3.466.000 invece coloro che hanno a che fare con casi di stalking.

Oltre 1 milione e 400 mila donne hanno subito molestie o ricatti sul lavoro.

Dobbiamo gridare al mondo intero: “La donna è uscita dalla costola dell’uomo, non dai piedi perché dovesse essere pestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale…un po’ più in basso del braccio per essere protetta e dal lato del cuore per essere Amata” (William Shakespeare)

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NOTAIO – SEPARAZIONE DEI CONIUGI: NIENTE TASSE SUL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE CONTIGUO

SEPARAZIONE DEI CONIUGI: NIENTE TASSE SUL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE CONTIGUO

La sentenza n. 2179/2017 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio,  accoglie l’appello proposto da un Notaio cui era stato contestata, da parte dell’Agenzia dell’Entrate, l’erronea applicazione dell’imposta di registro su un contratto di compravendita immobiliare stipulato da un padre in adempimento degli accordi di separazione, a seguito dei quali egli si era obbligato all’acquisto di un immobile da un soggetto estraneo alla coppia, a favore della moglie e dei figli minorenni, con la formula del contratto a favore di terzo ex art 1411 cc.;il contratto di compravendita prevedeva, infatti, che la moglie divenisse usufruttuaria dell’immobile e che i figli minori se ne riservassero conseguentemente la nuda proprietà.
Nel caso in esame, il notaio aveva registrato il contratto in esenzione da imposte, in applicazione dell’articolo 19, legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo cui tutti «gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa».
In primo grado la Commissione Tributaria provinciale di Roma aveva ritenuto erronea l’applicazione dell’esenzione de qua, sia perché il trasferimento dell’immobile era stato posto in essere da un soggetto diverso dal coniuge, sia poiché dall’accordo di separazione omologato non era possibile evincere la natura funzionale di tale atto ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Non è dello stesso avviso la Commissione Tributaria Regionale, la quale in sede d’appello, ribalta totalmente la decisione dei giudici di merito, chiarendo che, come sancito dalla Corte di Cassazione sent. 2111/2016, debba riconoscersi ai sensi dell’art. 19 della legge n. 74/1987, il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari e immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale. In quest’ottica a nulla rileva che, nel caso in esame, i venditori fossero persone estranee al nucleo familiare, perché le altre parti del contratto erano i coniugi e i loro figli e perché l’operazione immobiliare era espressamente prevista tra le condizioni della separazione consensuale omologata.
Secondo tale lettura, avallata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154/1999, la norma di cui all’articolo 19, legge 74/1987 – che, peraltro, fa riferimento genericamente a trasferimenti mobiliari e immobiliari senza specificare che tali trasferimenti debbano riguardare beni già di proprietà di uno o di entrambi i coniugi – deve essere intesa in senso ampio, vale a dire che il trattamento agevolato, nell’intento del legislatore, deve ritenersi ammissibile nella misura in cui l’atto da compiersi sia funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Ciò che rileva per applicare il trattamento fiscale di favore, infatti, è che venga data esecuzione agli accordi assunti nel verbale di separazione consensuale omologato.
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SOS BANCA

SOS BANCA

GLI ISTITUTI DI CREDITO E SOCIETA’ FINANZIARIE DEVONO RESTITUIRE L’ILLECITA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI ILLEGALMENTE APPLICATI:

Se ritieni che il tasso applicato al tuo mutuo o al tuo prestito sia particolarmente alto, puoi affidarti ai nostri esperti per ottenere una relazione tecnica che verifichi gli andamenti mensili e annuali del tasso e in caso di ritardo nei pagamenti, accertare la natura e la liceità del tasso applicato.

Se pensi di essere vittima di anatocismo non esitare a contattare lo Studio Legale Cimino per una consulenza gratuita online
L’anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una somma dovuta.
Gli interessi passivi maturati non possono produrre altri interessi.
Gli interessi passivi e attivi devono essere calcolati con la stessa periodicità, ossia secondo lo stesso intervallo di tempo.
Le banche devono dare separata evidenza a interessi e capitale

Capire quando si è in presenza di un prestito usurario è molto importante.
Si parla di strozzinaggio e usura bancaria quando viene accertato che il tasso di interesse applicato al finanziamento o al mutuo è più alto rispetto alla soglia degli indici di riferimento stabiliti dalla legge.
Sperare di uscire dall’usura continuando a pagare è uno sbaglio. Dall’usura si esce solo con una denuncia e non bisogna aver paura di denunciare!
Lo Studio Legale Cimino offre tutela e assistenza a chi decide di compiere il passo.

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