Creato da rteo1 il 25/10/2008
filo aperto con tutti coloro che s'interrogano sull'organizzazione politica della società e che sognano una democrazia sul modello della Grecia classica

Area personale

 

Tag

 

Archivio messaggi

 
 << Giugno 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 

FACEBOOK

 
 

I miei Blog Amici

- PAESAGGI DELLANIMA
- Donne
- back to black
- Van&igrave;...
- filtr
- annavera
- magica
- mediterranea
- ~ Anima in volo ~
- A= Amicizia
- Per me
- La mia dimensione
- Anna
- ASCOLTA IL TUO CUORE
- arcobleno blu
- Lampi di follia 2
- vita di una donna
- KRISTALL
- Silenzio
- L antro di Morgana
- TRIKELIA e dintorni
- Al di la del mare
- Ginevra...
- CREATIVECHARME
- CHE MONDO DI CARTA!
- MARCO PICCOLO
- putpurr&igrave;
- principessabionda
- Mary
- A LADYBUGS LIFE
- La Ballerina Triste
- pensa e sogna
- Cenerentolasiribella
- la vita mia
- DIAMONDS
- LA SCIENZA
- le mie giornate
- VOLARE...ALTO
- Da Bruco a Farfalla
- misteriosa
- SWEET WOMAN
- Calamity Jane
- Ariannaeil Minotauro
- Il bianco e il nero
- BLOG PENNA CALAMAIO
- MINICAOS IN LIBERTA
- Volto in pensiero
- anima libera
- Mi viene il vomito
- GOCCE DI CRISTALLO!!
- EMOZIONANDOMI.......
- ..MaNo NeLLa MaNo..
- Sale del mondo
- interrogativi
- Urlo di Farfalla
- SONO LIBERA.........
- VOCE IN CAPITOLO
- sciolta e naturale
- tuttiscrittori
- sognami
- La vita &egrave; meraviglia
- 3menda
- ...r&eacute;veil en Italie
- chioscofelice
- dagherrotipi
- Suggestioni effimere
- ARIA FRESCA...
- LADY NOTTE
- Origami
- Red Rose
- Rever
- DURA LEX, SED LEX
- La Specola
- buonagiornata
- C&egrave; stato un prima
- Anima on line
- my blog femminile
- La farmacia depoca
- IL MIO MONDO BLOG
- ...STREGATA...
- ADORO ROMA
- Angolo Pensatoio
- tsunami di emozioni
- ECHI
- UTOPIAPOSSIBILE
- antropoetico
- A R T E
- Le note dellAnima !
- VOLANTINAGGIO
- sous le ciel de ...
- omerostd
- PROLAK
 
Citazioni nei Blog Amici: 30
 

Ultime visite al Blog

rteo1bisou_fatalmonellaccio19luigicavallaromisteropaganoaost55postivamorino11acer.250cassetta2studiolegalerussiprefazione09m12ps12ElettrikaPsike
 

Chi può scrivere sul blog

Tutti gli utenti registrati possono pubblicare messaggi e commenti in questo Blog.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 

Messaggi del 15/05/2024

L'ELEZIONE DIRETTA DEL "PRINCIPE"

Post n°1089 pubblicato il 15 Maggio 2024 da rteo1

L'ELEZIONE DIRETTA DEL "PRINCIPE"

