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filo aperto con tutti coloro che s'interrogano sull'organizzazione politica della società e che sognano una democrazia sul modello della Grecia classica

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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA CON “VOTO PONDERATO”

Post n°684 pubblicato il 05 Maggio 2014 da rteo1

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA CON “VOTO PONDERATO”

Un assessore di Petruro Irpino ha sempre sostenuto che il suo ruolo di amministratore, seppur di un Comune di circa 500 abitanti, ha la stessa dignità istituzionale di un assessore della città di Avellino, che è un Comune capoluogo di provincia con circa 60.000 abitanti. In linea di principio e puramente teorico non vi è dubbio che egli affermi il vero (la carica, infatti, è la stessa: assessore), sebbene il secondo potrebbe non essere d’accordo, perché il numero in democrazia ha la sua importanza. Questa visione, però, sarebbe frutto di una confusione tra il principio maggioritario che regola le scelte dei cittadini e la vita delle istituzioni e i rapporti tra queste, che non possono non avvenire su di un piano di perfetta parità e dignità, e questo con buona probabilità non sarebbe sfuggito a coloro che nel passato transitavano per le “scuole” delle sezioni dei partiti, ove si formavano un pensiero politico, e correggevano le proprie false convinzioni, diversamente da quelli che da un po’ di tempo a questa parte sono stati reclutati sulla piazza e collocati in vetta degli Enti comunali (e non solo) pur senza avere alcuna esperienza “sul campo” né mai operato per il bene comune, o con spirito di servizio verso la cittadinanza. Per questo ora i guasti nel sistema politico, locale e nazionale, sono diventati endemici, mentre lentamente si sta sfaldando la coesione sociale. E’ sicuramente espressione di questa tendenza generale delle forze politiche di navigare a vista la recente l. 7.4.14, n. 56 contenente “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che, come ancora noto soltanto a pochi, non ha abolito le province. In virtù dell’Allegato A, cui rinvia l’articolo 1, co. 34, di detta legge  sono stati dettati i “Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi  elettivi  delle città metropolitane e delle province”. Poiché un commento di tale norma può far pensare che sia stato elaborato dopo una solenne sbornia, oppure che si è affetti da un’incipiente follia o da cretinismo acuto è opportuno limitarsi a richiamarla così come essa è stata elaborata: “Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni: a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina  il  totale  della  popolazione  di  ciascuna  delle  fasce demografiche cui appartengono i comuni della città  metropolitana  o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia; b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche,  si  determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale,  del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia; c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la  popolazione di un comune e la  popolazione  dell'intera  città  metropolitana  o provincia sia maggiore di 45, il valore  percentuale  del  comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche  cui  non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione; d)  qualora per  una o  più  fasce  demografiche  il  valore percentuale di cui alla lettera b),  eventualmente  rideterminato  ai sensi della lettera c), sia maggiore di  35, il  valore  percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui  alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato  in  aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche  della  medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);  e) si determina infine l'indice di ponderazione  del  voto  degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica;  tale  indice  è dato, con approssimazione alla terza cifra  decimale,  dal  risultato della divisione  del  valore  percentuale  determinato  per  ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero  complessivo  dei  sindaci  e dei consiglieri appartenenti  alla medesima fascia demografica,  moltiplicato  per 1.000.”  Che dire di fronte a tanta follia: Ridate ai cittadini l’elezione diretta del Presidente della Provincia, perché altrimenti si va tutti in psicoanalisi!

 
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