Avvocato Gelsomina Cimino scende in campo a difesa dei disabili

Avvocato Gelsomina Cimino scende in campo a difesa del disabile  Muscatiello.

Chi non ricorda il giorno in cui, Marzio MUSCATIELLO disabile al 100%, si è legato alle porte del Comune di Matera, minacciando di darsi alle fiamme laddove il Sindaco avesse continuato a rispondere con il silenzio alla sua richiesta di contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, presentata già da oltre tre anni?

Non è servita a niente neanche la lettera diffida del l’avv. Gelsomina CIMINO indirizzata al Sindaco, all’Assessore alle Politiche Sociali, al Dirigente del Settore patrimonio e per conoscenza all’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi civili con cui ha denunciato le pessime condizioni anche igieniche in cui è costretto a vivere il sig. Muscatiello che pur di potersi districare fra le piccole pareti di casa, ha abbandonato la classica ma regolamentare sedia a rotelle che non gli permetteva di varcare le porte del bagno e della camera da letto, per usufruire di una banale sedia a rotelle da studio: resta l’impossibilità di poter godere di un bagno caldo e di poter fare una doccia pur restando seduto!

Decorsi i trenta giorni imposti dalla legge, non ricevendo il benché minimo riscontro, il prestigioso Studio Legale Avvocato Gelsomina Cimino di Roma, ha notificato Ricorso chiedendo l’intervento del TAR Basilicata per la nomina di un Commissario ad acta che ottemperi alla richiesta del sig. Muscatiello, oltre a riconoscergli il risarcimento dei danni per oltre quindici anni, durante i quali è stato costretto a far a meno di un bagno caldo e della comodità di poter raggiungere da solo il letto, abbassando, in questo modo il livello di autostima e incorrendo in una forte crisi depressiva, causa di nervosismo ed insonnia.

Esistono numerosi interventi legislativi a tutela dei più deboli, eppure, il Comune di Matera li ha tutti deliberatamente disattesi, forse confidando nell’impossibilità, per il sig. Muscatiello di poter ricorrere ad un’assistenza giudiziaria adeguata.

Ancora una volta, tuttavia, laddove il potere si trincera fra le mura dell’indifferenza, esiste sempre qualcuno che possiede le chiavi per aprire le porte della Giustizia.

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LA CONDOTTA DEL PEDONE DIMINUISCE LA RESPONSABILITÀ DELL’AUTOMOBILISTA SOLO SE ASSOLUTAMENTE ECCEZIONALE

LA CONDOTTA DEL PEDONE DIMINUISCE LA RESPONSABILITÀ DELL’AUTOMOBILISTA SOLO SE ASSOLUTAMENTE ECCEZIONALE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 45795 dello scorso 5 ottobre 2017 è tornata ad occuparsi del “ruolo” del pedone in un incidente stradale in cui si trovi coinvolto.

Il ricorso era stato proposto da un imputato condannato sia in primo grado che in appello per aver cagionato, a seguito di impatto, mentre percorreva un tratto di strada ad una velocità superiore a quella consentita, la morte del pedone in fase di attraversamento.

I motivi di impugnazione erano diversi ma, per quanto qui interessa, ci si sofferma sugli ultimi due concernenti la valutazione della percepibilità dell’auto da parte del pedone e della prevedibilità della presenza del pedone da parte del conducente.

Ebbene, gli Ermellini, richiamando un costante orientamento giurisprudenziale in merito, hanno ribadito che in tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo costituisce mera concausa dell’evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente.

Unica eccezione, potrebbe essere l’ipotesi in cui la condotta del pedone sia da sola sufficiente a determinare l’evento, come nel caso in cui, essa risulti del tutto eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne per tempo i movimenti, che risultino attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (cfr. Sez. 4 n. 23309 del 29/04/2011, Rv. 250695).

In linea con tale orientamento, la Cassazione ha altresì affermato che il principio di affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purchè questo rientri nel limite della prevedibilità.

Peraltro, esiste, con riferimento all’ambito della circolazione stradale, una tendenza ad escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza.

In tal senso vanno lette, ad esempio, le pronunce in cui si è affermato che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza (vds art. 141 cds), proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente.

Coerentemente con tale assunto, è stata perciò, ad esempio, confermata l’affermazione di responsabilità in un caso in cui la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l’auto in prossimità dell’incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l’autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all’obbligo di concedere la precedenza (cfr. Sez. 4, n. 4257 del 28/3/1996, Lado, Rv. 204451).

E, ancora, sulle medesime basi si è affermato, che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l’automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino nell’attraversamento in quanto il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa (Sez. 4, n. 12879 del 18/10/2000, Cerato, Rv. 218473); e che l’obbligo di calcolare le altrui condotte inappropriate deve giungere sino a prevedere che il veicolo che procede in senso contrario possa improvvisamente abbagliare, e che quindi occorre procedere alla strettissima destra in modo da essere in grado, se necessario, di fermarsi immediatamente (Sez. 4, n. 8359 del 19/6/1987, Chini, Rv. 176415).

