Agenzia Riscossioni Esattoria: Escluso il controllo dell’Antitrust sull’attività di recupero crediti

Agenzia Riscossioni Esattoria: Escluso il controllo dell’Antitrust sull’attività di recupero crediti

Il Consiglio di Stato, irrompendo rispetto a innumerevoli precedenti adottati per la stessa materia, in un procedimento patrocinato dall’Avv. Gelsomina CIMINO, ha infine riconosciuto che L’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato non ha competenza circa l’applicazione di sanzioni a carico di società di recupero di crediti, già assoggettate al rilascio di apposita Licenza di Polizia (art. 115 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ad opera della Questura.

Con la Sentenza n. 3102 pubblicata il 13.05.2019 la Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha così definitivamente risolto la vicenda che ha visto come protagonista l’Agenzia Riscossioni Esattoria con sede in Roma, tacciata da più parti di essere la “FINTA” Agenzia delle Entrate, vanificando in tal modo l’opera commissionata da diversi Enti Pubblici, consistita nell’intraprendere attività di recupero crediti, sostituendosi – e in modo assolutamente efficace, con risultati ben superiori ad ogni aspettativa e certo mai conseguiti attraverso gli ordinari canali della riscossione statale – agli Enti normalmente preposti.

I Giudici di Palazzo Spada hanno infatti riconosciuto che “il regolare e corretto esercizio dell’attività in questione è rimessa – non già all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, bensì – all’esame degli organi specificamente preposti al rilascio del titolo autorizzativo ed al controllo di conformità della condotta ad esso

E ancora, scendendo nel dettaglio delle censure mosse dall’Avv. Gelsomina CIMINO avverso il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, il Supremo Giudice Amministrativo ha escluso che ai destinatari delle lettere denominate “Preavviso di esecuzione” possa essere applicata la speciale disciplina consumeristica dettata dal Codice del Consumo e ciò in accoglimento della tesi offerta per cui, il “trasgressore” di una sanzione amministrativa giammai può assumere la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo.

Tale impostazione risponde d’altronde, alla scelta legislativa (vds art. 35 del D.L. 50/2017) di attribuire alle amministrazioni locali il potere di affidare ad un soggetto preposto alla riscossione nazionale, il ruolo di “esattore” delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente.

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ANTITRUST Tutela consumeristica: non sempre invocabile

ANTITRUST

  Tutela consumeristica: non sempre invocabile

ANTITRUST:Le attività poste in essere per la riscossione di una sanzione amministrativa, non sono inquadrabili nel concetto di “vendita” previsto dal Codice del Consumo.

Lo stabilisce il Consiglio di Stato con Ordinanza su ricorso proposto dall’Avvocato Gelsomina Cimino del Foro di Roma.

 

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CONSUMATORE GELSOMINA CIMINO ANTITRUST AGCM
GELSOMINA CIMINO

 

REPUBBLICA  ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale XXXX, proposto da   XXXXXXXX, in persona  del legale rappresentan te “pro tempore”,  rappresentato  e  difeso  dall’Avvocato Gelsomina  Cimino con  domicilio  eletto  presso  lo  studio  in Roma, via Vittorio Venero n. 116;

contro

Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM) Antitrust, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa per legge dall’avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell’ ordinanza  cautelare  del  T .A.R.  LAZIO  – ROMA  SEZIONE  I,  n.XXXXX

resa tra le  parti, concernente irrogazione di sanzione amministrativa  pecuniaria  per  pratica  commerciale   scorretta,   con contestuale ordine di pubblicazione della delibera, a cura e spese  della società, sul Resto dcl Carlino;

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di mera  forma dell’AGCM

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tar di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella carnera di consiglio del xxx il  cons. Buricelli e udito per la parte appellante l’Avvocato Gelsomina Cimino;

considerato che a un primo e sommario esame l’appello cautelare  non appare privo di “fumus boni juris” atteso che sembrano esistere ragionevoli dubbi sulla effettiva sussistenza, nella fattispecie, del contesto di tutela consumeristica richiesto dal d. lgs. n. 206/05;

che, inoltre, il danno dedotto dall’appellante sussiste e appare grave e irreparabile;

P.Q.M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione Sesta)

accoglie l’appello cautelare (Ricorso numero xxxx) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado sospendendo l’esecuzione della delibera impugnata.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 1O, cod. proc. amm. .

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna l’appellata a rimborsare all’appellante le spese di entrambi i gradi della fase giudiziale, che si liquidano in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che  provvederà  a  darne  comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Roma  nella  camera  di consiglio  del xxxxxxxx con l’intervento dei magistrati:

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Estensore

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

DEPOSITATA  IN SEGRETERIA

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)