CORTE DI CASSAZIONE SCONFESSA CORTE EDU

CORTE DI CASSAZIONE SCONFESSA CORTE EDU

CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA

NESSUNA ANALOGIA PER LA SENTENZA CEDU CHE DEFINI’ IL CASO CONTRADA

La sentenza n. 36505/2018 depositata lo scorso 30 luglio ha preso posizione in ordine alla effettiva efficacia dei principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo (di seguito Corte EDU) nella nota Sentenza del 14.04.2015 per il caso Contrada contro Italia.

In particolare, la Suprema Corte è intervenuta nel ricorso proposto da un imputato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, il quale aveva proposto incidente di esecuzione innanzi alla Corte d’Appello di Palermo finalizzato ad ottenere la revoca della sentenza di condanna emessa dalla medesima Corte, a mezzo della quale gli era stata inflitta la pena detentiva di sei anni e otto mesi.

Alla base dell’incidente di esecuzione venivano posti i principi espressi dalla Corte EDU nella richiamata e ben nota sentenza, in forza della quale, per come si era pronunciata la Corte di Strasburgo, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa era frutto di un’evoluzione giurisprudenziale (fatto coincidere con la sentenza delle Sezioni unite “Demitry” del 1994) non ancora consolidata all’epoca dei fatti (1979-1988) e che la non sufficiente chiarezza del delitto impediva al ricorrente di conoscere la pena che rischiava.

Di qui l’obbligo per l’Italia – condannata per violazione dell’articolo 7 della CEDU sulla legalità della pena – di cancellare con incidente di esecuzione la sentenza definitiva.

A fronte di tali deduzioni, tuttavia, la Corte di Appello di Palermo aveva rigettato la richiesta del provvedimento revocatorio, in quanto, secondo i Giudici, la Corte EDU non aveva affermato un principio di carattere di generale cui l’Italia doveva “sempre” uniformarsi.

L’imputato ricorreva quindi per la cassazione dell’ordinanza de qua, deducendo che la decisione censurata si fondava su di una lettura disarmonica dei rapporti tra pronunce espresse dalla Corte EDU e l’ordinamento italiano, così come disciplinati dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

La disarmonia discendeva dal fatto che il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto conto del fatto che la Corte EDU, nel caso Contrada, aveva operato una valutazione oggettiva della vicenda processuale sottostante, collegata al solo dato temporale della perpetrazione della condotta illecita, tenuto conto del momento storico in cui la condotta concorsuale si era concretizzata.

Tenuto conto di tali parametri non poteva dubitarsi della piena sovrapponibilità delle condotte delittuose descritte nelle due vicende criminose, tenuto conto del fatto che, in entrambi i casi, i comportamenti criminosi si erano concretizzati prima dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite (Sentenza n. 33478 del 12.07.2005 Mannino).

La Corte di Cassazione non è, tuttavia, dello stesso avviso, e difatti nel ritenere infondato il ricorso ha escluso la portata generale di quanto affermato a Strasburgo precisando che l’annullamento della sentenza è il risultato dell’applicazione dell’articolo 46 della CEDU in base al quale vige l’obbligo, a carico dello Stato e dei Giudici Italiani, di conformarsi alle decisioni della Corte europea.

Ciò nonostante, la Suprema Corte ha ribadito che la disposizione di cui all’art. 46 CEDU, impone al giudice nazionale di conformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU limitatamente al caso di cui si controverte, i cui effetti si estendono sia allo Stato sia alle altre parti coinvolte dalla decisione che tale violazione ha censurato.

Tali conclusioni hanno imposto alla Corte di affermare che i principi affermati nella decisione Contrada non possono essere esportati al di fuori della vicenda processuale tipica, anche perché in contrasto col nostro sistema penale.

La decisione di Strasburgo partiva, infatti, dall’assunto che il reato in questione fosse di origine giurisprudenziale. Un’affermazione che, per la Cassazione, si pone in termini problematici rispetto al modello di legalità formale al quale è ispirato il nostro sistema penale, in cui non solo non è ammissibile alcun reato di “origine giurisprudenziale”, ma la punibilità delle condotte illecite trova il suo fondamento nei principi di legalità e tassatività.

Tali profili di problematicità appaiono accentuati dal fatto che il modello di punibilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso prefigurato dalle Sezioni Unite e richiamato dalla Corte EDU non consente dubbi sulle ragioni che legittimano l’applicazione dell’istituto concorsuale in esame. Occorre infatti considerare che le Sezioni Unite non hanno creato una nuova fattispecie incriminatrice, ma si sono limitate a fornire una ricostruzione sistematica e armonica con il nostro ordinamento, ribadendo che la responsabilità penale, per il contributo fornito dal concorrente esterno a un’associazione di tipo mafioso trae origine dalla consapevolezza di contribuire con il proprio apporto a un’attività illecita svolta in forma associata, di cui conosce obiettivi e struttura, pur senza aderirvi.

