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Messaggi del 06/04/2017

POLITICA FORENSE

Post n°888 pubblicato il 06 Aprile 2017 da rteo1

POLITICA FORENSE

(ESTRATTO DALL'INTERVENTO PUBBLICATO SULLA RIVISTA NUOVO MERIDIONALISMO NR. 206, MARZO 2017)

A) La l. 31.12.2012, n. 247 ha introdotto la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense". Da essa emergono varie problematiche, che andrebbero tutte affrontate e dibattute. Tuttavia, appare maggiormente proficuo che questo lavoro si soffermi soltanto su qualche tematica in particolare, riservando le ulteriori riflessioni ad altri eventuali e successivi elaborati.

1. Una prima riflessione la meritano senz'altro le "norme sulla incompatibilità". Al riguardo l'art. 19 della precitata legge, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, prevede che l'esercizio della professione di avvocato è compatibile:

«con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. ».

Non vi è dubbio che il "patrimonio teorico" in possesso dei predetti insegnanti e ricercatori sia un valore aggiunto per l'avvocatura. Tuttavia bisogna prendere atto che oggi la società è particolarmente afflitta dal grave fenomeno della disoccupazione giovanile e intellettuale. Nei tempi passati indubbiamente questo problema non si è manifestato in modo così destabilizzante, e si spera che per il futuro rimanga solo un ricordo sbiadito, tuttavia non si può negare che oggi sia una dura realtà che deve essere urgentemente affrontata per impedire che accadano conseguenze destabilizzanti per l'intero sistema politico.

Seppur può risultare "brutale" bisogna dire, senza giri di parole, che  occorre "distribuire il reddito" e "distribuire il lavoro" tra tutti i cittadini, recuperando, peraltro, il sempre vigente, ma sempre disatteso, art.98, comma 1, della Costituzione che sancisce: «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione».

Trattasi di una scelta di campo, che la Costituzione non impone a nessun pubblico impiegato, il quale, perciò, può anche scegliere il settore lavorativo privato qualora decidesse di non voler essere  "al servizio esclusivo della nazione", lasciando così il posto di lavoro ad altri cittadini che, invece, accetterebbero di buon grado tale "esclusività". I ruoli dei professori universitari, dei ricercatori e dei docenti di materie giuridiche garantiscono un lavoro stabile e un congruo reddito fisso. Sono certamente moltissimi i giovani in possesso di riconoscimenti accademici di elevata competenza che accetterebbero l'esclusività di tali impieghi con l'incompatibilità con ogni altra attività e professione. In questo modo tantissimi professori universitari, docenti di materie giuridiche e ricercatori, che "amano" la "libera" professione dell'avvocatura, si potrebbero dedicare a questa a tempo pieno arricchendo ulteriormente la categoria, ove già costituiscono sicure punte di diamante per la loro bravura  professionale.

Non vi è dubbio che i tempi attuali siano caratterizzati, come sopra detto, da amplissime sacche di disoccupazione intellettuale e professionale, per cui appare quanto mai inevitabile introdurre nell'ordinamento delle incompatibilità assolute.

È necessario, perciò, prescrivere urgentemente l'esercizio esclusivo di tali ruoli accademici e di insegnamento introducendo l'incompatibilità assoluta con l'avvocatura e con qualsiasi altra attività professionale o lavorativa.


Il comma 2. dispone: «I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario. 3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.»

 
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