Nel caso in esame, dunque, la Suprema Corte, ha confermato la conclusione dei giudici di merito (in base alla quale doveva ritenersi del tutto ragionevole, nel caso di specie, la prevedibilità dell’attraversamento del pedone), da ritenersi allineata ai principi sopra richiamati, poichè pienamente supportata dai dati fattuali esposti nella sentenza ed oggettivamente riscontrabili, in base ai quali le caratteristiche del caso concreto (tratto di strada curvilineo, percorso sulla corsia con raggio più ristretto e in orario notturno), imponevano all’agente di contenere la velocità anche al di sotto del limite previsto, peraltro ampiamente superato, per come dimostrato dalle risultanze istruttorie.

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Omicidio Nicolina Pacini: , l’Avvocato Gelsomina Cimino non si arresta

Omicidio Nicolina Pacini:  l’Avvocato Gelsomina Cimino non si arresta

Nonostante il silenzio delle Istituzioni, l’Avvocato Gelsomina Cimino non si arresta: mentre continua ad indagare sul perché l’ultimo fascicolo che riguardava Nicolina sia sparito dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, ha scoperto l’esistenza di un provvedimento che consacra la responsabilità dei servizi sociali e dei Tribunali. Nicolina doveva essere protetta e quella mattina non doveva trovarsi là dove ha incontrato l’assassino già denunciato e già conosciuto per i suoi gesti estremi.

I dettagli sono stati rivelati in diretta a Pomeriggio 5 : in collegamento con lo Studio dell’ Avvocato Gelsomina Cimino anche i genitori di Nicolina che nonostante le mille difficoltà, pretendono giustizia per la loro bambina!

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Link relativo all’intervista di Pomeriggio 5

https://www.youtube.com/watch?v=BPJbqsJ28zA

 

RISPONDE DI PECULATO IL NOTAIO CHE TRATTIENE LE SOMME DEL CLIENTE DESTINATE ALL’ERARIO

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 15.03.2017 n. 2094 ha stabilito che commette il reato di peculato il notaio che si appropria di somme ricevute dai clienti per il pagamento dell’imposta di registro per atti di compravendita immobiliare da lui rogati.

Secondo il dettato dell’art. 314 Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di un’altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Mentre, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Già in primo grado, il Tribunale di Roma aveva dichiarato il notaio colpevole del delitto di peculato continuato, condannandolo a due anni e tre mesi di reclusione; oltre al risarcimento dei danni cagionati al cliente (con la concessione di una provvisionale di 46.000 euro). Secondo il Gip infatti il professionista, nella sua qualità di pubblico ufficiale, s’era appropriato dapprima della somma di 14.000 euro, versata a titolo di pagamento dell’imposta di registro di un primo atto di compravendita, e poi della somma di 32.000 euro, versata sempre ai fini dell’imposta di registro di un secondo atto.

A propria difesa il Notaio aveva eccepito l’errata qualificazione del reato da parte del giudice di prime cure in quanto al più poteva essergli contestato il «peculato d’uso» e che comunque la sua condotta non era caratterizzata dal «dolo di appropriazione», tipico del peculato, avendo lui agito «sempre e soltanto con l’intenzione di fare uso temporaneo delle somme e di versarle o restituirle appena gli fosse stato possibile».

La Corte territoriale nel ritenere infondato l’appello, osserva che la duplice condotta tenuta dall’imputato fu giustamente sussunta nella fattispecie del peculato in quanto costituisce ormai «solidissimo principio di diritto»quello secondo il quale «il pubblico ufficiale che ha ricevuto denaro per conto della pubblica amministrazione realizza l’appropriazione sanzionata dal delitto di peculato nel momento stesso in cui ne ometta o ritardi il versamento, cominciando in tal modo a comportarsi uti dominus nei confronti del bene del quale ha il possesso per ragioni d’ufficio».(Cfr. Cass. n. 43279/2009)

Alla luce di siffatto principio, prosegue la Corte d’Appello, risultano, dunque, destituiti di fondamento gli argomenti difensivi in quanto appropriarsi di «somme di spettanza assoluta dell’erario» integra il delitto di peculato e non certo di quello di peculato d’uso «che per definizione è configurabile soltanto se ricade su cose di specie e non su cose di quantità, come il danaro». Allo stesso modo privo di riscontri è l’assunto secondo cui la difesa ha argomentato l’insussistenza del dolo tipico del reato contestato in quanto l’imputato aveva agito al solo scopo di far uso temporaneo delle somme con l’intenzione di restituirle non appena gli fosse stato possibile. Alla luce dei dati di fatto risulta invero che il professionista «non solo non ha mai versato codeste somme all’Erario, ma non le ha neppure fornite al cliente» che, in quanto obbligato, «è stato chiamato dal competente organo tributario a far fronte, lui, all’obbligazione per la seconda volta», ne deriva pertanto che l’intenzione dell’imputato di restituire o versare quanto indebitamente trattenuto non è stata seguitata dai fatti. La Corte d’Appello ha quindi confermato l’iter argomentativo di primo grado ed ha piuttosto integrato, applicando quale pena accessoria, l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

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L’ISCRIZIONE NELLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA COMPORTA, SE ILLEGITTIMA, IL RISARCIMENTO DEI DANNI

 

L’ISCRIZIONE NELLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA COMPORTA, SE ILLEGITTIMA, IL RISARCIMENTO DEI DANNI

La segnalazione di una sofferenza da parte dell’intermediario finanziario alla centrale rischi della Banca d’Italia implica una valutazione finanziaria negativa circa la posizione complessiva del cliente e, pertanto, non può seguire ad un semplice ritardo.