@Produzione Riservata

Studio Legale Cimino

studio legale roma

 

 

CONCORSO DI COLPA PER NON AVER TENUTO PER MANO IL FIGLIO CHE VIENE TRAVOLTO DA UNA VETTURA

CONCORSO DI COLPA PER NON AVER TENUTO PER MANO IL FIGLIO CHE VIENE TRAVOLTO DA UNA VETTURA

Con la sentenza n. 29505/2018, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, è intervenuta sulla decisione della Corte d’Appello di Messina, la quale nel confermare la sentenza dell’omonimo Tribunale, condannava la stessa ricorrente a otto mesi di reclusione, perché in cooperazione colposa con un automobilista aveva contribuito a cagionare la morte del figlio.

Il caso in esame prende le mosse dalla vicenda occorsa ai danni di un minore di tre anni, il quale, veniva urtato da un’autovettura durante un attraversamento pedonale. In conseguenza dell’urto, il minore riportava lesioni molto gravi al cranio, dalla quali sarebbe, poi, derivata la morte.

Secondo i giudici di primo e secondo grado, la madre del minore è da ritenersi responsabile dei reati di cui agli art. 113 e 589 c. 1e 2 c.p., in quanto – avendo omesso di esercitare la necessaria vigilanza sul figlio, all’atto dell’attraversamento della strada ed in particolare avendo omesso di porre in essere le dovute cautele, come quella di accertarsi previamente che non provenissero veicoli e, soprattutto, quella di tenere per mano il figlio – non impediva il verificarsi dell’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire, ricoprendo la massima posizione di garanzia sulla vittima.

L’imputata ricorreva per la cassazione della sentenza de qua lamentando in primo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza del nesso causale; in secondo luogo rilevava l’intervenuta prescrizione del reato avvenuto in data 1 novembre 2009 e deciso in primo grado solo in data 16 gennaio 2015.

Secondo la Corte di Cassazione il ricorso oggetto di esame, è da ritenersi inammissibile in quanto fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado.

A parere della Suprema Corte, l’inammissibilità deriverebbe sia dalla genericità delle doglianze che, solo apparentemente denunciano un errore giuridico, sia dall’insindacabilità delle valutazioni di merito.

Secondo i Giudici della Suprema Corte, infatti, nel caso in esame non può revocarsi in dubbio la ricostruzione operata dalle sentenze di merito, non essendo ammissibile considerare l’incidente occorso al minore durante l’attraversamento stradale causa interruttiva del nesso causale, ma dovendosi, al contrario, considerare l’evento come realizzato in cooperazione colposa con il conducente del veicolo e la madre.

Quanto poi alla rilevata prescrizione del reato, la Corte ha ribadito il principio, già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12602/2015, secondo il quale è preclusa la possibilità di rilevare l’estinzione dei reati per prescrizioni nei ricorsi ritenuti inammissibili.

Trattasi, come e’ agevole riscontrare, di uno di quei casi in cui, oltre al danno, la beffa: la perdita di un figlio e’ un evento atroce, qualunque ne sia la causa e, per un genitore – come non ricordare i molteplici casi di “dimenticanza” del minore all’interno della vettura rimasta incustodita in un parcheggio sotto il sole – assumere la consapevolezza di aver concorso a quel tragico evento, e’ la pena peggiore che possa infliggersi.

@Produzione Riservata

Studio Legale Cimino

sos avvocato consulenza online gratuita

INGRESSO DI MIGRANTI SOCCORSI IN ACQUE INTERNAZIONALI:LA RESPONSABILITA’ DEGLI SCAFISTI

INGRESSO DI MIGRANTI SOCCORSI IN ACQUE INTERNAZIONALI:LA RESPONSABILITA’ DEGLI SCAFISTI

Con la sentenza n. 29832/2018 la Corte di Cassazione interviene sul tema in auge alle cronache e relativo al trasporto di migranti clandestini, ed in particolare interviene sul ricorso proposto dal comandante e dal vice comandante di uno scafo, imputati del reato di procurato ingresso illecito di immigrati clandestini, punito in Italia ai sensi dell’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 286/1998, per avere effettuato il trasporto dall’Egitto in Italia di 277 cittadini non appartenenti all’Unione Europea.

Alla declaratoria di responsabilità penale, già affermata dal Gip, nell’ambito del giudizio abbreviato di primo grado, ne seguitava la conferma, da parte della Corte d’Appello di Catania in sede di gravame, e la conseguente condanna degli imputati alla pena detentiva di cinque anni e quattro mesi, nonché alla pena pecuniaria di € 2.884,00 di multa per ciascun imputato.

