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Amianto, se l'operaio non è tutelato può astenersi dal lavoro
Una sentenza della Cassazione che certamente farà discutere, sebbene arrivi a ben 24 anni di distanza dal fatto: se il datore di lavoro non adotta tutte le cautele previste dalla legge, il lavoratore può astenersi dallo svolgere quelle mansioni potenzialmente pericolose e nocive per la salute, anche dopo aver timbrato il cartellino.Il caso nasce nel 1989, quando i dipendenti di una ditta incaricata di rimuovere l'amianto da alcuni vagoni ferroviari, visto che le ripetute richieste al datore di lavoro di mettere in sicurezza l'ambiente di lavoro erano state più o meno disattese, avevano deciso di incrociare le braccia, timbrando comunque il cartellino e mettendosi così a disposizione per altre attività lavorative. Poi era intervenuto il pretore, che aveva ordinato la chiusura immedia dei capannoni “incriminati", prescrivendo anche alcune modifiche agli impianti e ai sistemi di lavorazione, dando quindi in qualche modo ragione ai dipendenti. I quali, per il periodo di "stop" non avevano percepito alcuna retribuzione. Per questo decisero la causa, dalla quale è scaturita la sentenza della Cassazione, benché con 24 anni di ritardo (quasi una beffa) che gli dà ragione su tutto. E questo è il terzo pronunciamento, dopo che già il primo grado, che l'appello avevano dato torto all'azienda. In sostanza, sulla base delle perizie svolte, l'astensione dal lavoro degli operai era legittimata dall’inadempimento della società che, violando gli obblighi ex art. 2087 c.c., non aveva adottato le necessarie misure di tutela. La società, Rete Ferroviaria Italiana, si è difesa, tra l'altro, sostenendo di aver messo in atto tutte le misure antinfortunistiche che l’evoluzione tecnologica del tempo consentiva di applicare. Secondo la Cassazione, invece, la responsabilità del datore di lavoro deve riguardare tutte le cautele e il fatto che l'azienda non avesse avviato un'indagine sui rischi connessi all'operazione di bonifica dell'amianto dai vagoni ferroviari rappresenta la prova, per la Suprema Corte, della inadempienza del datore di lavoro medesimo. Di qui, «il diritto del lavoratore di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute».
07/01/2013 www.rifondazione.it
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Giorgiana Masi
Roma, 12 maggio 1977
omicidio di Stato
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