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IL "SADO-MASOCHISMO" DELLA MAGGGIORANZA, LA CORTE COSTITUZIONALE E IL REFERENDUM ABROGATIVO

Post n°1048 pubblicato il 16 Febbraio 2022 da rteo1

IL "SADO-MASOCHISMO" DELLA MAGGGIORANZA, LA CORTE COSTITUZIONALE E IL REFERENDUM ABROGATIVO

La Corte costituzionale ha dichiarato INAMMISSIBILE il quesito referendario sulla c.d. "EUTANASIA". Prima di ogni approfondimento nel merito, ossia sul potere di decidere sulla propria vita, ovvero su come "uscire di scena" da un contesto sociale ostile e ormai diventato persino sado-masochista, soprattutto quando si professi come religiosamente ispirato, e perciò ancor più persecutorio, occorre richiamare sommariamente le disposizioni costituzionali e legislative che disciplinano la materia, al fine di valutare sul piano formale la bontà o meno del giudizio espresso dalla Corte.

Un richiamo necessario perché purtroppo anche nei "templi giudiziari e accademici" si perde tempo per cavillare, e spesso anche per tutelare la propria "parrocchia", senza avere alcuna preoccupazione per la "verità umana" e biologica. E allora ecco il "quadro normativo" di riferimento:

Art.75 Costituzione:

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Come ben si rileva dalla norma che precede, in virtù del secondo comma: «Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

Quindi, sono escluse (non ammissibili) dal referendum: 1) le leggi tributarie e di bilancio; 2) di amnistia e di indulto; 3) di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Tutto qui ! Nessun'altra legge ! Pertanto l'esame, il riscontro, è oltremodo facile, semplice, e la ragione è ancor più chiara: Trattasi di referendum popolare, ossia del Sovrano costituzionale che ha deciso di volersi esprimere, perciò tale decisione politica non può che avere un valore assoluto e sovraordinato rispetto ad ogni altro e diverso potere e volontà costituzionale e istituzionale (a parte le materie "escluse").

Le modalità di espletamento del Referendum sono contenute nella Legge 25 maggio 1970, n. 35 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) che all'art.33, comma 4, così sancisce: La Corte  costituzionale,  a  norma  dell'art.2 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, decide  con  sentenza,   da pubblicarsi entro il  10  febbraio,  quali  tra  le  richieste  siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto  del  secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.

La Corte costituzionale, quindi, decide con sentenza « quali  tra  le  richieste  siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto  del  secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione».

Stando così le cose la domanda "che sorge spontanea" è la seguente: Se la Corte non si limita al solo e semplice riscontro tra la richiesta referendaria del POPOLO e l'art.75 travalica i suoi poteri costituzionali e agisce come "legislatore" ?

Detto tutto questo, e lasciate a ciascuno le conclusioni sulla domanda che precede, nel merito:

A mio avviso "IL FINE VITA" è un potere individuale, assoluto e UNIVERSALE di ciascun cittadino, che preesiste a ciascuno Stato ed è oltre i limiti di quest'ultimo, per cui lo "Stato" non ha alcuna delega (né potestà) a decidere al posto del cittadino, quando è questi a decidere se "uscire di scena" e quando farlo. Indubbiamente lo "Stato" "emotivamente" vuole avere il diritto di vita e di morte perché si preoccupa di perdere la sua esigenza di "IMMORTALITÀ giuridica, di "ONNIPOTENZA", ma è giunta l'ora che per le questioni di coscienza, di visione della vita, si faccia da parte perché il MEDIOEVO, tanto rimpianto da molte sette politiche, è ormai - e per fortuna - alle spalle. E anche gli ODIATORI MAGGIORITARI nel Paese devono rivolgere su se stessi l'esigenza sadica e masochistica di soffrire e veder soffrire e lasciare libera la minoranza, anche se fosse una sola persona! Indubbiamente stiamo vivendo una recrudescenza dei rapporti sociali anche a causa della pandemia che ha sconvolto il cervello e disattivato i neuroni dei "politici" e anche delle persone pacifiche che da tempo, ormai, spruzzano veleno nei confronti dei NO VAX e godono da impazzire per le limitazioni proprie e di tutti delle libertà (anzi queste non hanno più alcun valore rispetto all'illusione dell'elisir del vaccino). L'auspicio, tuttavia, è che qualcuno inizi a rinsavire e ad ergersi a paladino di OGNI MINORANZA. Anzi, mi permetto di proporre UNO STATUTO PER LE MINORANZE, affinché queste abbiano rispetto e dignità come (e mi verrebbe di dire: di più) le maggioranze. E in ordine all'eutanasia, o al suicidio assistito, ogni cittadino deve comprendere l'importanza di avere uno "SPAZIO INTERIORE INVIOLABILE", quello spazio in cui dimora LA VOLONTÀ UNIVERSALE, ove matura la volontà dell'essere umano di ritornare nelle braccia del TUTTO. Ed è il Tutto che deve sempre e solo prevalere e mai la parte, anche quando questa sia lo Stato. Quest'ultimo, tuttavia, può anche regolamentarlo, se crede, ma dovrebbe farlo  per stabilire soltanto la regola generale che chi è contro il SUO suicidio assistito dev'essere tutelato e garantito, così come dev'essere altrettanto tutelato e garantito CHI È A FAVORE DEL SUO "SUICIDIO ASSISTITO" PERCHÉ PER COLUI CHE FA QUESTA SCELTA SI TRATTA SOLTANTO DI UN ATTO DI LIBERTÀ E AMORE PER IL SÉ del profondo CHE È L'ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ UNIVERSALE. 

 
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