Per poter esprimere un giudizio sul "premierato" (l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri) è necessario esaminare le disposizioni del d.d.l. presentato dal Governo e valutare se la riforma tenda a costituire un regime costituzionale più o meno democratico rispetto a quello vigente. Il vincolo, che di frequente è violato o aggirato, è prescritto proprio nei principi fondamentali della Costituzione che all'art. 1 sancisce che "L'Italia è una Repubblica democratica...". Non vi è dubbio che anche la democrazia abbia un ciclo storico, come accadde a quella ateniese, e che non tutti, oggi, sono disposti a difenderla, tuttavia non è possibile non tener conto di tale "vincolo-limite", ricordandosi anche della morale della favola di Esopo "Il re travicello" (Le rane chiedono un re). E bisognerebbe dominare anche l'esigenza psicologica individuale e della massa di "avere un capo" da adorare, imitare, riverire, ossequiare, sacralizzare, facendo prevalere la "ragione" (l'esperienza, la saggezza, la razionalità) e la scienza che ha dimostrato in modo inconfutabile che tutti gli esseri umani (e tutti i viventi) sono costituiti dalla "stessa sostanza" chimico-fisica. Nessuno, perciò, in assoluto, è "migliore" o "peggiore" di un altro suo simile ma tutti hanno specifici talenti e abilità secondo il "Codice biologico" della natura che li porta a "prevalere" in un determinato settore tecnico-culturale-professionale e ad essere incapaci, inadeguati, inadatti, nella quasi totalità degli altri ambiti naturali e sociali. E questo limite del tutto naturale vale anche per coloro che assumano la leadership politica o in altri ambiti istituzionali. Ecco, allora, perché le fasi storiche dei "capi soli al comando", sempre pronti ad annunciare che "Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili", hanno annoverato la soppressione o limitazione delle libertà, registrando migliaia di caduti in guerra e ingenti spese per ricostruire il tessuto civile, urbano, commerciale e industriale. La collegialità delle decisioni, perciò, il pluralismo e la cooperazione sono un antidoto contro la volontà di potenza perché consentono di "controbilanciare" gli stati depressivi di un individuo con l'euforia di un altro, l'irrazionale con il razionale, il negativo col positivo, le pulsioni distruttive con quelle costruttive. Impedendo, così, per quanto possibile, di scatenare inutili conflitti o guerre perché anche quando queste siano valutate come politicamente "vinte" esse, in realtà, sono comunque sempre "perse", anche per la violenza fine a sé e le barbarie che ne scaturiscono. Le pulsioni libidiche, inconsce, dirette a scatenare le "guerre", perciò, devono essere sublimate, anche mediante competizioni ludiche non violente e quelle elettorali, a cominciare dalla fase educativa e formativa in ambito scolastico, per evitare gli effetti irrazionali delle "folle" (G. Le Bon, La psicologia delle folle). Ma veniamo, ora, al tema. La soluzione riformatrice che è stata proposta inciderà di sicuro in modo rilevante sul ruolo del Presidente del Consiglio, sia in termini di poteri che di relazioni funzionali rispetto agli altri Poteri e organi dello Stato e, soprattutto, rispetto ai cittadini. Tutte le audizioni svolte dal Parlamento e gli studi degli uffici istituzionali consentono di avere un'idea della soluzione proposta dal Governo col suo D.d.L presentato al Senato della Repubblica in data 15.11.2023 (A.S. n.935) avente il seguente oggetto: « Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica ». Dall'analisi dell'excursus finora seguito si rileva che la Presidenza del Senato ha assegnato il d.d.l alla 1^ Commissione Permanente Affari costituzionali in sede referente. A tale d.d.l è stato abbinato, per l'esame congiunto, l'altro d.d.l costituzionale nr. 830 dell'1.8.2023 (in verità, soft e ragionevole) contenente "Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione". In sede di esame la Commissione ha apportato diverse modifiche al testo, alcune delle quali non proprio marginali, come ad es. quella relativa al mandato (non era stato previsto alcun limite al numero dei mandati successivi). Adesso il testo emendato è passato all'esame dell'assemblea per l'approvazione. Prima e dopo la presentazione del d.d.l al Senato, come già sopra accennato, sono stati acquisiti anche numerosi contributi dei massimi esperti in materia di diritto costituzionale e pubblico in generale. Alcuni si sono espressi favorevolmente (come ad es. S. Cassese, seppur invitando ad apportare qualche lieve modifica al testo), altri, invece, si sono dichiarati decisamente contrari (come ad es. G. Zagrebelsky). Ad oggi non è possibile poter prevedere quale sarà l'esito finale dell'iniziativa di riforma costituzionale voluta dal Governo; né se vi sarà o meno un referendum confermativo (sempre auspicabile) ai sensi dell'art.138 della Costituzione. Al di là, comunque, di quello che potrà accadere in seguito si procederà, ora, ad esaminare il contenuto del d.d.l in questione, raffrontandolo al vincolo democratico citato in premessa. L'art.3 del d.d.l., che sostituisce l'art.92 della Costituzione, al comma 2 ha previsto che « Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l'elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i princìpi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura ».