Con la sentenza n. 2748  la Corte d’Appello di Milano è intervenuta a statuire circa la richiesta di risarcimento danni (rigettata in primo grado) avanzata da una società a responsabilità limitata per essere stata illegittimamente segnalata alla Centrale dei Rischi della Banca di Italia da parte di una società finanziaria, la quale aveva ritenuto erroneamente non pagate alcune rate di un leasing.

L’appellante lamentava, per quel che è qui di interesse, l’omessa applicazione, da parte del giudice di prime cure, delle norme di cui alla circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia relativamente alla segnalazione pregiudizievole alla Centrale dei Rischi, nonché la violazione, ovvero l’omessa applicazione dell’art. 4 c. 7, del codice di Deontologia e di buona condotta per i sistemi informatici gestiti dai privati. Secondo l’appellante, infatti la sentenza impugnata avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimità delle segnalazioni fatte in assenza dei presupposti di legge.

Con specifico riferimento alla Segnalazione alla Centrale dei Rischi la Corte osserva che, ai sensi della circolare 139/1991 della Banca d’Italia, essa implica una «valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito», presupponendo «una situazione del debitore non già di mero temporaneo e occasionale inadempimento, ma di vero e proprio stato di grave e non transitoria difficoltà economica del debitore, incapace di adempiere alle proprie obbligazioni».

Dunque, continua la sentenza, citando il costante orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. n.26361/2014, Cass. n. 7958/2009, «ai fini di una corretta segnalazione a sofferenza non è sufficiente un mero ritardo nei pagamenti per giungere alla conclusione di sussistenza nel debitore di una situazione quale quella sopradescritta, bensì si richiede da parte dell’intermediario finanziario una valutazione “riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente”, che quindi “deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza”».

Ed invero, ritiene la Corte, nel caso di specie «è pacifico che l’azienda non versasse in uno stato di decozione, e che la finanziaria ne fosse pienamente a conoscenza».

Dalle argomentazioni qui richiamate la Corte ha desunto l’accoglimento della richiesta di risarcimento di danno non patrimoniale, ritenendo invece non provato il danno patrimoniale.

La Corte, richiamandosi a dei precedenti giurisprudenziali di legittimità, ha infatti precisato: «è pacifica la configurabilità del risarcimento del danno non patrimoniale, che deve essere identificato come qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine».

Nel caso di specie, continua la Corte, l’appellante ha dimostrato «l’illecita condotta dell’appellato, nonché la lesione all’immagine derivatale dalla perdita di credibilità finanziaria causata dal veder assimilata la propria posizione a quella di persone giuridiche in stato di insolvenza o quantomeno in difficoltà finanziaria tale da renderle inaffidabili debitrici».

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NEGATO IL MANTENIMENTO AL FIGLIO MAGGIORENNE CHE NON HA VOGLIA DI LAVORARE

Con la sentenza n. 21615 del 19 settembre scorso, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato da un ragazzo, ormai maggiorenne, nei confronti del padre adottivo finalizzato ad ottenere un assegno di mantenimento sulla base di una asserita difficoltà economica.

La Cassazione, infatti, non solo ha confermato l’esattezza della decisione emessa dalla Corte d’Appello, ma ha aggiunto che la ricostruzione dei fatti porta a negare categoricamente il diritto del figlio ad ottenere una somma a titolo di mantenimento da parte del padre.

Richiamando l’oramai noto principio giurisprudenziale secondo cui l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte della prole, ma perdura fino a quando il genitore obbligato non dimostri che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, oppure quando fornisca la prova di avere posto il figlio nelle concrete condizioni di potere essere economicamente autosufficiente, ma questi non ne abbia tratto profitto utile per sua colpa o per sua scelta, la Suprema Corte ha negato il riconoscimento del diritto al mantenimento sulla base delle circostanze secondo le quali il padre del ragazzo aveva profuso significativi sforzi economici per permettere al figlio di intraprendere la propria attività lavorativa, così come, d’altronde, aveva provveduto al pagamento delle rette di una scuola privata presso la quale il figlio non aveva sostenuto gli esami previsti ed è emerso che il ragazzo aveva abbandonato la casa familiare nonostante i tentativi del genitore di favorire la ricostruzione del rapporto.

Va dunque riconosciuta assoluta coerenza a tale ultima sentenza, con l’orientamento maggioritario  affermatosi in tema di mantenimento della prole maggiorenne.

L’assoluta infondatezza dell’azione promossa dal ragazzo, ha infine condotto la Suprema Corte a revocare la precedente ammissione al gratuito patrocinio e a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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