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A proposito della barbarie di Marchionne e Berlusconi. Leggete Stefano Rodotą, l'interprete pił genuino della Costituzione

Post n°4203 pubblicato il 05 Gennaio 2011 da cile54

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Antropologia dell’homo dignus

Così, nell’antropologia moderna della persona, la dignità conduce all’autodeterminazione, che la Corte costituzionale ha qualificato come diritto fondamentale della persona. Nella sentenza 438 del 2008, infatti, si legge: «la circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute». E ricordiamo le parole che chiudono l’articolo 32 sul diritto alla salute: «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». È una delle dichiarazioni più forti della nostra Costituzione, una sorta di nuovo habeas corpus, con il quale il moderno sovrano, l’Assemblea costituente, promette ai cittadini che non “metterà la mano” su di loro, sulla loro vita. Quando si giunge al nucleo duro dell’esistenza, alla necessità di rispettare la persona umana in quanto tale, siamo di fronte all’indecidibile. Nessuna volontà esterna, fosse pure quella coralmente espressa da tutti i cittadini o da un Parlamento unanime, può prendere il posto di quella dell’interessato. Qui l’autodeterminazione trova il suo saldissimo fondamento, e l’inviolabilità della dignità della persona si concretizza nell’inviolabilità del corpo.

Una estrema e inaccettabile soggettivizzazione della dignità? Una iperindividualizzazione, la negazione di ogni legame sociale, un sostanziale isolamento della persona? A questi interrogativi non credo che si possa rispondere con una generica associazione tra diritti e doveri, di cui la dignità sarebbe partecipe; né proponendo in modo suggestivo il tema dell’autonomia osservando che «è la stessa qualità di persona ad esigere l’indisponibilità degli elementi che compongono la comune dignità». (24) Quali sono, infatti, i caratteri di questa dignità “comune”, chi ne definisce gli “elementi”? Verso chi sarebbe responsabile l’homo dignus?

È possibile indicare un percorso diverso, che faccia emergere le varie dimensioni della dignità, considerando in primo luogo le decisioni che la persona può prendere. Se queste esauriscono i loro effetti nella sfera dello stesso interessato, il diritto all’autodeterminazione è destinato a prevalere, senza la possibilità di sovrapporgli «un ‘ordre morale institutionnel’, sinonimo di una ‘antropologia alternativa’ ed incompatibile con tutta la filosofia moderna dei diritti dell’uomo». (25) Se, invece, le decisioni interferiscono nell’altrui sfera dell’umano, allora deve prevalere il rispetto dell’altro, che fa emergere propriamente l’aspetto relazionale della dignità.

Peraltro, la dimensione del potere individuale di decisione non implica autoreferenzialità della persona. Considerando il nesso già ricordato tra dignità e rimozione degli ostacoli di fatto, tra dignità e libera costruzione della personalità, emerge con nettezza un dovere pubblico di costruire un contesto all’interno del quale le decisioni della persona possano essere effettivamente libere: in questo modo l’intervento esterno non si traduce in una compressione, in una subordinazione della dignità ad una morale esterna, ma costruisce le condizioni per la sua piena manifestazione. A questo dovere pubblico si affianca quello dei privati: dell’imprenditore che non può svolgere la sua attività in contrasto con la dignità; del datore di lavoro che deve corrispondere la retribuzione necessaria per una esistenza libera e dignitosa; dei soggetti che governano le “formazioni sociali”, le cui regole non possono violare la dignità di chi ne fa parte. Un dovere, questo, che riguarda anche le istituzioni pubbliche, tenute a rimuovere gli ostacoli che si manifestano, ad esempio, nella forma di norme da abrogare o dell’assenza di innovazioni legislative, come è accaduto con la riforma del diritto di famiglia, che ha restituito alla moglie la sua dignità; e come deve accadere per le unioni di fatto, anche tra persone dello stesso sesso, secondo una indicazione che si ritrova nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e che ha trovato esplicito riconoscimento nella sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale.

Così l’homo dignus vive in un sistema di relazioni, acquista la dignità sociale voluta dalla Costituzione. E questa ricostruzione consente di andare oltre le contrapposizioni tra dignità soggettiva e oggettiva, tra dignità come potere o come limite, per la compresenza nel medesimo principio di queste diverse dimensioni.

Con questo bagaglio possiamo entrare nel mondo divenuto globale e segnato dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche. Il corpo è sfidato, la persona diviene digitale, (26) compare “l’homo numericus”, (27) si entra nella dimensione del post-umano. L’antropologia profonda del genere umano appare mutata dalle tecniche procreative che possono sconvolgere i sistemi della parentela, dalla prospettiva della clonazione, dall’utero artificiale. Il principio di dignità è ancora un viatico? Può quest’uomo nuovo essere ancora dignus?