La Corte d’Appello nel confermare la punibilità degli imputati, applicava le aggravanti per aver commesso il fatto in tre o più persone, in relazione a cinque o più persone, di aver esposto a pericolo la vita e l’incolumità dei migranti e di averli sottoposti a trattamenti disumani; escludeva, invece l’aggravante del profitto in quanto gli imputati avevano agito in qualità di traghettatori non organizzatori della traversata.

Gli imputati ricorrevano dunque per la cassazione della sentenza de qua lamentando in primo luogo la carenza di giurisdizione italiana, in quanto l’azione si sarebbe conclusa in acque sovranazionali, allorché, prima del salvataggio da parte della Guardia Costiera, l’imbarcazione sarebbe stata avvicinata da un altro scafo mercantile, disposto a farsi carico del trasporto degli immigrati a Malta, trasporto rifiutato dagli stessi migranti senza alcun intervento attivo da parte degli imputati.

Gli imputati lamentavano altresì, l’erronea applicazione dell’art. 12 D.Lgs. 286/1998, in quanto l’incriminazione delineata da tale disposizione riguarderebbe non la mera condotta di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma quella volta a procurare l’ingresso illegale dei migranti.

La Corte di Cassazione, nel ritenere infondato ed inammissibile il ricorso, ha osservato che le questioni giuridiche poste con i motivi di ricorso sono state già tutte affrontate e risolte dalla Corte Territoriale e nessuno degli argomenti addotti è idoneo a superare gli indirizzi già affermati.

D’altro canto, prosegue la Corte, in punto di giurisdizione, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che sussiste quella del giudice italiano relativamente al delitto di trasporto di cittadini extra comunitari nella ipotesi in cui i migranti, provenienti dall’estero a bordo di navi “madre”, siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l’intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operando sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità è riconducibile alla figura dell’autore mediato, in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti.

Gli imputati negano di aver voluto un siffatto esito, proclamandosi indifferenti rispetto a quello che avrebbe potuto essere il luogo dello sbarco, scelto autonomamente dai trasportati, e sostengono che, quand’anche si volesse ritenere la sussistenza del reato, esso si sarebbe perfezionato in acque internazionali, trattandosi di reato a consumazione anticipata.

Anche questa ricostruzione è stata smentita dalla suprema Corte, in quanto, anche nei reati a consumazione anticipata – in cui la condotta di pericolo, già in sé punibile, sia tenuta fuori dal nostro territorio- basta che si verifichino in Italia gli effetti voluti della condotta per potersi validamente radicare la giurisdizione italiana sensi dell’art. 6 c.p.

Quanto poi, alla qualificazione del reato, la tesi secondo la quale gli imputati avrebbero posto in essere una condotta da sussumere nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, piuttosto che il più grave reato di procurato ingresso di immigrati clandestini è smentita dalla circostanza per la quale, la fattispecie contestata e da ritenersi non dubitabile, è il trasporto dei migranti, e non già il più generico compimento di “atti diretti a procurarne l’ingresso illegale”, che l’art. 12 d.lgs 286/1998 punisce solo in via residuale.

La Corte quindi conclude affermando il principio per cui:Il solo fatto di aver provocato il soccorso per essere in mezzo al mare con imbarcazione inadeguata e in situazione di sovraffollamento e di condizioni meteo avverse è sufficiente a escludere che l’ingresso illegale sia ascrivibile all’autore mediato del reato, cioé la nave svedese, anziché a coloro che hanno provocato la situazione di emergenza, che in base al diritto del mare obbliga al salvataggio delle persone alla deriva.

@Produzione Riservata

Studio Legale Cimino

PENSIONE COMUNQUE RICONOSCIUTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE AL PROFESSIONISTA CHE NON VERSI INTEGRALMENTE I CONTRIBUTI

PENSIONE COMUNQUE RICONOSCIUTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE  AL PROFESSIONISTA CHE NON VERSI INTEGRALMENTE I CONTRIBUTI

Con la Sentenza n. 15643/2018 la Corte di Cassazione giunge ad una importante decisione riguardante tutti gli iscritti alla Cassa previdenziale dei Geometri Professionisti.

Nel caso specifico, un iscritto all’ente di previdenza dei geometri aveva promosso istanza per ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia avendo maturato almeno 30 anni di contributi, a tale richiesta si era, tuttavia, opposta la Cassa di previdenza in quanto aveva riscontrato che per alcune annualità il professionista non aveva versato integralmente i contributi richiesti, e i relativi crediti si erano prescritti.

Al fine di comprendere appieno la vicenda appare utile rammentare che, come stabilito dall’art.2 della legge 773/1982, la pensione di vecchiaia si consegue con almeno 65 anni di età e almeno 30 anni di “effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all’albo”.

