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La difficoltà di un cambiamento costruttivo e duraturo è tanto alta in un Paese come l'Italia, affidato a Chiesa e reazionari

Post n°7518 pubblicato il 17 Marzo 2013 da cile54

Dall’attenuante d’onore all’aggravante per femminicidio. E in mezzo?

Femminicidio. C’è chi pensa che una donna che muore in una sparatoria ne sia vittima o che questo tipo di violenza avvenga solo da aggressore maschio XY contro femmina XX. Ma come diceva un saggio, “le parole sono importanti“, quindi spieghiamoci meglio.

La parola “femminicidio” la usiamo per definire l’omicidio di una donna “in quanto donna”, o meglio in quanto personaportatrice di “donnità”, per così dire. Una persona che, a prescindere dai suoi cromosomi o genitali, è percepita secondo i canoni socio-culturali della donna, sotto il genere femminile, e per questo vive in determinate condizioni.
In realtà, questa parola si riferirebbe ad ogni tipo di violenza strutturale esercitata sulle donne, ma si è sostituita nell’uso comune al termine che si riferisce al solo omicidio ( “femmicidio” ) assumendo questo significato più ristretto. In questo articolo lo useremo quindi riferendoci alla morte di donne ( eterosessuali, lesbiche, trans ) per la condizione stessa di “donna”. Anche se i progetti di legge in merito non sono così espliciti.

Il riconoscimento giuridico di una legge contro il femminicidio è un tema nell’ agenda politica di questi giorni, dalla Bolivia di Evo Morales al PD che lo ha inserito tra i suoi 8 punti per fronteggiare il M5S e c’è la sensazione che ormai sia la continuazione ideale della denuncia sociale in merito. Lo è veramente?

Il passaggio da denuncia sociale a fattispecie penale, solleva alcune questioni giuridiche legate al riconoscimento delle condotte da incriminare e alla scelta di differenziare il reato da forme di violenza simili già codificate e considerarlo un’aggravante di reati neutri.
Più banalmente, riconoscere quali casi siano legati al genere e quali no, in un Paese che ancora parla tramite i suoi media di “delitto passionale” e che non manca di fare confusione tra “disonore” e autodeterminazione, non sarà così immediato.
Tanto da uomini maltrattanti quanto da quelli “buoni”, spesso è considerato normale un controllo pressante sulla vita e le libertà della partner.
Vietare facebook alla fidanzata, impedirle di lavorare o seguirla ogni giorno per controllare che il rivale in amore non si faccia vedere, è considerato un modo normale di essere uomini e innamorati, anche per molte donne. Ma è solo una questione di possesso e dominio. Sembra quasi che la politica italiana, il PD, ma prima anche il PDL ( la proposta nasce da Bongiorno-Carfagna) voglia passare dall’attenuante d’onore all’aggravante per femminicidio senza però che la mentalità e la società intorno alle donne sia realmente cambiata, senza che lo Stato sostenga gli ambiti di reale emancipazione ed evoluzione.

Quando l’obiettivo è diminuire il numero di femminicidi, l’aggravio di pena difficilmente sarà di per sé un deterrente, visto che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di “dolo d’impeto” il cui autore/autrice raramente tiene razionalmente conto dell’aumento di pena. Perché è sbagliato parlare di “raptus passionale”, si tratta di femminicidi. Però non bisogna scordare la natura per lo più non premeditata di queste violenze, senza confondere il motivo culturale per cui si compiono con la modalità in cui si realizzano.
Un conto poi sarebbe introdurre un reato di femminicidio che costituisse di per sè un nuovo concetto giuridico: sarebbe allora espresso un concetto nuovo e rivoluzionario nel codice penale, lasciando che poi la pene commisurate siano regolate come quelle per omicidio, come reato diverso però perchè compiuto per un motivo di genere.

Leggo il ddl. Nel disegno di leggeNorme per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio”, non c’è solo la proposta dell’aggravio di pena. Ma nessuno parla delle altre proposte perchè fanno meno scena, evidentemente. Si propone l’adozione di un codice di autoregolamentazione per i media ( Capo II ), una self regulation redatta dagli stessi operatori, relativa alla rappresentazione delle donne, una specie di codice IAP però rivolto a tutti i mezzi della comunicazione mass mediatica. C’è anche l’istituzione nelle scuole del “referente per l’educazione alla relazione”, la tutela per le vittime sul piano previdenziale e lavorativo e la disciplina delle case e dei centri delle donne.
Proposte che si scontrano con le politiche di welfare e della gestione della sanità e dell’istruzione pubblica a cui le stesse forze politiche non sono riuscite, non hanno voluto, opporsi .
Fuor di polemica, ma con necessità di chiarezza, servirebbe sapere come entrerà nel sistema scolastico questa nuova figura professionale e soprattutto dove si formerà, dato che in Italia non esiste ancora nemmeno un corso di laurea interamente in “gender studies”. Perché la questione di genere è frutto di anni di studi e riflessioni e lotte e non si può riassumere tutto con “maschi e femmine sono uguali”.
Oppure come si disciplineranno i centri antiviolenza, quando saranno ormai quasi tutti chiusi o sottofinanziati e i consultori saranno in mano agli obiettori di coscienza e alla mancanza di personale. E sì, qui un po’ di polemica c’era.