In sede di esame nella 1^ Commissione il predetto testo è stato così emendato: « Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente. La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività («e di tutela delle minoranze linguistiche», aggiunto con proposta di modifica n. 3.2000/444). Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.

A)               La precitata norma prevede che "Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto". È fuori di ogni dubbio che l'elezione a qualsiasi carica costituzionale (e pubblica in generale) mediante il suffragio universale (da parte di tutti i cittadini) e diretto (senza l'intermediazione di "delegati", con o senza mandato politico di rappresentanza) costituisca la massima espressione del regime democratico. Così, infatti, nasce storicamente la democrazia, anche se, poi, nella rivisitazione dei tempi moderni è stata adottata dall'Assemblea Costituente del 1946 (composta da molti membri nati nell'800) la "elezione indiretta", che di sicuro è una limitazione della "sovranità popolare" (e a favore della oligarchia). Perciò, più democrazia "diretta" (come, ad es, se si eleggesse anche il PdR, oppure altre cariche costituzionali di vertice, ma anche se si ampliassero i poteri del Popolo in ordine all'iniziativa e approvazione legislativa e ai referendum confermativi, abrogativi, propositivi e consultivi) equivale ad estendere la volontà generale e i poteri del "Popolo sovrano". Detta soluzione, tuttavia, non significa, ovviamente, come erroneamente si sostiene, dover attribuire anche, necessariamente, "maggiori" poteri all'eletto sol perché votato direttamente dal Popolo. L'elezione (diretta o indiretta), infatti, attiene soltanto alla procedura di selezione dei cittadini a ricoprire la carica costituzionale ma non incide sui compiti e responsabilità riservate alla carica stessa e al ruolo istituzionale in base alla Costituzione. Perciò, ben sarebbe stato possibile (e di sicuro meno problematico, evitando enormi arzigogoli giuridici e anche incongruenze logico-politiche) introdurre nella vigente Carta costituzionale la sola elezione diretta del Presidente del consiglio senza, tuttavia, modificare le altre disposizioni costituzionali, tranne quelle relative al conferimento dell'incarico da parte del PdR..

B)                La durata dell'incarico determinata in cinque anni, con il limite di non poter ricoprire l'incarico per più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi, è in linea con la durata quinquennale del Parlamento. Tale limite, però, non impedisce di poter riassumere la carica dopo il decorso della terza legislatura (anche se di breve durata) né di poter assumere, alla scadenza, la carica di Presidente della Repubblica (che è il Capo dello Stato, ha il Comando delle Forze Armate, Presiede il C.S.M. e il Consiglio Supremo di Difesa, nomina un terzo dei Giudici della Corte costituzionale, non ha alcun limite ai mandati di sette anni, ecc.) potendo, così, l'ex Presidente del Consiglio transitare, senza la previsione di una limitazione temporale nella nuova carica del più alto vertice dello Stato (come avviene in certune autocrazie dell'est europeo).

C)               La riforma prevede che "Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente" e che "La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio...". Sull'elezione "contestuale" sono stati sollevati diversi dubbi da parte degli esperti, in ordine alle schede elettorali da approntare. Ma questo è un problema tecnico su cui si potrà trovare una soluzione. Ben più preoccupante, invece, è il "premio di maggioranza" che non è collegato ad alcun limite percentuale massimo dei seggi (il testo originario garantiva il 55 per cento dei seggi) né a un minimo dei voti effettivi ricevuti (in rapporto al numero degli elettori aventi diritto, che in Italia sono circa 51.000.000), con il rischio di attribuire una maggioranza parlamentare "alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio" che abbiano avuto poco più di 10.000.000 di voti (ossia un 20% circa, un quinto dei voti degli aventi diritto). Questa soluzione incide certamente sul rapporto tra governo e democrazia, intesa come espressione della sovranità popolare, e quindi della "volontà generale" e sulla "rappresentanza", che non deve mai essere sottomessa all'esigenza della c.d. "governabità" (in Belgio, qualche anno addietro, sono stati senza Governo per circa due anni e il Paese ha avuto risultati positivi sul piano socio-economico e finanziario). Peraltro, vale anche la pena evidenziare che la "procedura elettorale" non può essere una sorta di "lotteria" come quella dell'epifania perché l'elezione del Parlamento riguarda il potere legislativo dello Stato che (in democrazia) deve essere necessariamente rappresentativo della maggioranza effettiva dei cittadini-elettori. E non ha alcuna rilevanza né giustificazione che alle elezioni l'astensionismo ha superato ormai il 40% degli aventi diritto perché la soluzione deve essere soltanto quella di recuperare la partecipazione popolare con una "buona politica", da intendersi come la migliore cura dell'interesse generale e non di quello particolare, privato e delle élites e corporazioni varie come si sta verificando nei tempi attuali.