Ed è proprio sul termine “effettivo” che si snoda la questione:

il ricorrente sostiene, infatti, che ai fini dell’ottenimento del trattamento pensionistico, ad essere effettivi e regolamentari debbano essere sia la contribuzione sia l’iscrizione all’albo.

La suprema Corte, invece, è di tutt’altro avviso. I supremi giudici, nel rigettare il ricorso, hanno, infatti, stabilito che l’uso dell’aggettivo “effettiva” riferito alla sola contribuzione, induce ad attribuire ad esso un significato diverso da “regolamentare” impiegato a proposito dell’iscrizione.

Ed invero, la Corte, già in precedenti decisioni, aveva osservato che, in tale norma, il termine effettivo, non può interpretarsi, come tale da esigere che la contribuzione debba essere integrale, in quanto non contiene alcun riferimento alla misura della contribuzione stessa.

Detto aggettivo, invero, introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione effettivamente versata e sancisce, in tal modo, l’esclusione di ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione concretamente versata.

Detto in altri termini, la controversia in esame verte sulla possibilità o meno di riconoscere l’annualità di contribuzione, nella circostanza in cui il professionista abbia omesso di versare in misura integrale il contributo richiesto; e tale questione, secondo la Corte, non può che essere risolta in relazione alla regolamentazione normativa dettata per il riconoscimento e il calcolo della pensione che, appunto, fa leva non sulla integralità della contribuzione bensì sulla effettività della stessa.

Occorre poi considerare, prosegue la Corte, che la stessa L. n. 773/1982 non contiene alcuna previsione che sanzioni con la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’effettività di iscrizione alla Cassa, il versamento parziale dei contributi, essendo unicamente previsto il versamento di una somma aggiuntiva per il caso in cui l’assicurato non provveda alle comunicazioni obbligatorie sull’ammontare del reddito professionale e sul volume di affari dichiarato ai fini dell’IVA, o effettui una comunicazione infedele.

Peraltro, aggiunge la Corte, tale inconveniente, dovuto alla mancanza nella legge professionale di una disposizione che preveda espressamente l’annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione, è comunque superabile attraverso l’adozione di più rigorosi controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazione inviate agli iscritti, con i mezzi di cui la Cassa stessa dispone e nei limiti temporali fissati dal sistema previdenziale, evidentemente dettati non solo a garanzia dell’ente, cui non possono affidarsi indagini su periodi lontani nel tempo per le oggettive difficoltà degli accertamenti, ma anche a tutela dell’assicurato, al fine di non rendere eccessivamente difficoltosa la prova dell’esattezza delle contribuzioni versate.

@Produzione Riservata

Studio Legale Cimino

www.studiolegalecimino.eu

avvocato cimino pensioni
www.studiolegalecimino.eu

LA CASSAZIONE DICE NO AI TELEFONINI IN CABINA ELETTORALE

http://studiolegalecimino.eu/nessun-telefonino-cabina-elettorale/

 

LA CASSAZIONE DICE NO AI TELEFONINI IN CABINA ELETTORALE

NESSUN SMARTPHONE IN CABINA 

Con la Sentenza n. 9400/2018 la Corte di Cassazione ha chiarito la fattispecie punitiva prevista dall’art.1 del D.L. n. 96/2008, il quale stabilisce che durante le consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini; punendo con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1.000 chi contravviene a tale disposizione.

Nel caso affrontato dalla Corte Suprema, il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, la quale, pur confermando il giudizio di colpevolezza in relazione alla fattispecie imputata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l’imputato alla pena pecuniaria di euro 15.000 in luogo della pena detentiva.

A sostegno del ricorso, la difesa del ricorrente obiettava che per la concreta applicazione della fattispecie incriminatrice, difettava nel caso de quo, la ritenuta condizione di procedibilità di cui al secondo comma della norma citata.

In particolare, il ricorrente assumeva vizio di violazione di legge laddove non era stato valutato che nel caso de quo difettava l’invito del presidente di seggio a non introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva.

L’interpretazione offerta non ha tuttavia persuaso i Giudici di Legittimità che, al contrario, hanno confermato, richiamando il dato letterale della norma, che la condotta costituente reato è esclusivamente quella descritta nel comma primo (Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. 2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stessa depositare le apparecchiature indicate al  comma 1) e che il secondo e terzo comma, lungi da poter essere considerati condizione di procedibilità o punibilità del reato dettano solo oneri per il presidente di seggio, la cui inosservanza è priva  di conseguenze penali.

Tanto è vero che il quarto comma della citata norma, nel dettare la sanzione penale in caso di inosservanza, fa esclusivo riferimento alla condotta descritta al primo comma, e non già agli adempimenti posti a carico del presidente, dacchè è stata confermata la correttezza della decisione impugnata.

Produzione Riservata

Studio Legale Gelsomina Cimino