SOS BANCA

SOS BANCA

GLI ISTITUTI DI CREDITO E SOCIETA’ FINANZIARIE DEVONO RESTITUIRE L’ILLECITA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI ILLEGALMENTE APPLICATI:

Se ritieni che il tasso applicato al tuo mutuo o al tuo prestito sia particolarmente alto, puoi affidarti ai nostri esperti per ottenere una relazione tecnica che verifichi gli andamenti mensili e annuali del tasso e in caso di ritardo nei pagamenti, accertare la natura e la liceità del tasso applicato.

Se pensi di essere vittima di anatocismo non esitare a contattare lo Studio Legale Cimino per una consulenza gratuita online
L’anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una somma dovuta.
Gli interessi passivi maturati non possono produrre altri interessi.
Gli interessi passivi e attivi devono essere calcolati con la stessa periodicità, ossia secondo lo stesso intervallo di tempo.
Le banche devono dare separata evidenza a interessi e capitale

Capire quando si è in presenza di un prestito usurario è molto importante.
Si parla di strozzinaggio e usura bancaria quando viene accertato che il tasso di interesse applicato al finanziamento o al mutuo è più alto rispetto alla soglia degli indici di riferimento stabiliti dalla legge.
Sperare di uscire dall’usura continuando a pagare è uno sbaglio. Dall’usura si esce solo con una denuncia e non bisogna aver paura di denunciare!
Lo Studio Legale Cimino offre tutela e assistenza a chi decide di compiere il passo.

http://www.studiolegalecimino.eu

 

I #TASSI DI INTERESSE #BANCARI DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE APPROVATI DAL #CORRENTISTA

http://studiolegalecimino.eu/i-tassi-di-interesse-bancari-devono-essere-specificamente-approvati-dal-correntista/

 

Il Tribunale di Ferrara con la sentenza n. 602/2017 interviene sull’annoso dibattito concernente i tassi di interesse di un contratto di conto corrente.

La sentenza de qua decide sulla controversia derivante da opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca ai danni di una società a responsabilità limitata.  Con ricorso ex art. 645 c.p.c.  il ricorrente ha dedotto la nullità della clausola di rinvio agli “usi su piazza” nonché la conseguente applicazione illegittima degli interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione e la violazione delle norme in tema di anatocismo e usura.

L’opposta eccepiva riguardo la clausola di rinvio agli usi su piazza che, se è vero che tale clausola è da ritenersi nulla in seguito all’introduzione delle norme sulla trasparenza bancaria, devono ritenersi applicabili gli interessi legali ai sensi dell’art. 1284 c.c fino alla data in cui le parti avrebbero fissato il tasso.

L’opposta peraltro sosteneva che avendo, la società ricorrente, richiesto nel marzo 2001 la diminuzione dei tassi applicati, non può escludersi che essa fosse a conoscenza della loro misura.

Il Tribunale, per quanto è qui di interesse ha chiarito che la clausola di rinvio agli usi di piazza, – contemplata nella maggior parte dei contratti di conto corrente sottoscritti prima del 1993 perchè inserita nei modelli contrattuali ( formulari prestampati ) utilizzati dalla maggior parte degli Istituti di credito italiana – a seguito della Legge sulla trasparenza bancaria (Legge n. 152/1992), è da ritenersi nulla, e che tale nullità è da estendersi altresì ai contratti stipulati anteriormente alla novella normativa poichè il rinvio agli usi di piazza è da ritenersi eccessivamente generico e non fornisce criteri che consentano una oggettiva determinabilità del tasso di interesse convenzionale.

Ed invero, prosegue il Tribunale, la regola della pattuizione per iscritto dei tassi e delle condizioni se può ritenersi osservata anche quando la manifestazione di consenso delle due parti non sia contenuta nello stesso documento contrattuale, richiede, comunque la prova dell’accordo scritto tra le parti, prova del tutto assente nel caso in esame. Deve quindi ritenersi opportunamente applicato il ricalcolo applicato dal CTU, il quale ha adottato la capitalizzazione trimestrale, quale tasso pattuito solo a partire dal 30.10.2008, mentre per il periodo anteriore è stato correttamente applicato il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB con capitalizzazione semplice, in luogo del tasso contemplato dal codice civile, come avrebbe voluto l’opponente, atteso che, versandosi in ipotesi di nullità assoluta della clausola contrattuale, la norma introdotta dalla legislazione speciale, anche se successiva alla stipula del contratto, deve ritenersi prevalente.

@Produzione Riservata

Studio Legale Gelsomina Cimino

www.studiolegalecimino.eu