D)               Una incongruenza politica, poi, ma anche istituzionale, deriva dalla previsione che "Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura" perché l'elezione diretta, per poter essere tale, ossia "diretta", non deve avere alcuna "commistione" con la "Camera" (nella quale il candidato "ha presentato la candidatura"). I due organi (potere legislativo e Governo) sono e devono essere distinti e separati. "L'elezione diretta" per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, perciò, deve avere una disciplina differenziata da quella del Parlamento perchè la competizione elettorale deve svolgersi tra i candidati interessati a ricoprire tale carica, perciò il voto dev'essere espresso su specifica scheda elettorale, separata dalla scheda relativa all'elezione dei parlamentari, che può contenere il collegamento col candidato premier ai fini dell'eventuale "premio di maggioranza". Lo spoglio delle schede, così, deve poter consentire di stabilire chi è il "vincitore" dell'elezione diretta, con ogni conseguenza. Se, invece, il candidato alla carica di "Presidente del Consiglio" vuole comunque garantirsi il "paracadute" in caso di "sconfitta" potrà candidarsi anche come parlamentare, ed essere votato con la relativa scheda, ma le due competizioni dovrebbero essere tenute ben distinte, seppur politicamente collegate.

Il d.d.l di riforma prevede, altresì, anche le disposizioni relative al conferimento dell'incarico da parte del Presidente della Repubblica (una mera formalità, ovviamente) e quelle dello scioglimento delle Camere, che in particolare dovrebbe avvenire: «In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata;...In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone»; inoltre, qualora il Presidente del Consiglio «non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.» (così come emendato dal Governo, proposta 4.2000).

Viene anche abrogato il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, che consente al Presidente della Repubblica la nomina dei senatori a vita, mentre (senza alcuna valida ragione democratica) si lascia in vigore il comma 1 che sancisce: "È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica" (diversamente da quanto avviene, ad es., nella democrazia americana e francese).           

Da tutto quanto innanzi esposto si trae che la "riforma" mette "fuori gioco" il ruolo del Presidente della Repubblica nell'affidamento dell'incarico di formazione del Governo. Sparirebbero, così, le defatiganti consultazioni con i segretari dei partiti e gli ex presidenti della repubblica (oltre, ovviamente, quelle con i capi gruppo durante le crisi di governo), né sarebbe più possibile affidare incarichi di formare il governo a personalità diverse dal Presidente del Consiglio giacché questi è eletto con suffragio universale e diretto. Comunque, la riforma, qualora "costituzionalizzata", non sarebbe un problema, sul piano formale; ben diverso, invece, è il piano politico perché, come sopra esposto, il "premio di maggioranza" senza alcun limite percentuale, né rispetto al numero minimo di voti ricevuti in relazione agli aventi diritto, consentirebbe al Presidente del Consiglio il controllo del Parlamento e, mediante quest'ultimo, di poter approvare tutte le leggi possibili, ma anche di poter riformare la Costituzione, senza passare il vaglio del referendum qualora la maggioranza sia pari ai due terzi dei componenti delle Camere. Si introdurrebbe, così, nell'ordinamento costituzionale italiano, una sorta di "principe elettivo", che nel tempo futuro potrebbe riprodurre lo stesso clima istituzionale dell'antico impero romano (o del c.d. "ventennio"). Può darsi che tale soluzione sia gradita alle "folle", perché, come sopra detto, "le rane chiedono un re", ma prevedere sin d'ora le conseguenze potrà consentire a tutti di assumersi le proprie responsabilità politiche, sociali e morali e di decidere se rinunciare o meno alle già poche libertà civili esistenti e di affidare a un "principe elettivo" il potere di stabilire per i governati quale sia "l'ora delle decisioni irrevocabili"

 

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963