Articolo 21, primo comma

articolo-21-costituzione-italiana - Nev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Articolo 21, primo comma)

Informo

Per esempio dinnanzi alla legge italiana l’ingiuria, la molestia, la diffamazione, anche se dietro un apparente anonimato, protratte nel tempo nei confronti di una persona, rappresentano dei reati molto seri, contrariamente all’uso improprio di punteggiatura o al produrre dei refusi. E non servirà a molto registrare un sito all’estero o adottare tutti i marchingegni possibili per navigare in anonimato nella rete, come fanno molti dei gruppi di nick per denigrare chiunque. Citare poi precisi refusi  che sono  evidenziati anche in altri ambienti circostritti non fa altro che dare precise indicazioni sull’identità di chi accusa, anche quando questa accusa viene poi fatta nell’anonimato della rete.

L’ingiuria è un reato contro la persona e tutela l’onore. Con questo vocabolo, tradizionalmente s’intende il rispetto e la stima dei quali ognuno gode presso la società e l’idea che si ha di se stessi. L’ingiuria, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto e disciplinato dall’art. 594 del codice penale, che recita testualmente: “Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone”. I reati contro l’onore, sono classificati al Capo II del codice penale italiano (artt. 594-599) per la comune caratteristica di offendere attingendo il valore sociale della persona offesa. La condotta tipica del delitto di ingiuria, descritta nel comma 1 della norma, consiste nell’offesa all’onore o al decoro di una persona presente.

I requisiti perché si configuri il delitto di Ingiuria, sono l’offesa all’onore o al decoro e la presenza della persona offesa, elemento che è anche il discrimine con il successivo delitto di diffamazione.

Il comma 2 dell’articolo 594 del codice penale estende la punibilità anche alle offese trasmesse con comunicazioni a distanza.

Una sorta di firma, insomma. Ma giungerà il momento in cui i conti torneranno.L’ingiuria è la freccia leggendaria che torna indietro per trafiggere l’occhio del cattivo arciere.

 

 

Art. 21 della costituzione

Articolo 21, primo commaultima modifica: 2021-11-26T11:25:00+01:00da ilcorrierediroma
Share via emailSubmit to redditShare on Tumblr