Alla dignità si fa esplicito riferimento in apertura del Codice per la protezione dei dati personali (Decreto legislativo 196/2003, articolo 2). Il “corpo elettronico”, l’insieme delle informazioni che costruiscono la nostra identità, viene così ricongiunto al corpo fisico: la dignità diviene il forte tramite per ricostituire l’integrità della persona (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 3), per evitare che la persona venga considerata una sorta di miniera a cielo aperto dove chiunque può attingere qualsiasi informazione e così costruire profili individuali, familiari, di gruppo, facendo così divenire la persona l’oggetto di poteri esterni, che possono falsificarla, costruirla in forme coerenti ai bisogni di una società della sorveglianza, della selezione sociale, del calcolo economico. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha ribadito il divieto di fare del corpo un oggetto di profitto. Previsto per il corpo fisico, questo principio può essere esteso al corpo elettronico, come già fanno alcune norme, come quelle che prevedono una autorizzazione pubblica per trattare i cosiddetti dati sensibili, che riguardano gli aspetti più intimi della vita o la collocazione sociale della persona. Qui il principio di dignità si congiunge con quello di eguaglianza, per evitare discriminazioni o stigmatizzazioni sociali.

Ma sono gli interventi diretti sul corpo quelli che fanno nascere maggiori problemi. Si può intervenire sul corpo per rendere più agevole il suo controllo a distanza, modificandone la fisicità con l’inserimento di elementi elettronici o costruendo la sua dimensione elettronica attraverso l’obbligo di portare con sé documenti o strumenti che rendano la persona continuamente tracciabile. Qui il riferimento alla dignità è sicuramente rilevante, consentendo di ritenere ammissibili solo gli interventi a beneficio della persona, della sua salute in primo luogo.

Che cosa accade, però, quando l’innovazione scientifica e tecnologica consente di migliorare le prestazioni fisiche e intellettuali? Se queste nuove opportunità sono offerte selettivamente, se l’accesso dipende dalle risorse finanziarie, si giunge ad una società castale; si opera una riduzione della cittadinanza, che diviene censitaria; più drammaticamente, si giunge ad un “human divide”, ad un mondo che accetta la costruzione di persone strutturalmente diverse, dove si materializza l’utopia negativa annunciata da Aldous Huxley ne “Il mondo nuovo”; (28) e dove, però, si aprono anche prospettive positive di associazione tra persona e macchine, di quel trans o post umano che avevano affascinato fin dalla fine degli anni Venti suo fratello Julian. (29) Dobbiamo concludere che «l’uomo è antiquato», come ci ha suggerito Günther Anders? (30) O dobbiamo piuttosto riprendere il filo dell’associazione tra dignità ed eguaglianza, la sola che può evitare la separazione radicale tra le persone, la guerra tra umani e post umani portatori di qualità diverse?

Altri dilemmi sono davanti a noi, altre inquietudini si affacciano. Una persona chiusa in una logica del consumo che produce una antropologia regressiva, non una figura di consumatore, ma di consumato, come ha scritto Benjamin Barber. (31) Una persona la cui identità viene sottratta all’autonomia e alla consapevolezza della persona e affidata a procedure automatiche, alla tecnologia dell’algoritmo e dell’autonomic computing. La persona di nuovo consegnata all’astrazione, disincarnata, ridotta a fantasma tecnologico? Di fronte a tutto questo si leva l’antropologia dell’homo dignus, che obbliga a mantenere al centro la dimensione dell’umano, la sua ricchezza, l’imprevedibilità e la libertà.

Al diritto, si dice, spetta il compito di difendere le categorie antropologiche fondamentali, (32) la stratificazione delle esperienze umane. (33) Ma, per raggiungere questa finalità, il diritto non può negarsi al mondo. Proprio il principio di dignità gli consente di seguirne i movimenti, di entrare nelle pieghe del mutamento, di esserne misura senza lasciarsene sopraffare. Perché tutto questo possa avvenire, serve molta convinzione, una attitudine che non perda d’occhio la realtà, che non se ne allontani alla ricerca di un trascendente che non gli offre fondamenti più solidi, ma rischia di fargli perdere la sua fondazione nell’umano.