E’ importante ricordare le responsabilità politiche del passato a chi oggi propone il giustizialismo e poi, con linguaggio e iniziative più vaghe aggiunge anche di voler interessarsi alla società. Anche per aiutare a non cadere in equivoco chi scrive nella prima parte del ddl PD, che “La violenza oggi non è solo residuale. È piuttosto una nuova risposta a cambiamenti introdotti dalle donne”. Affermazione paradossale, prima di tutto perchè come notava già Luisa Betti su IlManifesto, non è il massimo aprire un simile progetto di legge sostenendo che la responsabilità della violenza sia dell’emancipazione donne. Ma soprattutto perchè la violenza in aumento ( nel 2005 i femminicidi erano “solo” 85, nel 2012, già 120 ) è invece probabilmente la risposta alle politiche statali inadeguate alla salvaguardia dei diritti e delle libertà delle donne. Un esempio? L’Unione Europea ha infatti calcolato che ogni Stato dovrebbe prevedere un posto letto per le vittime di violenza di genere ogni 10.000 abitanti. Quindi, dovremmo contarne 6 mila. Ma ne abbiamo appena 500.
Pochi e precari, dipendenti dai finanziamenti discontinui degli enti locali.

Per questo è meglio che le rappresentanti dello Stato non citino più il caso di Ciudad Juarez e la
sentenza algodonero, che ha segnato la storia mondiale circa il riconoscimento del femminicidio. Vedi mai qualcuno se la andasse a leggere davvero e scoprisse che non sono singoli individui ad essere stati condannati, ma lo Stato messicano, colpevole di aver violato il diritto alla vita delle donne, di aver violato il diritto alla tutela giurisdizionale, di averle discriminate in quanto donne negando loro il pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.
Lo Stato messicano deve rispondere infatti alla convenzione di Belem do Parà ( art. 7 ), che prevede l’obbligo di prevenire, combattere e sradicare la violenza sulle donne. Questa Convenzione riguarda tutti quegli Stati che hanno ratificato la CEDAW, la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna in vigore dal 1981 e che già nel ‘92 riteneva gli Stati responsabili degli atti privati in caso non adottino misure adeguate. Tra questi c’è anche l’Italia.
Cito Barbara Spinelli, da “
Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e femminicidio“:
E lo Stato italiano? Indubbiamente, siamo a conoscenza di numerosi casi che gli costerebbero una condanna per non aver adottato le misure adeguate a prevenire il femminicidio. [...] Ma come si può valutare se uno Stato ha adottato tutte le misure adeguate a prevenire il femminicidio,ovvero ne è responsabile?Gli indicatori sono molteplici. Semplificando molto il discorso, lo Stato deve avere assolto all’obbligazione di assicurare la protezione dei diritti delle donne sia de jure che de facto“.

Ammettiamo pure che, prima di essere condannato per aver violato diritti e libertà delle donne, lo Stato italiano e i suoi rappresentanti davvero vogliano fare qualcosa per la questione di genere. Anzi, per la questione “femminile”, come dicono loro.
Perchè la politica sente necessario inserire il reato di femminicidio in un ddl che ha già proposte di intervento sulla società?

Forse perché la difficoltà di un cambiamento costruttivo e duraturo è tanto alta in un Paese affidato a Chiesa e reazionari, da aver bisogno di una controparte che parli all’emotività delle persone, ai sentimenti di pancia e che dica che, mentre si lavora al cambiamento reale o si dice di farlo, il “mostro” verrà sbattuto in galera e lì marcirà un po’ più a lungo di quanto fa ora. La verità è che l’aggravante è uno strumento punitivo che non ha sviluppo progettuale, ma è d’impatto.

Tra parentesi, il mantenimento di un detenuto costa circa 90.000 euro l’anno. Invece che spenderli anche per un solo anno di aggravio della pena non sarebbe meglio investirli in una gestione davvero riabilitante del detenuto, nei centri antiviolenza, in progetti di recupero dei delitti “di genere”?

Il punto è che le leggi contro questo tipo di reati esistono già, chi crede nel giustizialismo legislativo farebbe meglio a chiedere la certezza della pena invece che l’inasprimento.
Il codice penale infatti già prevede ( art.62 ) almeno due aggravanti, al n. 11 “l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità“, al n. 4 “l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone“, entro le quali può essere specificata la valenza di genere.

L’importante, più che perseguire giuridicamente il femminicidio, è riconoscerne le cause culturali e sociali e cercare di abbatterle, combattere la contrapposizione di genere e non acettarla come “naturale”. Garantire magari alle famiglie delle vittime la certezza della pena, ma a tutte quelle che sono ancora vive di avere un progetto pratico, de facto, non solo de iure.

Laura

15/3/2012 http://comunicazionedigenere.wordpress.com

 
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