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Diritti negati: parla il vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

Post n°4733 pubblicato il 25 Maggio 2011 da cile54

Le persone sorde non possono essere una minoranza linguistica

 

È ormai in dirittura d'arrivo e sta per arrivare alla Commissione Affari Sociali della Camera, la Proposta di Legge approvata in marzo dal Senato, con la quale si dettano "Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana". In essa vi sono alcuni passaggi senz’altro interessanti, ma è quanto meno necessario che la Camera sopprima i riferimenti all'articolo 6 della Costituzione - quello che tutela le minoranze linguistiche - perché essi, equiparando la LIS (Lingua Italiana dei Segni) a una di quelle minoranze linguistiche, sono impropri per vari motivi e anche incostituzionali. Vediamone le ragioni

 

Il Senato ha approvato il 16 marzo scorso e ha trasmesso alla Camera il 23 dello stesso mese la Proposta di Legge n. C 4207, con la quale si dettano Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana.

 Si tratta di un testo interessante poiché ribadisce a favore delle persone sorde il diritto all'integrazione scolastica, lavorativa e sociale, già assicurato per tutte le persone con disabilità dalla Legge quadro 104/92 e lo inserisce nella logica di alcuni documenti europei e dei diritti umani sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti delle persone con Disabilità, ratificata in Italia con la Legge 18/09.

 In particolare, la Proposta di Legge dà molto risalto al riconoscimento della LIS (Lingua Italiana dei Segni), che è un importante mezzo comunicativo per i cosiddetti sordi "segnanti" e che ha avuto grande enfasi in Italia negli ultimi anni, facendo ridurre l'attenzione in precedenza data all'oralismo, sostenuto con successo specie nell’Ottocento e nel Novecento da grandi studiosi italiani che hanno giovato all'istruzione delle persone sorde.

 L'attenzione alla LIS è frutto dell'influenza giocata all'interno della Convenzione ONU da altri Paesi, dove la stessa LIS è mezzo di comunicazione quasi esclusivo e i minori sordi vengono ancora istituzionalizzati. Nel nostro Paese, invece, questa importanza è meno sentita dalle famiglie e specie dai giovani, sia per la tradizione culturale di cui si è detto, sia per la crescente protesizzazione precoce e diffusione degli impianti cocleari, che consentono alle persone sorde di migliorare enormemente la capacità percettiva uditiva e anche di parlare correntemente, grazie a una precoce riabilitazione logopedica.

 

Quel che però colpisce di più nella Proposta di Legge n. C 4207 è il riferimento, come fonte costituzionale, all'articolo 6 della nostra Costituzione («La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»), ciò che è contenuto nell'articolo 1, comma 2 della Proposta di Legge stessa. Tale riferimento, a mio avviso, è improprio per diversi motivi:

 

1. Il concetto di "minoranza linguistica" è stato elaborato in diritto internazionale con riferimento alle categorie politico-giuridiche di nazione, popolo, stato e stati composti da popolazioni di diverse lingue-madri, delle quali la maggioritaria è quella della nazione e le minoritarie vanno rispettate e tutelate grazie al principio del pluralismo linguistico. Anzi, le "minoranze linguistiche", costituendo delle comunità coese al loro interno, vanno tutelate concretamente, con il diritto a usare ufficialmente la propria lingua in tutti gli uffici pubblici, i cui dipendenti sono tenuti alla conoscenza e all'uso del bilinguismo, quello nazionale e quello delle minoranze, laddove esse sono presenti; così è in Valle d’Aosta per il francese e per il francoprovenzale valdostano, in Alto Adige per il tedesco e il ladino, in Friuli Venezia Giulia per lo sloveno, e accade solo in queste Regioni a statuto speciale. Nelle altre Regioni, infatti, gli abitanti di quelle appena citate non possono pretendere che nei pubblici uffici i dipendenti conoscano e usino le lingue minoritarie. Invece il riferimento all'articolo 6 della Costituzione relativo alla LIS - con il combinato disposto dell'articolo 1, comma 3 della Proposta di Legge - creerebbe dei paradossi del tutto nuovi nel campo della tutela delle "minoranze linguistiche".

 

2. Tutte le persone sorde, "segnanti" e "oraliste", verrebbero accomunate in un'unica comunità, mentre gli "oralisti" pretendono di non essere accomunati ai "segnanti".