La dignità non è un diritto fondamentale tra gli altri, né una supernorma. Seguendo la storia della sua vicenda giuridica, ci avvediamo che essa è venuta ad integrare principi fondamentali già consolidati – libertà, eguaglianza, solidarietà –, facendo corpo con essi e imponendone una reinterpretazione in una logica di indivisibilità. Come buona scienza vuole, la ricostruzione complessiva di un sistema esige che se ne colgano le dinamiche, le modalità attraverso le quali ciascuna componente ridefinisce tutte le altre, dando a ciascuna nuova forza e legami più solidi con la società. L’homo dignus non si affida ad un principio che sovrasta libertà, eguaglianza, fraternità e così, in qualche modo, le ridimensiona. Dall’intrecciarsi continuo di questi principi tutti fondativi, dal loro reciproco illuminarsi, questo homo riceve maggiore pienezza di vita e, quindi, più intensa dignità umana.

 

1 R. Sacco, Antropologia giuridica, il Mulino, Bologna 2007, p. 22.

2 A. Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, Seuil, Paris 2005, p. 10.

3 S. Rials, La Déclaration des droits de l’homme e du citoyen, Hachette, Paris 1988, p. 352.

4 L. Mengoni, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell’uomo, ora in Mengoni, Diritto e valori, il Mulino, Bologna 1985, p. 127.

5 G. Solari, Individualismo e diritto privato, (ed or. 1911), Giappichelli, Torino 1959, p. 57.

6 Si rinvia a Rodotà, Dal soggetto alla persona, Editoriale Scientifica, Napoli 2007.

7 E. Balibar, La proposition de l’égaliberté, Presses Universitaires de France Paris, 2010.

8 In generale, da ultimo, si veda G. Resta, La dignità, in P. Zatti-S. Rodotà, Trattato di biodiritto, vol. I, Giuffré, Milano 2010, pp. 259-56.

9 C. Esposito, La Costituzione italiana. Saggi, Cedam, Padova 1954, p. 9.

10 R. Dworkin, Virtù sovrana. Teoria dell’eguaglianza, Feltrinelli, Milano 2002.

11 E. Garin, L’uomo del Rinascimento, in Garin (a cura), L’uomo del Rinascimento, Laterza, Roma-Bari 1988, p. 2.

12 U. Romagnoli, op. cit., p. 162.

13 Così A. Predieri, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in “Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, vol. II, Vallecchi, Firenze 1969, p. 399.

14 G. Ferrara, La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione, in Scritti in onore di Giuseppe Chiarelli, vol. II, Giuffrè, Milano 1974, pp. 1089 e sgg.; M. R. Marella, Il fondamento sociale della dignità umana, in “Rivista critica del diritto privato”, 2007, pp. 67-103.

15 M. V. Ballestrero, Le ‘energie da lavoro’ tra soggetto e oggetto, in P. Zatti-S. Rodotà (a cura), op. cit., vol. II, Giuffré, Milano 2010.

16 Si vedano le considerazioni di A. Baldassarre, Diritti della persona e valori costituzionali, Giappichelli, Torino 1997.

17 Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile (1966), ora ristampata con una premessa da Editoriale Scientifica, Napoli, 2007.

18 Zatti, Maschere del diritto volti della vita, Giuffrè, Milano 2009, p. 176.

19 Ivi, p. 46.

20 Marella, op. cit.

21 J. Q. Whitman, From Nazi “Honor” to European “Dignity”, Paper for a Workshop at the European University Institute, 29-30 Settembre 2000. Le argomentazioni sono ulteriormente sviluppate in The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty, in “Yale Law Journal”, 113/2004, pp. 1151 e sgg.

22 Si veda P. Haeberle, La dignità umana come fondamento della comunità statale, in Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo. Saggi, Giuffré, Milano 2003, pp. 1-79.

23 Marella, op. cit., p. 77.

24 G. Piepoli, Tutela della dignità e ordinamento secolare, in “Rivista critica del diritto privato”, 2007, p. 27.

25 Ivi, p. 28.

26 Questa espressione ormai entrata nell’uso, risale a R. Clarke, The digital person and its application to data surveillance, in “Information Society”, 2/1994, pp. 77 e sgg. Si veda anche D. J. Solove, The Digital Person. Technology and Privacy in the Information Age, New York University Press, New York-London 2004.

27 Si veda la raccolta di saggi intitolata appunto Homo numericus, in “Esprit”, 2009, pp. 68-217.

28 A. Huxley, Il mondo nuovo, Mondadori, Milano 1933.

29 J. Huxley, Religion without Revelation, Benn, London 1927.

30 G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. I., Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale, Bollati Boringhieri, Torino 2005.

31 B. Barber, Consumati, Da cittadini a clienti, Einaudi, Torino 2010.

32 P. Legendre, Revisiter les fondations du droit civil, in Revue trimestrielle de droit civil, 1990, p. 641.

33 P. Barcellona, Critica della ragion laica, Città Aperta, Enna 2006. Su questi temi si veda G. Cricenti, I diritti sul corpo, Jovene, Napoli 2008.

04/01/2011

 
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