 

3. La sedicente "comunità sorda" non è concentrata su un certo territorio, ma è diffusa in tutto il Paese. Se pertanto si dovesse applicare alla - ripeto - sedicente "comunità minoritaria sorda" l'articolo 6 della Costituzione, si dovrebbe pretendere che in tutto il Paese venisse garantito in tutti gli uffici pubblici l'uso della LIS, con la conseguente necessità che Stato, Regioni ed Enti locali dovrebbero assicurare alle persone sorde - a spese pubbliche - la presenza di interpreti gestuali, di vocabolari della LIS, di telefoni con il display per la lettura delle persone sorde ecc.

 

4. Ciò contrasterebbe, per altro, con l'articolo 3 della Proposta di Legge, che vieta per l'attuazione della norma nuove o maggiori spese le quali, invece, dovrebbero necessariamente aversi, proprio per garantire il rispetto di questa ipotetica minoranza linguistica. Anzi, in caso di inadempienza su tale diritto, le persone sorde "segnanti" potrebbero denunciare l'Italia sia alla Corte di Giustizia Europea, sia alla Segreteria Generale dell'ONU, in forza delle Convenzioni europee e della Convenzione ONU, con conseguente condanna dell'Italia sia al pagamento di multe, sia all'esposizione del ludibrio internazionale, per mancato rispetto delle minoranze linguistiche.

 

5. E ancora, se la LIS diventasse lingua di una minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione, si dovrebbe tener presente che, malgrado il divieto di maggiori spese sancito dfall'articolo 3 della Proposta di Legge, tutti i sordi segnanti avrebbero facile gioco ad ottenere dalla Corte Costituzionale la declaratoria di incostituzionalità di quello stesso articolo 3, dal momento che è costante giurisprudenza della Corte - da ultima la Sentenza 80/10 - che il nucleo essenziale di un diritto costituzionalmente garantito non può essere insoddisfatto neppure per motivi di vincoli di bilancio.

 

6. Cosa diversa è invece l'interpretazione dell'articolo 2 della Proposta di Legge, laddove sono indicate le materie che dovranno sviluppare i regolamenti attuativi della stessa, con riguardo ai diritti ivi contenuti. Infatti, tutte quelle materie indicate sono già previste dalla nostra normativa e garantiscono alle persone sorde "segnanti" - a spese delle Province - interpreti gestuali a scuola (lettera b), a spese delle università l'interprete gestuale durante le lezioni (lettera c), a spese dello Stato interpreti in sede giurisdizionale (lettera d), a spese della RAI TV l'interprete gestuale in alcune trasmissioni di telegiornali (lettera e), a spese pubbliche l'attuazione degli articoli dal dodicesimo al diciottesimo della Legge 104/92 per l'inserimento scolastico e lavorativo (lettera f), a spese infine degli interessati l'accompagnamento di interpreti gestuali in tutti gli uffici pubblici, ragion per cui la normativa assegna alle persone sorde l'indennità di comunicazione, indipendentemente dalle condizioni economiche.

 

Piuttosto interessante è poi la lettera a del comma 1 dell'articolo 2, dove si prevede la normazione puntuale di interventi precoci in campo diagnostico, logopedico, protesico ed educativo, attualmente previsti da numerose norme in modo generico e non vincolante, che dovranno invece prevedere sanzioni in caso di inadempienze. E tali sanzioni saranno conseguenti alla qualificazione - prevista nella stessa lettera a - di tali interventi, come «livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione», cioè da realizzare in modo generalizzato e uniforme su tutto il territorio nazionale.

 Ancora interessante è il riferimento costante in tutto il testo non solo alla LIS, come mezzo comunicativo, ma anche a mezzi informatici e alla sottotitolazione, che amplia e ammoderna i mezzi comunicativi per le persone sorde.

 Da segnalare, infine, sempre nel primo comma dell'articolo 2, il riferimento alla procedura secondo cui i contenuti degli emanandi Regolamenti verranno formulati «sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde», in ossequio all'articolo 18 della Costituzione sul pluralismo associativo.

 

In conclusione, se la Camera sopprimerà, nell'articolo 1, commi 2 e 3 della Proposta di Legge, il riferimento all'articolo 6 della Costituzione, non solo si eviterà un sicuro vizio di incostituzionalità di questo interessante testo, ma si avrà un articolato normativo snello e con alcuni spunti innovativi significativi, che spinge a chiederne l'immediata approvazione e la rapida attuazione tramite la l'emanazione dei regolamenti applicativi.

 In tal senso, bisogna dare atto alle due principali associazioni di tutela delle persone sorde italiane - l'ENS (Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi) e la FIADDA (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi) - di essere riuscite a contribuire a far formulare dal Parlamento questa interessante Proposta di Legge che - se emendata dalla Camera come sopra auspicato - sarà un punto importante nel faticoso cammino di inclusione sociale delle persone sorde in Italia.

 

Salvatore Nocera

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